Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5455 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 14/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10905-2021 proposto da:

T.G.;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO;

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PESARO, depositato il

14/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

T.G. ricorre per cinque mezzi contro il decreto del giudice tutelare di Pesaro del 14 aprile 2021 che ha dichiarato inammissibile perché estranea alle sue competenze una istanza dell’odierno ricorrente rivolta avverso i provvedimenti governativi concernenti l’impiego della mascherina ed il distanziamento sociale, adottati in relazione alla prevenzigge della pandemia da Covid-19.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Non occorre provvedere alla disamina dei motivi, profilandosi l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto che:

Non risulta dal ricorso che T.G. sia in possesso del titolo di avvocato ed abbia agito ai sensi dell’art. 86 c.p.c., né egli ha agito con il ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo, ai sensi dell’art. 82 c.p.c., u.c..

Emergendo dunque che egli ha proposto il ricorso per cassazione benché privo di difesa tecnica, il suo ricorso va sol per questo dichiarato inammissibile (Cass. 27 dicembre 2012, n. 23925; Cass. 11 dicembre 2014, n. 26133).

Il ricorso non reca inoltre l’indicazione di una controparte né risulta materialmente notificato ad alcun soggetto, sì da doversi escludere l’intervenuta instaurazione del contraddittorio, analogamente a quanto accade nel caso di giuridica inesistenza della notificazione (cfr. Cass., Sez. III, 15/10/ 2015, n. 20893; Cass., Sez. VI, 8/06/2011, n. 12509; Cass., Sez. II, 7/05/ 1999, n. 4595)

Il ricorso risulta infine privo dei requisiti di forma-contenuto prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, applicabili anche al regolamento necessario di competenza, in quanto configurabile come mezzo d’impugnazione avverso i provvedimenti recanti una decisione sulla competenza (cfr. Cass., Sez. III, 21/07/2006, n. 16752; 13/11/2000, n. 14699), dal momento che non muove specifiche censure al provvedimento impugnato, ma si limita ad insistere sulle ragioni esposte nel ricorso proposto dinanzi al Giudice tutelare.

Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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