Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5458 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5458 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
nel procedimento n. 12042 – 2017 R.G. per il regolamento di competenza
richiesto d’ufficio dal tribunale di Trento con ordinanza del 12.1.2016,
nella causa (iscritta innanzi al tribunale di Trento al n. 4095-2015 r.g.) tra
ALLA REZART
e
COMMISSARIO di GOVERNO per la PROVINCIA di BOLZANO;
udita la relazione nella camera di consiglio del 19 ottobre 2017 del consigliere
dott. Luigi Abete,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott. Corrado Mistri, che ha chiesto dichiararsi la competenza del
tribunale di Bolzano,
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Alla Rezart proponeva al tribunale di Bolzano opposizione avverso il
provvedimento con cui, a seguito della sua condanna a quattro anni e due mesi
di reclusione, il Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano gli aveva
•••

Data pubblicazione: 07/03/2018

applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida ai sensi
dell’art. 120, 2° co., c.d.s..
Il tribunale di Bolzano, con ordinanza in data 28.9.2015, dichiarava la propria
incompetenza e la competenza ratione loci del tribunale di Trento.
Reputava che il Commissario di Governo è rappresentato e difeso ex lege
ex art. 25 cod. proc. civ., ad

individuare nel tribunale di Trento il giudice competente ratione loci.
Con ricorso depositato il 3.11.2015 Alla Rezart riassumeva il giudizio dinanzi
al tribunale di Trento.
Con ordinanza in data 12.1.2016 il tribunale di Trento opinava a sua volta per
la propria incompetenza per territorio e formulava d’ufficio richiesta di
regolamento di competenza.
Evidenziava, il tribunale trentino, che doveva nella fattispecie reputarsi
pacifico che l’illecito penale che aveva dato luogo all’irrogazione della sanzione
accessoria, fosse stato commesso nel circondario del tribunale di Bolzano; che il
2° co. dell’art. 6 del dec. Igs. n. 150/2015 prefigura la competenza territoriale
inderogabile del giudice del luogo ove la violazione è stata commessa; che il 9°
co. del medesimo articolo dà facoltà all’autorità amministrativa e all’opponente di
stare in giudizio di persona.
Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte.
Va dichiarata la competenza per territorio del tribunale di Bolzano.
Si premette che questa Corte ha ammesso la possibilità che la disciplina del
“foro erariale” sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore
(controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina
dell’impugnazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l’intento

2

dall’Avvocatura dello Stato, il che valeva,

44di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed
incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del “foro erariale” e perciò
destinati a prevalere su questa (cfr. Cass. sez. un. 2.7.2008, n. 18036).
Su tale scorta si rappresenta quanto segue.
Per un verso, che “può considerarsi pacifico che la che ha dato

nell’ambito del territorio del circondario di Bolzano” (così ordinanza del tribunale
di Trento del 12.1.2016, pag. 2).
Per altro verso, che, in tema di sanzioni amministrative, la competenza per
territorio ex artt. 6, 2° co., e 7, 2° co., dec. Igs. n. 150/2011 ha natura
inderogabile (cfr. Cass. (ord.) 17.1.2011, n. 944; Cass. (ord.) 22.2.2012, n.
2657).
Per altro verso ancora, che le ragioni sottese all’inderogabilità di siffatta
competenza ovvero l’ “esigenza di prossimità del procedimento di opposizione a
sanzione amministrativa (…) [al] giudice del luogo in cui è stato commesso
l’illecito” (così conclusioni P.M., pag. 2), danno ragione a pieno titolo della deroga
alla disciplina del “foro erariale” (cfr. Cass. (ord.) 12.1.2015, n. 185).
Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per territorio del tribunale Bolzano, dinanzi al
quale rimette le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
H della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2017.

poi luogo alla revoca della patente di guida, deve essere stata commessa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA