Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5456 del 10/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5456 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G. 18890-2012 proposto
da:
MANDUCA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLE BALENIERE 107 – OSTIA, presso lo studio dell’avvocato
MANNUCCI ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato
GABRIELE GIOVANNI giusta procura in atti;
– ricorrente contro
GMP SPA;
– intimata avverso l’ordinanza n. R.G. 686/2011 del TRIBUNALE di
SULMONA del 9/06/2011, depositata il 19/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Data pubblicazione: 10/03/2014

R.g.n. 18890-12 (c.c. 26.2.2014)

Ritenuto quanto segue:
§1. Carlo Manduca ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.p.a.
G.M.P. avverso l’ordinanza del 19 giugno 2012, con la quale il Tribunale di Sulmona,
disattendendo l’eccezione di incompetenza territoriale da lui proposta per incompletezza,
ha dichiarato la propria competenza sulla controversia inter partes, della quale era stato
investito dalla detta società con una domanda di condanna del Manduca alla restituzione di
una somma di euro 5.000,00, che a suo dire era stata consegnata al ricorrente, nonché al

risarcimento dei danni sofferti in dipendenza del rapporto nell’ambito del quale la somma
era stata consegnata.
All’istanza non v’è stata resistenza della società.
§2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter
c.p.c. è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue
conclusioni ed all’esito è stata fissata l’adunanza della Corte per il 26 settembre 2013, ma
in essa la Corte rilevava che non risultava dimostrato che il relativo avviso di fissazione
fosse andato in porto.
§3. L’adunanza della Corte veniva, quindi, fissata per la data odierna, in vista della
quale il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:
§1. Il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni ha chiesto rigettarsi il ricorso,
adducendo che correttamente il Tribunale ha rilevato l’incompletezza dell’eccezione
formulata dal qui ricorrente e considerando che non avrebbe fondamento la tesi del
ricorrente secondo cui non potevano venire in rilievo i fori concorrenti di cui all’art. 20
c.p.c., per essere la domanda inerente una pretesa di risarcimento danni da responsabilità
extracontrattuale.
§2. Le conclusioni del Pubblico Ministero vanno condivise.
Premesso che per mero errore materiale nei righi terzo e quarto della pagina tre della
motivazione dell’ordinanza impugnata il Tribunale, dopo avere richiamato giurisprudenza
di questa Corte sull’onere di completezza dell’eccezione di incompetenza territoriale nel
caso di concorrenza di fori, ha, pur dando atto e spiegando ampiamente perché l’eccezione
era stata formulata in modo incompleto, detto che <> (in senso
conforme: Cass. n. 1306 del 2005; n. 6626 del 2005).
Ne segue che è del tutto privo di fondamento l’assunto dell’istante nel senso che,
vertendosi a suo dire in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, l’art. 20 c.p.c. non
sarebbe stato applicabile.
In ordine alla incompletezza dell’eccezione, l’esame della comparsa di costituzione
del ricorrente nel giudizio di merito la rende palese anche al di là di quanto osservato dal
Tribunale, che ha rimarcato — supponendo implicitamente una qualificazione contrattuale
della responsabilità – la mancata contestazione del <>.
Infatti, dalla comparsa risulta che il Manduca contestò il foro generale della
residenza adducendo di essere residente in Palermo e quello generale del domicilio, posto
che assunse di esercitare la professione forense in Palermo, mentre, riguardo ai fori di cui
all’art. 20 c.p.c. sostenne l’inapplicabilità di detta norma sull’erroneo convincimento che la
nonna non fosse applicabile alla controversia in quanto diretta a far valere una
responsabilità extracontrattuale: in tal modo, la sua contestazione della competenza non
attinse né il foro di insorgenza dell’obbligazione né quello della sua esecuzione.
Ne deriva che correttamente il Pubblico Ministero ha rilevato che l’eccezione di
incompetenza era da considerarsi

tamquam non esset

e la competenza radicata dinanzi al

Tribunale di Sulmona, evocando Cass. (ord.) n. 17020 del 2011, secondo cui <>.
§3. Le argomentazioni qui svolte evidenziano anche come di nessun valore pregio
siano le argomentazioni con cui nella sua memoria parte ricorrente ha replicato alle
conclusioni del Pubblico Ministero.
§4. La competenza era stata, dunque, ben radicata davanti al Tribunale di Sulmona.
§5. Il Collegio deve a questo punto rilevare che detto Tribunale risulta soppresso con
effetto dal 13 settembre 2015 in forza dell’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012 e giusta la
norma transitoria di cui all’art. 11, comma 3, del detto d.lgs., la quale, per la circoscrizione
di L’Aquila e di Chieti, ha procrastinato la soppressione di taluni tribunali abruzzesi,
rispetto a quella degli altri.
Le parti debbono, dunque, essere rimesse davanti al Tribunale di Sulmona.
Il termine di riassunzione sarà quello di mesi tre, di cui all’art. 50 c.p.c. nel testo
modificato dalla I. n. 69 del 2009.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.

P. Q. M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Sulmona. Fissa per la riassunzione
termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Nulla per le spese del
giudizio di regolamento.

Est. Cons.

aele Frasca

4

R.g.n. 18890-12 (c.c. 26.2.2014)

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 26

febbraio 2014.

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