Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5460 del 10/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5460 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 23524-2012 proposto da:
CUSANO MARIA ANTONIA CSNMNT44D58A265G,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI DI
SCALA, D’AMICO VITTORIO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
TELECOM ITALIA SPA 00471850016 in persona del procuratore
speciale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio
dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 10/03/2014

avverso la sentenza n. 51/2012 del TRIBUNALE di BENEVENTO Sezione Staccata di GUARDIA SANFRAMONDI del 21.3.2012,
depositata il 23/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la ricorrente gli Avvocati Vittorio D’Amico e Luigi Di Scala
che si riportano agli scritti.

L.

Ric. 2012 n. 23524 sez. M3 – ud. 26-02-2014
-2-

R.g.n. 23524-11 (c.c. 26.2.2014)

Ritenuto quanto segue:
§1. Maria Antonia Cusano ha proposto ricorso per cassazione contro la Telecom
Italia s.p.a. avverso la sentenza n. 51 del 23 marzo 2012, con la quale il Tribunale di
Benevento, Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, in accoglimento dell’appello
dell’intimata ed in riforma della sentenza pronunciata in primo grado inter partes dal
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, ha rigettato la domanda che esso ricorrente aveva
proposto per ottenere la restituzione dell’importo corrisposto in € 0,11 a titolo di i.v.a. alla
Telecom sulla spesa di spedizione di alcune fatture, relative al rapporto di

t

somministrazione dell’utenza telefonica con essa corrente.
§2. Al ricorso, che propone cinque motivi, ha resistito con controricorso l’intimata.
§3. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-bis
c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata comunicata agli avvocati
delle parti costituite.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:
<<[...] Il ricorso appare decidibile con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., ponendo alla Corte questioni, di carattere seriale, che Essa ha già recentemente deciso nell'adunanza del 4 luglio 2013. §3. Con il primo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli arti. 10 e 15 del d.P.R. 633, dell'art. 6 comma 1 della 1. 31 del 1980 e dell'art. 14 comma 6 delle condizioni generali di abbonamento, nonché contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.". Il secondo motivo fa valere "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché difetto e/o contraddittoria o omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". Il terzo motivo deduce "vizio di difetto o di omessa motivazione su punti decisivi della controversia — Insufficiente motivazione di risultanza probatorie (art. 360 n. 5 c.p.c.), nonché violazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).". Con il quarto motivo si prospetta "violazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per ragionevole affidamento". Con il quinto motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione degli arti. 151 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 274 c.p.c. ed omessa motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.". 3 Est. Cons. RafaE1Frasca R.g.n. 23524-11 (c.c. 26.2.2014) §4. L'esame del primo, secondo e terzo motivo può procedere congiuntamente perché essi pongono sotto distinti profili censure avverso il ragionamento con cui il Tribunale, pur mostrando di conoscere l'orientamento espresso da questa Corte nella sentenza n. 3532 del 2009, in realtà capofila di numerose altre, sulla questione della sussistenza in capo all'utente, in riferimento all'art. 21 del d.p. n. 633 del 1972 dell'obbligo di corrispondere alla Telecom le spese di spedizione della fattura e sulle sue implicazioni in tema di addebitabilità sul relativo esborso dell'i.v.a., negata ai sensi dell'art. 15, n. 3 di quel d.P.R., dissente dalla soluzione data su quest'ultimo punto, accogliendo — a quel che sembra - la t soluzione data alla questione da un parere dell'Agenzia delle Entrate del 21 gennaio 2011, emesso su interpello della stessa Telecom. Il quinto motivo dev'essere considerato, tuttavia, logicamente prioritario. Esso, infatti, pone una questione di violazione di nonna del procedimento, che come tale, rispetto alla decisione impugnata, ha inciso, in ipotesi, prima ch'essa decidesse il merito dell'appello cui si riferiscono il primo, secondo e terzo motivo del ricorso. §5. Nel quinto motivo si lamenta che il Tribunale non abbia provveduto alla obbligatoria riunione degli appelli in controversie su questioni identiche a quella oggetto del presente ricorso. Il motivo — pur essendo esatto che nella specie ricorreva il presupposto della identità delle questioni, cui allude fra l'altro l'art. 151 con quelle poste in altri appelli, di altri utenti, contro sentenze dello stesso Giudice di Pace, trattati e decisi dal Tribunale coevamente - non appare fondato e non può portare alla cassazione della sentenza impugnata sulla base delle considerazioni che la Corte ha svolto nelle ordinanze dalla n. 17517 del 2013 alla n. 17533 del 17 luglio 2013, tutte decise all'adunanza del 4 luglio 2013 e concernenti ricorsi che ponevano la stessa questione. In esse si è osservato quanto segue: <>.
La sua applicazione, come nei casi di cui alle citate decisioni, comporta soltanto la
correzione della motivazione con cui il Tribunale ha accolto l’appello e rigettato la
domanda dell’utente.
§7. Dev’essere, a questo punto, esaminato il quarto motivo.
Vi si lamenta che il Tribunale non abbia compensato le spese del giudizio di appello,
nonostante che la prospettazione del ricorrente fosse basata sulla giurisprudenza di cui alla

