Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5459 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5459 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 2465-2017 proposto da:
CAMISCIONI ANTONIO PIO, elettivamente domiciliato In Roma, Via
Boezio 14, presso lo studio dell’avvocato Alberto Marsili Feliciangeli,
rappresentato e difeso dall’avvocato Walter Massucci;
– ricorrente contro
IACOPONI RANIERO E FRATELLO SNC, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata In Roma, Via
Di Villa Grazioli 15, presso lo studio dell’avvocato Benedetto Gargani,
rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Ascani;
– controricorrente avverso la sentenza n. 747/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 18/06/2016;

Data pubblicazione: 07/03/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/01/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Rilevato che:
– Camiscioni Antonio Pio ha proposto due motivi di ricorso per la

territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a
dichiarare improponibile la domanda di risarcimento del danno dal
medesimo proposta nei confronti della società “Iacoponi Raniero e
fratello s.n.c.”, in relazione agli abusi edilizi da quest’ultima posti in
essere (domanda proposta a conclusione del processo penale
celebrato nei confronti di Iacoponi Raniero, con la costituzione di
parte civile del Camiscioni, conclusosi con sentenza di condanna
passata in giudicato e con pronuncia di annullamento con rinvio
emessa da questa Corte – limitatamente alle statuizioni civili);
– la parte intimata ha resistito con controricorso;
– il ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., per avere la Corte territoriale escluso che l’ordinanza del
16/9/2005 – con la quale il giudice istruttore aveva dichiarato di
condividere le difese del Camiscioni circa la tardività dell’eccezione di
improponibilità della domanda di risarcimento del danno per la
vigenza di clausola compromissoria, per il fatto di non essere stata
tale eccezione tempestivamente proposta dallo Iacoponi in seno al
processo penale – fosse qualificabile come sentenza e che, pertanto,
si fosse formato il giudicato interno per mancata impugnazione o
riserva di impugnazione) è manifestamente infondato, in quanto,
come ha esattamente spiegato la Corte territoriale, l’ordinanza in
questione non aveva carattere decisorio né carattere di definitività;

-2-

cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte

- il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che la decadenza dalla
eccezione nella quale era incorso Iacoponi Raniero in seno al processo
penale, per non avere chiesto l’esclusione della parte civile ai sensi
dell’art. 80 cod. proc. pen., non potesse ascriversi alla società
convenuta nel processo civile) è

manifestamente infondato, in

Iacoponi personalmente, la condotta processuale di quest’ultimo in
seno al giudizio penale non può rilevare nella causa civile instaurata
nei confronti della società, non essendovi identità di parti, con la
conseguenza che la società convenuta non può ritenersi decaduta, nel
processo civile, dal potere di eccepire l’esistenza di clausola
compromissoria;
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi
rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli
stessi;
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna
della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle
spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento) per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

quanto, essendo stato il processo penale celebrato nei confronti dello

del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile, addì 9 gennaio 2017.

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