Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5459 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12891-2018 proposto da:

COOP DEL MARE SCARL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 24, presso

lo studio dell’avvocato EUGENIO MARIA ZINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DAVID ZANFORLINI;

– ricorrente –

contro

F.LLI S. DI S.B. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CINZIA SILVESTRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Società cooperativa del mare a r.l., dopo aver promosso una procedura di accertamento tecnico preventivo, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Ferrara, la Fratelli S. s.a.s., chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni derivanti dalla moria dei molluschi da essa attrice coltivati, asseritamente dovuta ad errate manovre di navigazione ripetutamente compiute da imbarcazioni di proprietà della società convenuta.

La convenuta si costituì, chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in causa la propria società di assicurazione, RAS s.p.a., per essere manlevata in caso di condanna.

Il Tribunale rigettò la domanda con sentenza del 23 settembre 2010, condannando la società attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della società convenuta e dell’assicuratrice chiamata in causa. La sentenza fu notificata alla parte soccombente in data 1 dicembre 2010 e non venne impugnata, passando così in giudicato.

2. In data 12 gennaio 2011 venne notificato al difensore della Società cooperativa del mare un provvedimento col quale il medesimo Tribunale aveva disposto la correzione della sentenza precedente nel senso di una riliquidazione delle spese di giudizio.

3. Avverso il provvedimento di correzione ha proposto appello la Società cooperativa del mare e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 5 gennaio 2018, ha rigettato l’appello, ha confermato la sentenza impugnata ed ha condannato la parte appellante alla rifusione delle ulteriori spese.

Ha osservato la Corte territoriale che il provvedimento di correzione di errore materiale ha natura amministrativa e non decisoria e che, una volta disposta l’annotazione del provvedimento a margine della sentenza corretta, quest’ultima costituisce un unico provvedimento decisorio. Ha aggiunto che, poichè l’art. 288 c.p.c., comma 4, non consente di proporre appello avverso la sola ordinanza di correzione, nè quest’ultima è impugnabile col ricorso straordinario per cassazione, doveva dedursi l’inammissibilità dell’appello, “inequivocabilmente diretto all’elisione del provvedimento di correzione e dei suoi effetti”.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna propone ricorso la Società cooperativa del mare a r.l. con atto affidato a due motivi. Resiste la Fratelli S. s.a.s. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-big c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c..

Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che l’impugnazione si rivolgesse nei confronti del solo provvedimento di correzione, non considerando che si era richiesto di dichiarare non dovute le spese della fase di accertamento tecnico preventivo. Trattandosi di appello, e non di ricorso straordinario per cassazione, il mezzo di impugnazione era certamente corretto e la Corte d’appello avrebbe dovuto scrutinarlo nel merito.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 288 c.p.c..

La ricorrente ripropone in questa sede la doglianza già posta davanti alla Corte d’appello, sostenendo che il provvedimento di correzione era stato assunto senza mai notificare l’istanza di correzione di cui all’art. 287 c.p.c., e che il contraddittorio doveva, nella specie, essere instaurato regolarmente, anche perchè non si trattava di una semplice correzione, bensì di una rivalutazione delle spese di lite. La società Fratelli S., infatti, aveva rassegnato in sede di merito conclusioni diverse e non c’era stata alcuna richiesta di acquisizione degli atti della procedura di a.t.p.; nè in sede di procedura di correzione possono essere esaminate domande nuove.

3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono entrambi fondati.

3.1. La Corte osserva, innanzitutto, che il provvedimento di correzione di errore materiale non è suscettibile, per pacifica giurisprudenza, di essere impugnato in via autonoma, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa; tanto che l’art. 288 c.p.c., comma 4, espressamente dispone che “le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette”.

Nel caso in esame, dalla lettura del primo motivo di ricorso, oltre che dalla lettura dell’atto di appello, al quale questa Corte ha accesso in virtù del vizio processuale proposto, si desume che alla Corte d’appello erano state poste essenzialmente due questioni: 1) che il provvedimento di correzione era stato assunto senza il contraddittorio tra le parti (doglianza, questa, ribadita nel secondo motivo dell’odierno ricorso) e 2) che lo strumento della correzione era stato impropriamente utilizzato. E’ vero che l’atto di appello terminava con la richiesta di dichiarare la nullità del provvedimento di correzione di errore materiale, elemento che può aver tratto in inganno la Corte d’appello. Ma è altrettanto vero che dal corpo dell’impugnazione si comprendeva pienamente (v. p. 6 dell’appello) che veniva censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva considerato errore materiale un punto che non era stato mai trattato nella sentenza corretta; cioè con l’appello si contestava, come detto, di non aver instaurato il contraddittorio nella fase di correzione e di avere utilizzato lo strumento processuale della correzione per esaminare un punto della decisione che avrebbe dovuto essere affrontato con i normali mezzi di impugnazione. Il che equivale a sostenere che l’impugnazione aveva ad oggetto la sentenza corretta e non solo il provvedimento di correzione (v. di recente, in argomento, l’ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24265).

3.2. Si impongono, poi, le seguenti ulteriori considerazioni.

La sentenza impugnata non è chiara nel suo contenuto decisorio perchè, dopo aver dichiarato l’appello inammissibile (in motivazione), l’ha poi rigettato (in dispositivo), per cui non si comprende bene se i motivi di appello siano stati effettivamente scrutinati o meno.

La Corte d’appello, come detto, si è limitata ad osservare, con un rilievo meramente formale, che l’appello aveva ad oggetto non la sentenza corretta, bensì il solo provvedimento di correzione, e da tale osservazione ha fatto derivare l’inammissibilità del gravame (peraltro respinto in dispositivo). Ma tale decisione difetta di intrinseca coerenza almeno per due ulteriori ragioni: da un lato, perchè lo stesso provvedimento qui impugnato reca in epigrafe l’indicazione di “appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 1440 del 23 settembre 2010”, il che contrasta col contenuto della decisione poi assunta; e dall’altro, perchè la Corte d’appello, con provvedimento precedente a quello oggi impugnato, aveva accolto l’istanza di sospensiva proposta dalla società oggi ricorrente avverso la sentenza di primo grado come successivamente corretta.

Ne consegue che l’impugnazione della sentenza corretta doveva ritenersi proposta secundum legem e che la Corte d’appello ha emesso una pronuncia con la quale, in sostanza, ha omesso la dovuta decisione sull’impugnazione.

Costituisce, d’altra parte, pacifica acquisizione giurisprudenziale il fatto che l’istanza di correzione di errore materiale debba essere trattata in contraddittorio (v., in proposito, l’ordinanza 2 aprile 2015, n. 6813, secondo cui il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando che la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio costituisce requisito indispensabile, a pena di inammissibilità, per l’esame dell’istanza di correzione).

4. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato alla medesima Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione personale, la quale deciderà il merito della richiesta di correzione erroneamente rigettata.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 febbraio 2020

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