Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5459 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via ei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle

Muse 8, presso l’avv. Angela Ludovica Sirignani, rappresentato e

difeso dagli avv.ti SALERNO Francesco e Francesco Mattarelli giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 52/13/07 del 29/9/07.

udito l’avv. Guido Romanelli per delega dell’avv. Salerno.

Il P.G. nulla osserva.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP. Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, la declaratoria di inammissibilità, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57, del motivo con il quale si deduceva l’inammissibilità della domanda di rimborso per intervenuto condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 9.

Il mezzo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti affermato che, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra (Cass. 25239/07, 17142/08).

La circostanza che – ad avviso del giudice tributario – l’eccezione fosse non provata è irrilevante, essendo ogni statuizione di merito preclusa dalla declaratoria di inammissibilità del mezzo”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore, sottolineando, peraltro, che la questione riguarda soltanto gli anni di imposta dal 1998 al 2002;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente, quanto agli anni di imposta dal 1998 al 2002;

che, attesa la reciproca soccombenza, appare equo disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, quanto agli anni dal 1998 al 2002, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente quanto agli anni predetti;

spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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