Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5458 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. I, 08/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 08/03/2011), n.5458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11647/2009 proposto da:

S.L. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 53786/05 RGVG della CORTE D’APPELLO di ROMA del

22/01/08, depositato il 14/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il PG. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che S.L., con ricorso dell’8 maggio 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo numerosi motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 14 maggio 2 008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della S. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 900,00 a titolo di equa riparazione, ed ha liquidato le spese del giudizio, determinandole in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per diritti ed Euro 350,00 per onorarcene resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 10.125,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto di secondo grado – proposta con ricorso del 15 luglio 2005, era fondata sui seguenti fatti: a) la S., asseritamente creditrice di somme a titolo previdenziale, aveva proposto – con ricorso del giugno 1997 – la relativa domanda dinanzi al Pretore di Nola; b) il Tribunale di Napoli, adito dal Ministro dell’interno in grado d’appello con ricorso del 22 agosto 1998, aveva deciso la causa con sentenza del 28 gennaio 2004;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato – detratti cinque anni e sei mesi di ragionevole durata del processo presupposto per il primo grado e per il grado d’appello – ha liquidato per il residuo anno di irragionevole ritardo, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 900,00.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, vengono denunciati come illegittimi: a) la considerazione del solo periodo eccedente la ragionevole durata del processo presupposto (5 anni), anzichè l’intera durata dello stesso;

b) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; c) il mancato riconoscimento del diritto al supplemento di indennizzo per il danno non patrimoniale, in relazione al bonus forfetario dovuto in ragione della materia previdenziale trattata. nel processo presupposto; d) la violazione dei minimi tariffari forensi nella liquidazione delle spese di giudizio di merito;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che, in particolare, la censura sub a) è manifestamente infondata, perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta non incoerente rispetto alle finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di correlare l’indennizzo al solo periodo eccedente la ragionevole durata di tale processo, eccedente i cioè il periodo di tre anni per il giudizio di primo grado e di due anni per il giudizio di appello, come nella specie (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8714 del 2006, 14 del 2008, 10415 del 2009);

che la censura sub b) è manifestamente inammissibile, per difetto di interesse, perchè i Giudici a quibus non si sono sostanzialmente discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado e di due anni per il giudizio d’appello, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che infatti – posto che: il giudizio presupposto ha avuto inizio nel giugno 19 97 e si è concluso con la sentenza d’appello pubblicata in data 28 gennaio 2004, dalla durata complessiva di sei anni e sette mesi si deve detrarre il periodo di ragionevole durata di cinque anni, il periodo residuo di un anno e sette mesi è stato indennizzato con la somma di Euro 900,00, e che secondo il predetto consolidato orientamento di questa Corte sarebbe stato liquidato l’indennizzo di Euro 1.190,00 (Euro 750,00, per l’anno di irragionevole ritardo più Euro 440,00, per i residui sette mesi) – la ricorrente manca sostanzialmente di interesse al ricorso per una differenza così esigua;

che la censura sub c) è manifestamente infondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la liquidazione dell’indennizzo per il danno non patrimoniale possa giungere fino a 2000,00 Euro per anno, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo, potendo il giudice del merito tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura giuslavoristica della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 17684 del 2009);

che, invece, la censura sub d) è manifestamente fondata;

che infatti, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 780,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per due terzi in ragione dell’accoglimento solo minimo del ricorso – seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 780,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, in un terzo dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Marra, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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