Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5458 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12878-2018 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NOMENTANA 435, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO GAMBA;

– ricorrente –

contro

HELVETIA COMPAGNIA D’ASSICURAZIONI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato SARA TASSONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA STANGOLINI;

– controricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1922/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.S. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Parma, Sezione distaccata di Fidenza, G.A. e la Helvetia compagnia svizzera di assicurazione, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale nel quale egli, alla guida della propria moto, si era scontrato con la vettura condotta dal G. che, a suo dire, aveva omesso di rispettare l’obbligo di precedenza. Affermò di avere già ricevuto dalla società di assicurazione la somma di Euro 95.000, trattenuta in acconto del maggior danno.

Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per la restituzione del maggiore importo versato rispetto a quello dovuto. Sostennero i convenuti che la responsabilità del sinistro era da porre anche a carico dell’attore, il quale viaggiava a velocità eccessiva e non aveva rispettato l’obbligo di tenere la destra. Precisarono, inoltre, di avere già versato la somma di Euro 103.500, anzichè quella di Euro 95.000.

Espletata una c.t.u., il Tribunale stabilì che la responsabilità dell’incidente fosse da ricondurre a carico del convenuto nella misura del 75 per cento e a carico dell’attore nella misura del residuo 25 per cento. Detratti gli acconti già versati, il Tribunale condannò i convenuti al pagamento della somma di Euro 67.313,70, con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore e la Corte d’appello di Bologna, dopo aver ammesso la richiesta ulteriore c.t.u., con sentenza del 28 agosto 2017 ha rigettato l’appello, ha confermato la pronuncia del Tribunale e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che doveva essere confermata la tesi del primo giudice in ordine al riparto delle rispettive percentuali di responsabilità. Quanto alla liquidazione dei danni, la Corte ha rilevato che vi era stato un aggravamento delle condizioni dell’appellante, la cui percentuale di invalidità permanente era da fissare nel 22 per cento; la sentenza ha poi confermato la base di calcolo del danno da lesione della capacità lavorativa specifica e, dopo aver conteggiato il dovuto a titolo di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale, ha concluso che il credito residuo del B. era pari ad Euro 38.468,90, somma inferiore rispetto a quella determinata dal Tribunale. E poichè la società di assicurazione non aveva svolto appello incidentale, la Corte di merito ha ritenuto di doversi limitare al rigetto dell’appello.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorre B.S. con atto affidato a due motivi.

Resiste la Helvetia compagnia svizzera di assicurazione con controricorso.

G.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112,116,196 e 342 c.p.c..

La censura investe diverse questioni. La prima è che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in peius in quanto, dopo aver disposto il rinnovo dell’indagine peritale che l’appellante non aveva richiesto, è giunta alla conclusione che la somma spettante a quest’ultimo era inferiore rispetto a quella riconosciuta in primo grado; il tutto senza appello della società di assicurazione. La doglianza lamenta, poi, un errore in ordine alla capitalizzazione del danno da riduzione della capacità lavorativa, perchè la sentenza ha assunto come parametro l’età del danneggiato al momento della liquidazione anzichè quella che egli aveva al momento del sinistro. La sentenza, infine, avrebbe errato nel conteggio degli acconti percepiti dall’odierno ricorrente, pervenendo così al risultato di sottostimare la somma residua a lui spettante.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., contestando il riparto di responsabilità riconosciuto dal giudice di merito.

Osserva il ricorrente che la Corte di merito avrebbe errato nel porre a suo carico il 25 per cento della responsabilità dell’accaduto e che le considerazioni svolte circa l’assenza di tracce di frenata della moto del ricorrente dimostrerebbero, al contrario, la colpa esclusiva del conducente della vettura antagonista.

3. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare il ricorso cominciando dal secondo motivo, il quale è inammissibile o, comunque, privo di fondamento.

La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, nonchè l’ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205, e la sentenza 17 gennaio 2018, n. 908).

Nella specie la Corte d’appello, ha illustrato con chiarezza le ragioni per le quali ha ritenuto di attribuire la responsabilità del sinistro, in parte, anche a carico del B., nè tale valutazione è suscettibile di riesame in questa sede.

Il motivo di ricorso si risolve, pertanto, nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito. In particolare, non sussiste la pretesa violazione delle regole sulla prova delle rispettive percentuali di colpa, perchè la Corte di merito ha vagliato i comportamenti di entrambi i conducenti ed ha positivamente attribuito le relative colpe.

