Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 546 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/01/2011, (ud. 29/09/2010, dep. 12/01/2011), n.546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25466-2006 proposto da:

DITTA B.P.A. S.R.L., in persona del legale r rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTI DELLA

FARNESINA 116, presso lo studio dell’avvocato COLICA ROBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOVICO CARLO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M.;

– intimato –

e sul ricorso 26691-2006 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato FELSANI MARIA CECILIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato STORACE ISIDE B., giusta delega

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

DITTA B.A. S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTI DELLA

FARNESINA 116, presso lo studio dell’avvocato COLICA ROBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOVICO CARLO, giusta

delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 294/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/05/2006 R.G.N. 1147/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato COLICA ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L.M. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Chiavari B.A., titolare della ditta omonima, assumendo di aver stipulato un primo contratto a termine di quattro mesi il (OMISSIS), prorogato per quattro mesi, ed un secondo contratto a termine il (OMISSIS), prorogato per due volte, sino alla scadenza del (OMISSIS). Chiedeva che venisse accertata la illegittimità dell’apposizione del termine con le conseguenze di legge.

Il convenuto si costituiva contestando la domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il danno ricevuto dal fatto che il ricorrente aveva eseguito male il suo lavoro, che il convenuto aveva dovuto a sue spese rifare.

Il Tribunale accoglieva il ricorso, dichiarava illegittima l’apposizione del termine e dichiarava che il contratto doveva intendersi a tempo indeterminato dal (OMISSIS), condannando la convenuta al pagamento di 4.000,00 Euro in via equitativa.

Rigettava la riconvenzionale.

Entrambe le parti proponevano appello.

La Corte d’appello di Genova si pronunciava con sentenza pubblicata il giorno 11 maggio 2006.

Premesso che, considerata l’epoca dei fatti, la disciplina da applicare non era quella del D.Lgs. n. 368 del 2001, ma quella previgente, la Corte confermava la decisione in ordine alla illegittimità della apposizione del termine ed alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Confermava la data di decorrenza del contratto a tempo indeterminato, per mancato appello sul punto.

Riformava, invece, la sentenza in ordine alla condanna al pagamento delle retribuzioni, ritenendo errata la quantificazione in via equitativa in misura di 4.000,00 Euro e condannando invece il datore di lavoro a corrispondere le retribuzioni dalla data di messa in mora, (OMISSIS), alla data di effettiva riammissione in servizio.

Riformava la decisione anche in ordine alla domanda riconvenzionale, che accoglieva, condannando il lavoratore al risarcimento del danno in misura di 21.700,00 Euro, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.

Entrambe le parti ricorrono per cassazione.

La B. srl propone ricorso principale articolato in tre motivi.

Il L. si difende con controricorso e propone ricorso incidentale articolato in sei motivi.

Il B. si difende con controricorso nei confronti del ricorso incidentale.

1 tre motivi del ricorso principale sono i seguenti.

1. violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., perchè non è consentito al giudice di appello dichiarare inammissibile un capitolo di prova testimoniale ammesso in primo grado e farlo in assenza di eccezione di parte.

In realtà la Corte ha detto cose diverse. Ha si premesso che il capitolo di prova era inammissibile per genericità e quindi non avrebbe dovuto essere ammesso, ma ha fondato il suo giudizio sul fatto che il quadro probatorio costituito dalle risposte dei testi sul punto e la documentazione di cui agli allegati da 6 a 9 del ricorso non consentivano di ritenere provate le circostanze di fatto (che era onere del datore di lavoro provare) indicative della sussistenza nel caso in esame di “punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non è possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e specificità del prodotto e delle lavorazioni richieste”.

Questo perchè, spiega la Corte, ciò che si è provato in tal modo è l’esecuzione di lavori regolarmente fatturati, senza che sia possibile comprendere se vi siano state e in cosa siano consistite le eccezionali esigenze di mercato che non si sarebbero potute evadere con l’ordinario potenziale produttivo aziendale.

Pertanto, la censura non verte su di una violazione di legge, ma sulla valutazione del quadro probatorio, che attiene al merito della decisione e non può essere riformulata in sede di legittimità.

2. “Violazione ed errata applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 2, D.L. n. 876 del 1977, art. 1, della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 21 ccnl, art. 2697 c.c., art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, perchè la Corte non avrebbe ottemperato al suo obbligo di verificare se la documentazione copiosa prodotta dal B. avallasse la sua tesi, incorrendo in un “vizio di omesso esame di documenti e delle circostanze di fatto che, se esaminati e vagliati, avrebbero fornito la prova di una fatto che avrebbe portato con certezza ad una decisione diversa ed opposta a quella pronunciata”.

Valgono qui, e “a fortori”, le stesse ragioni del rigetto del primo motivo, perchè la censura concerne la valutazione dei documenti allegati al ricorso fatta dalla Corte. Si sostiene che la Corte non li avrebbe adeguatamente valutati, mentre invece, come si è visto, la Corte li ha valutati, ma ha ritenuto che gli stessi non costituissero elementi di prova della sussistenza del requisito legale delle punte stagionali.

3. “Violazione della L. n. 230 del 1962, art. 2, D.L. n. 876 del 1977, art. 1, della L. n. 56 del 1987, artt. 2 e 23, L. n. 196 del 1997, art. 12 in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5”, per erronea applicazione della disciplina sulla proroga del contratto a termine.

Questo motivo, relativo alla legittimità delle proroghe, rimane assorbito dal rigetto dei motivi riguardanti la legittimità del contratto poi prorogato. Una volta ritenuta illegittima la originaria apposizione del termine, ogni valutazione sulla legittimità delle proroghe risulta superflua.

Il ricorso incidentale concerne la condanna, in accoglimento della riconvenzionale, del lavoratore al pagamento della somma di 21.700,00 Euro, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.

La Corte, dopo aver rilevato che la motivazione di rigetto del Tribunale era meramente apparente, perchè il Tribunale non aveva ammesso prove sul punto ritenendole inammissibili, ha ricordato di aver disposto una istruttoria sui capitoli non ammessi in primo grado dalla quale era emerso che il L.; nello svolgere i lavori per i quali era stato comandato dalla ditta B. (aveva mal eseguito i lavori stessi e che la ditta era stata costretta a rifarli a sue spese. Ciò era attestato: dalle prove testimoniali raccolte;

in particolare deposizione del teste D., analiticamente esaminata e citata; nonchè delle testimonianze di P.P. e S.R..

In ordine alla quantificazione del danno la Corte ha considerato le deposizioni della P. e della S., addette alla amministrazione e contabilità, che hanno indicato i costi del materiale, le ore di lavoro degli operai impegnati a rifare i lavori e i costi di trasferta. La somma, indicata dal B., in 21.700,00 Euro, non risultando in alcun modo da analitica indicazione delle singole componenti, è stata confermata con giuramento suppletorio.

I motivi del ricorso incidentale sono i seguenti:

1. “difetto di motivazione in ordine al provvedimento di ammissione delle prove dedotte dall’appellante”.

Il motivo è infondato perchè una motivazione c’è. Vi è stata una specifica ordinanza e ulteriore motivazione si rinviene, in sentenza, sebbene implicita, nella valutazione in negativo sulla scelta del Tribunale di ritenere inammissibili le prove e nella valutazione analitica delle prove stesse. Da tale motivazione emergono, indirettamente ma chiaramente, le ragioni per le quali la Corte ha ritenuto le prove specifiche e rilevanti ai fini della decisione.

2. “violazione di legge (art. 244 c.p.c.) in ordine al provvedimento di ammissione delle prove dedotte dall’appellante.

Nella esposizione del motivo si contestano i requisiti di specificità dei capitoli di prova ammessi. A parte le considerazioni svolte in ordine al primo motivo, qui deve sottolinearsi che la censura per violazione di legge non pone una questione di diritto, ma assume contenuti di merito, inammissibili in sede di giudizio di legittimità.

3. “violazione e falsa applicazione di norme di legge in ordine all’esercizio dei poteri istruttori. d’ufficio – deferimento di giuramento suppletorio (art. 437 c.p.c., comma 2, art. 2736 c.c., n. 2, artt. 241 e 115 c.p.c.”).

Dalla lettura integrata dell’art. 241 c.p.c.; art. 2736 c.c., n. 2;

artt. 437 e 421 c.p.c., si desume che può essere ammesso d’ufficio il giuramento suppletorio se la prova della domanda non è piena, ma non manca del tutto e se il valore della cosa domandata non può essere accertato altrimenti. Nel caso in esame la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti con valutazione adeguatamente supportata e ha deferito il giuramento suppletorio. Trattasi di una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, 10/03/2006, n. 5240: Il deferimento del giuramento suppletorio, anche qualora sia stato espressamente richiesto da una parte, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, le cui valutazioni in ordine alla sussistenza del requisito della cosiddetta “semiplena probatio” ed alla scelta della parte alla quale deferirlo costituiscono apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non sotto il profilo della adeguatezza della motivazione).

4. “difetto di motivazione in ordine all’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio – deferimento di giuramento estimatorio”. La Corte non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali è ricorsa al potere istruttorio d’ufficio, in tal modo venendo meno al principio sancito dalle Sezioni unite (11353/2004). Il motivo è infondato perchè in sentenza vi è spiegazione della scelta.

5. “violazione e falsa applicazione di norme di legge in ordine alla condanna al pagamento degli interessi legali in favore del B.”, perchè gli interessi non erano stati chiesti con la domanda riconvenzionale e quindi la Corte sarebbe andata al di là del petitum.

Questo motivo è fondato. La condanna in favore del datore di lavoro è estranea all’art. 429 c.p.c., comma 3 che attiene a crediti dei lavoratori, e quindi all’automatismo insito in tale previsione. In questo caso vi è un credito del datore di lavoro per esecuzione mal fatta del lavoro, Gli interessi non spettano a prescindere dalla domanda, che non è stata formulata nè in primo grado, nè in appello (Cass., Sez. 3, 9 luglio 2009, n. 16128: Il giudice di appello non può riconoscere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., ove il danneggiato non abbia proposto in appello specifica domanda in tal senso, benchè detti accessori siano stati chiesti in primo grado, dovendosi ritenere, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., rinunciate le domande ed eccezioni non espressamente riproposte in grado di appello).

6. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, per aver integralmente compensato le spese del giudizio, in presenza di una soccombenza reciproca non sostanziale perchè le due domande non avevano Io stesso peso, ma valori economici grandemente diversi e diversa era stata l’attività processuale svolta. La valutazione sul punto attiene al merito e quindi anche questo motivo non è ammissibile.

In conclusione, il ricorso principale deve essere integralmente rigettato, mentre quello incidentale deve essere rigettato in tutti i suoi motivi, meno il quinto, che è fondato. Il motivo accolto ha un rilievo marginale nell’assetto complessivo della controversia, il che rende doverosa la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. Vanno confermate le statuizioni già adottate in sede di merito sulle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale; accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale e rigetta gli altri motivi del medesimo ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovuti gli interessi legali sulle somme attribuite alla ricorrente incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità e conferma le statuizioni sulle spese dei gradi precedenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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