Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5456 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12729-2018 proposto da:

D.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALVATORE

LO BIANCO 30, presso lo studio dell’avvocato BARBARA RAUCCIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PASQUALE CAPOBIANCO, ROBERTO

CAPPA;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 103, presso lo

studio dell’avvocato ROMANO POMARICI, rappresentata e difesa dagli

avvocati MARIO PORZIO, LAURA BOVE, ALBERTO SERINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 781/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto da D.U., ingiunse alla Milano Assicurazioni s.p.a. il pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 56.175 a titolo di indennizzo per il furto di un gommone asseritamente avvenuto mentre il natante era trainato sulla pubblica via da una vettura di proprietà del D. e da lui condotta.

La società di assicurazione propose opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che la polizza non era operativa per il caso in questione, e nel giudizio si costituì il creditore, chiedendo che l’opposizione fosse rigettata.

Il Tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il D. al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 16 febbraio 2018, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del giudizio di secondo grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre D.U. con atto affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la Unipolsai Assicurazioni s.p.a., quale società incorporante la Milano Assicurazioni.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1364,1365,1366,1369 e 1370 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata, facendo erronea applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale, avrebbe ingiustamente escluso che la garanzia assicurativa fosse operativa nel caso di specie.

1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile.

1.2. La Corte d’appello, con una ricostruzione attenta e puntuale, ha innanzitutto osservato che già il Tribunale, con un’affermazione non contestata dall’appellante, aveva rilevato che la lettura anche del solo frontespizio della polizza di assicurazione evidenziava come i trasferimenti terrestri del natante potevano rientrare nella copertura solo se espressamente previsti, dietro pagamento di un compenso aggiuntivo (mentre nulla risultava dalla polizza in termini di aumento del premio). Anche il quadro III delle Condizioni generali di contratto, secondo la Corte di merito, prevedeva l’operatività delle c.d. clausole di estensione della garanzia se espressamente richiamate con barra sulla relativa casella. Sicchè il rischio specifico – ossia quello occorso durante i trasporti del natante via terra – era da ritenere oggetto di una pattuizione espressa che nella specie mancava. Interpretando le clausole del contratto, inoltre, la sentenza in esame ha escluso che potesse ricorrere, nella specie, l’ipotesi del c.d. alaggio, che consiste nell’operazione di trarre in secco il natante.

1.3. A fronte di simile ricostruzione il ricorrente – oltre a non indicare, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), se e dove la polizza di assicurazione sia stata effettivamente messa a disposizione della Corte – si limita a trascrivere nel ricorso solo una parte degli articoli del contratto, senza riportare anche le parti (come il frontespizio) richiamate dalla sentenza impugnata; oltre a ciò, egli contesta l’interpretazione del contratto andando ben oltre i limiti consentiti in sede di legittimità, posto che il ricorso si risolve, in sostanza, nel tentativo di sostituire la propria interpretazione a quella sostenuta dal giudice di merito. Censura, questa, che non può trovare ingresso in questa sede (v., tra le altre, le ordinanze 15 novembre 2017, n. 27136, 5 dicembre 2017, n. 29111, e 10 maggio 2018, n. 11254).

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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