Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5456 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5456 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3272-2016 proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO DIREZIONE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI LIVORNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
BOLOGNA GIOVANNI, MARCONI FABRIZIO, in proprio e
quali legali rappresentanti della I 3 MOSCHETTIERI SNC di
MARCONI FABRIZIO E BOLOGNA GIOVANNI, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANNA MARIA
CAI VANO;

Data pubblicazione: 07/03/2018

- controricorrente avverso la sentenza n. 503/2015 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 23/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO

RILEVATO
che, il Tribunale di Livorno, in parziale accoglimento dell’opposizione
proposta dalla ” I Tre Moschettieri” s.n.c. di Marconi Fabrizio e
Bologna Giovanni ( d’ora in avanti, società) nonché da Fabrizio
Marconi e da Giovanni Bologna avverso due ordinanze- ingiunzione
della Direzione Territoriale del Lavoro di Livorno nn. 580/2011 e
585/2011 annullava la voce n. 5200 della ordinanza n. 585/2011
confermandola nel resto così come confermava quella n. 580/2011;

che, a seguito di appello principale della società nonchè del Bologna e
del Marconi ed incidentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – DTL di Livorno, la Corte territoriale, in parziale riforma
della decisione del Tribunale, dichiarava dovuta la sanzione di cui al
cod. 5200 dell’ordinanza n. 585/2011 e non dovuta la maxi-sanzione di
cui al cod. 9106 della ordinanza n. 580/2011;

che, per quello che ancora interessa in questa sede, la Corte di appello
rilevato che nella ordinanza ingiunzione, come pure nella
notificazione di illecito amministrativo” che l’aveva preceduta, la
voce cod. 9106 era qualificata <> riteneva che tale sanzione fosse una

Ric. 2016 n. 03272 sez. ML – ud. 11-01-2018
-2-

FERNANDES.

sanzione civile e, quindi, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 254/2014, non dovuta;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali — DTL Livorno affidato ad un unico
motivo cui resiste con controricorso la società;

cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che

i ricorrenti ha depositato atto di sostituzione di difensore e

memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. con la quale chiedono
dichiararsi l’estinzione del processo per intervenuta cessazione della
materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata di cui
all’art. 1 del d.L. 16 ottobre 2017 n. 148 conv. in L. 4 dicembre 2017 n.
172;

CONSIDERATO
che non ricorrono i presupposti per la decisione in camera di
consiglio in considerazione del fatto che non vi è stata da parte degli
attuali controricorrenti una rinuncia al presente giudizio;

P.Q.M.
La Corte, rimette gli atti alla sezione semplice in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, 1’11 gennaio 2018
Il Presidente
DotI W 7 tro Curzio

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis

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