4. Il primo motivo di ricorso, invece, è fondato nei termini che si vanno a chiarire.

4.1. La prima parte della censura è priva di fondamento.

La sentenza impugnata, infatti, non ha violato il principio del divieto di reformatio in peius perchè, pur essendo pervenuta alla conclusione secondo cui all’appellante doveva essere riconosciuta una somma minore rispetto a quella già liquidata in primo grado, non ha ridotto l’entità della condanna, ma si è limitata al rigetto dell’appello, proprio evidenziando che la società di assicurazione non aveva proposto appello incidentale. Affermazione, questa, che non viola, ma anzi rispetta il principio suddetto.

Analogamente, è infondata la doglianza circa l’ammissione della c.t.u. in grado di appello, posto che la decisione circa la necessità o meno di svolgere una c.t.u. è rimessa al giudice di merito (sentenza 1 settembre 2015, n. 17399).

4.2. E’ invece fondato il motivo nella parte in cui rileva un errore nel criterio di capitalizzazione del danno da riduzione della capacità lavorativa.

La Corte di merito, come si è detto, ha compiuto tale capitalizzazione in base ai criteri di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, assumendo come coefficiente moltiplicatore quello dell’età del danneggiato alla data di deposito della sentenza, anzichè quello dell’età al momento del sinistro; ed ha poi ritenuto di eliminare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

Come questa Corte ha già rilevato in più di una pronuncia, i coefficienti di capitalizzazione di cui al R.D. n. 1403 del 1922 sono superati e da ritenere ormai inapplicabili, per una serie di ragioni, fra le quali emergono soprattutto l’innalzamento della durata della vita media, la mancanza di differenza del coefficiente tra uomo e donna (che hanno aspettative di vita differenti) e l’assunzione come saggio di interesse di quello del 4,5 per cento, ormai inesistente sul mercato finanziario italiano (v. la sentenza 14 ottobre 2015, n. 20615, confermata dalla successiva sentenza 12 aprile 2018, n. 9048). La giurisprudenza ora richiamata, alla quale va data ulteriore continuità, ha invitato i giudici di merito ad utilizzare criteri diversi, purchè aggiornati e scientificamente corretti (v. in argomento anche la sentenza 25 giugno 2019, n. 16913).

La sentenza n. 9048 del 2018, più specificamente, ha sottolineato come

– in presenza di un danno da perdita della capacità lavorativa sofferto da persona che aveva già, al momento dell’illecito, un reddito da lavoro

– la liquidazione debba avvenire sommando due voci tra loro diverse: da un lato i redditi perduti dalla vittima “dal momento dell’illecito a quello della liquidazione”, danni per i quali il lucro cessante è ormai certo; dall’altro la capitalizzazione dei redditi futuri “che la vittima presumibilmente perderà, dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al momento in cui si compie l’operane di liquidazione”. Ciò in adempimento della regola fondamentale per cui il danno passato, cioè già compiuto, è soggetto alla rivalutazione, mentre il danno futuro deve essere capitalizzato.

Ne deriva che la Corte di merito non soltanto non ha tenuto presente tali indicazioni (che peraltro recuperano un principio già presente nella giurisprudenza precedente, v. la sentenza 2 luglio 2010, n. 15738), ma, applicando un criterio ormai desueto e non più utilizzabile, ha pure indebitamente ridotto l’entità del risarcimento spettante all’odierno ricorrente calcolando l’età del medesimo al momento della liquidazione anzichè a quella del sinistro. Dalla motivazione della sentenza, del resto, non risulta che i redditi del periodo intermedio siano stati in qualche modo conteggiati applicando un eventuale saggio di sconto (così le sentenze n. 20615 del 2015 e n. 9048 del 2018). Nè può ritenersi che la lesione derivante dall’aver seguito simile criterio – che, in concreto, ha soppresso del tutto una parte del danno risarcibile -possa essere compensata dall’eliminazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è accolto, sussistendo violazione dell’art. 1223 c.c..

Tale accoglimento assorbe la terza e ultima doglianza del primo motivo, relativa all’erroneo calcolo delle spettanze residue, posto che il giudice di rinvio dovrà comunque provvedere ad un nuovo conteggio. 5. In conclusione, è rigettato il secondo motivo di ricorso, mentre è accolto il primo nei limiti di cui in motivazione.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione personale, la quale deciderà attenendosi alle indicazioni della presente pronuncia. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 febbraio 2020

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