Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5457 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12966/2009 proposto da:

B.M., in qualità di legale rappresentante della società

“Z.B.M. S.r.l.”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO

SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato BOVELACCI CAMILLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BELLINI Luca, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BOLOGNA del 16/03/09, depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito l’Avvocato Bellini Luca, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sul ricorso per cassazione proposto da Z D M s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Lugo di Ravenna avverso sentenza della CTR dell’Emilia Romagna che ha confermato avvisi di accertamento per IVA, IRAP ed IRES del 2005.

Con la relazione è stato ritenuto infondato il primo motivo che deduceva il contrasto tra il metodo analitico induttivo e le risultanze degli studi di settore ritenendo che la prima metodologia fosse più attendibile della seconda che individua solo il reddito minimale desumendolo da indagini statistiche. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione per essere questa di mero rinvio alla motivazione di primo grado, in quanto la sentenza di appello valuta in primo luogo autonomamente gli accertamenti e rinvia al primo grado solo per ulteriore sostegno. Ha ritenuto poi improcedibile il terzo motivo a sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il mancato deposito dei documenti sui quali si fonda. Riteneva poi assorbito il quarto motivo sulle spese in appello.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parte costituite, che la contribuente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione eccetto che per il quarto motivo, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza dei primi tre motivi del ricorso e di manifesta fondatezza del quarto. Infatti rilievi contenuti nella memoria possono essere condivisi solo in relazione al quarto motivo. La prima parte della memoria richiamando a fondamento delle deduzioni documenti non prodotti con il ricorso per cassazione ignora il disposto dell’art. 369 c.p.c., che impone, indipendentemente dalla richiesta di trasmissione del fascicolo di merito, la produzione, insieme al ricorso per cassazione ed a pena di improcedibilità, degli atti e dei documenti sui quali si fonda. Quanto alla censure sul vizio di motivazione, mentre la sentenza condivide in loto la metodica di accertamento del p.v.c.; le censure della contribuente a questo accertamento non individuano i fatti controversi, non indicano gli specifici errori dell’accertamento e non trascrivono i documenti che li sorreggerebbero sicchè deve confermarsi la valutazione di genericità delle censure.

Il quarto motivo, con il quale si deduce la violazione di legge per avere la sentenza di appello condannato l’appellante anche alle spese del primo grado in assenza di appello incidentale, appare al Collegio fondato perchè sul punto, compensazione delle spese del primo grado, si era formato il giudicato, cfr. Cass. 5748/96.

La sentenza impugnata va pertanto cassata solo relativamente al capo delle spese del primo grado e confermata nel resto. La causa può essere decisa nel merito liquidando in Euro mille le spese del giudizio di appello.

La prevalente soccombenza della ricorrente comporta che siano poste a suo carico i due terzi delle spese del giudizio di legittimità e compensato l’altro terzo. Esse si liquidano nel dispositivo.

PQM

La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie il quarto, cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida in complessivi euro mille le spese del giudizio di appello, conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna la ricorrente a due terzi delle spese del presente giudizio liquida per l’intero in Euro 2100,00 per onorario e Euro 200,00 per spese vive, compensa l’altro terzo.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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