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Est. Cons. lkiffae1e Frasca

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sentenza n. 5332 del 2009 (ed alle altre che l’hanno seguita) ed alcuni motivi di appello si
fossero rivelati infondati.
Il motivo, là dove, in buona sostanza, si duole della mancata compensazione delle
spese del giudizio di appello, appare (non diversamente da come la Corte ha ritenuto nelle
citate decisioni, che pure lo prospettavano) inammissibile, atteso che <> (Cass. sez. un. n. 14989 del 2005; successivamente: Cass. n.
24892 del 2005; n. 7607 del 2006).
§8. Conclusivamente, il ricorso dovrebbe essere rigettato.>>.
§2. Preliminarmente deve rilevarsi che è priva di fondamento l’eccezione di
inammissibilità del controricorso proposta da parte ricorrente nella memoria, sotto il
profilo che il medesimo non le sarebbe stato notificato <>.
Va rilevato che nella specie, essendo stato il ricorso notificato nel marzo del 2012,
risultava applicabile la norma del secondo comma dell’art. 366 c.p.c., nel testo innovato
dall’art. 25, comma 1, lett i ), n. 1 della legy12 novembre 2011, n. 183, che, ai sensi del
comma 5 dello stesso art. 25 è entrata in vigore trenta giorni dopo l’entrata in vigore della
stessa legge, cioè — essendo l’entrata in vigore de qua stabilita il 10 gennaio 2012.
Il secondo comma dell’art. 366 nel nuovo testo dispone che <>.
Ora, nell’intestazione del ricorso parte ricorrente, o meglio i loro difensori (che si
identificano nel “ricorrente” agli effetti della norma del secondo comma dell’art. 366
c.p.c.), ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata e nella memoria parrebbe,
dunque, alludersi implicitamente a tale indicazione come individuante il modo ed il luogo
in cui doveva eseguirsi la notificazione del controricorso.
Senonché, nella procura rilasciata dalla parte ai due suoi difensori in calce al ricorso,
vi è un’espressa elezione di domicilio, che non viene riferita solo alla parte, ma anche ai

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Est. Coni. Raffaele Frasca

R.g.n. 23524-11 (c.c. 26.2.2014)

medesimi, atteso che la dichiarazione è fatta in questo senso: «Eleggo con voi domicilio
presso l’Avv. Giulio Di Gioia con studio in Roma alla via Sicilia n. 35>>.
Ebbene la successiva sottoscrizione dei due difensori per autenticazione è idonea a
confermare l’indicazione del domicilio siccome anche ad essi riferita e, dunque, ebbe il
valore di dichiarazione di domicilio fatta dai medesimi.
Ora, la norma del secondo comma dell’art. 366, là dove allude alla indicazione
dell’indirizzo di posta elettronica come determinante l’individuazione del luogo delle

notificazioni da farsi al ricorrente in cassazione (salve poi le eccezioni di cui all’ultimo
comma della norma) in via alternativa — siccome espresso dalla disgiuntiva «ovvero» all’elezione di domicilio in Roma, deve intendersi nel senso che se il ricorrente indica sia
un domicilio in Roma, sia l’indirizzo di posta elettronica e non esprime una sola fra tali
indicazioni, il controricorso può essere indifferentemente notificato sia presso il detto
domicilio, sia tramite la posta elettronica.
Ne consegue che la resistente ha legittimamente notificato il controricorso, come
risulta dall’avviso di ricevimento, nel domicilio eletto.
E’ appena il caso di rilevare che la notificazione risulta indirizzata al civico n. 235 e
non al n. 35 come indicato nella dichiarazione contenuta nella procura, ma parte ricorrente
nulla ha osservato al riguardo, nel mentre l’avviso è sottoscritto prprio dall’Avv. Giulio Di
Gioia.
Il controricorso è, pertanto, ammissibile sulla base dell’applicazione gradata dei
seguenti principi di diritto:
a) «qualora, in mancanza di elezione di domicilio nel testo dell’esposizione del
ricorso, nella procura conferita in calce o a margine del ricorso per cassazione la
parte dichiari di eleggere domicilio con il suo difensore in Roma, indicando il relativo
luogo (nella specie usando l’espressione «con voi>>), si deve ritenere che la
sottoscrizione per autenticazione della firma della parte, apposta successivamente dal
difensore, esprima l’intento di eleggere domicilio in Roma nel luogo indicato agli
effetti del secondo comma dell’art. 366 c.p.c.>>;
b) «il secondo comma dell’art. 366 c.p.c., là dove allude alla indicazione
dell’indirizzo di posta elettronica come determinante l’individuazione del luogo delle
notificazioni da farsi al ricorrente in cassazione in via alternativa — siccome espresso
dalla disgiuntiva «ovvero>> – all’elezione di domicilio in Roma, deve intendersi nel
senso che, se il ricorrente indichi sia un domicilio in Roma, sia l’indirizzo di posta
elettronica e non invece una sola fra tali indicazioni, il controricorso può essere
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Est. Cons. affa le Frasca

R.g.n. 23524-11 (c.c. 26.2.2014)

indifferentemente notificato sia presso il detto domicilio, sia tramite la posta
elettronica.>>.
§3. 11 Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.
Nella sua memoria parte ricorrente ignora totalmente le ampie motivazioni svolte nei
precedenti di cui ordinanze dalla n. 17517 del 2013 alla n. 17533 del 17 luglio 2013,
evocate nella relazione (nonché in altre, fra cui Cass. (ord.) n. 17612 del 2013, massimata
dall’Ufficio del Ruolo e del Massimario), all’esito delle quali è stato enunciato il principio

Si sollecita, poi, una rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, assumendosi che i
detti precedenti si sarebbero posto in contrasto con Cass. n. 3532 del 2009 (e con l’ord. n.
13082 del 2010), ma l’istanza non è accoglibile, non solo in quanto la questione oggetto
del contrasto è stata esaminata funditus nelle ordinanza del luglio 2013, là dove la
decisione del 2009 non lo aveva fatto se non in modo fuggevole, ma anche in quanto
l’orientamento delle decisioni del luglio non è stato più messo iiidiscussione, sicché non si
coglie alcuna sussistenza attuale di contrasto.
L’applicazione del principio di diritto evocato dalla relazione giustifica il rigetto del
ricorso con mera correzione della motivazione, atteso che il dispositivo di accoglimento
dell’appello e di rigetto della domanda della parte qui ricorrente trova giustificazione
nell’applicazione del detto principio.
§4. L’essere stato il ricorso proposto prima dell’affermazione del nuovo
orientamento rispetto alla sentenza del 2009 evidenzia gravi ed eccezionali ragioni
giustificative della compensazione delle spese, non diversamente di quanto si ritenne nelle
decisioni del luglio 2013.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 26
febbraio 2014.

di diritto riportato dalla relazione stessa.

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