Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5455 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27852/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 71/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA del 3/07/07, depositata l’01/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERMANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Premesso che L’Agenzia delle Entrate ha depositato ricorso per cassazione non notificato avverso sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 71/18/07;

che il contribuente non si è costituito;

che l’Agenzia ha presentato atto di rinuncia al ricorso dichiarando di non essere riuscita a notificare il ricorso.

Si ritiene che vada dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tardiva notifica e non l’estinzione con decreto perchè come ha precisato Cass. n. 3522/08: In tema di giudizio di cassazione, nel caso di inammissibilità del ricorso, non sussistendo le condizioni necessari e per l’esercizio del relativo diritto processuale, non è configuratile la rinunzia ad esso, sicchè, qualora la parte che ha proposto il ricorso vi rinunzi, va comunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso medesimo”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso.

Non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituito l’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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