Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5458 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.N., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Aventino 98, presso l’avv. Fabio Di Giovanni, rappresentato e difeso

dall’avv. BIOCCA Gaetano giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 56/3/07 del 12/7/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“Il contribuente propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che ha rigettato l’appello del contribuente contro la pronuncia di primo grado.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Il ricorso non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3), nè l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 4)”;

che le parti non hanno presentato memorie; che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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