Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5460 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5460 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 9428-2017 proposto da:
SCADUTO STEFANO, PATANIA GIUSEPPA, elettivamente domiciliati in
Roma, Via Piave 52, presso lo studio dell’avvocato Renato Carcione,
rappresentati e difesi dagli avvocati Ferdinando Mazzarella, Giuseppe
Mazzarella;
– ricorrenti contro

CIF COSTRUZIONI IMPIANTI FORNITURE SRL, SCADUTO ACCURSIA
LOREDANA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 5329/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/03/2016;

Data pubblicazione: 07/03/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/01/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Rilevato che:
– Scaduto Stefano e Patania Giuseppa hanno proposto un unico

Corte di cui in epigrafe, che ha pronunciato sul ricorso dai medesimi
proposto per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di
Palermo n. 1724/2010, con la quale è stato rigettato il primo motivo,
è stato accolto il secondo e sono stati dichiarati assorbiti i restanti
motivi;

la C.I.F. Costruzioni Impianti Forniture s.r.I., ritualmente

intimata, non ha svolto attività difensiva,
Considerato che:
– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc.
civ., per avere la Corte di cassazione erroneamente dichiarato
assorbite, nell’accoglimento del secondo motivo, le questioni
sottoposte con l’undicesimo e col dodicesimo motivo di ricorso) è
inammissibile, sia perché col medesimo viene dedotto non un errore
di percezione dei fatti di causa (come previsto dall’art. 395 n. 4 cod.
proc. civ.), ma un preteso errore di diritto, non deducibile con lo
strumento della revocazione (cfr. Cass., Sez. U, n. 5303 del
12/06/1997; Cass., Sez. U, n. 15426 del 05/12/2001; Cass., Sez. U,
n. 21639 del 16/11/2004), sia per difetto di interesse, in quanto le
questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione
dichiarati assorbiti devono ritenersi – per definizione – non decise,
cosicché esse potranno essere riproposte del tutto impregiudicate
all’esame del giudice di rinvio (Cass., Sez. 2, n. 18677 del
12/09/2011; Cass., Sez. 3, n. 8326 del 03/05/2004);
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

-2-

motivo di ricorso per la revocazione della sentenza di questa Suprema

-

nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata

svolto attività difensiva;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
1-

quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 9 gennaio 2017.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma

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