Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5454 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11570-2018 proposto da:

P.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI LAZZARIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA CECCARONI;

– ricorrente –

contro

DO BANK SPA, già UNICREDIT CR.EDIT MANAGEMENT BANK SPA e ASPRA

FINANCE SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato RAUL SCAFFIDI ARGENTINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIO DE FELICE;

– controricorrente –

contro

PU.AN.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6436/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Banca di Roma s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Velletri, i coniugi Pu.An. e P.U., chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto del (OMISSIS) col quale la moglie aveva conferito in fondo patrimoniale, per fare fronte ai bisogni della loro famiglia, alcuni immobili di sua proprietà utilmente assoggettabili ad espropriazione.

A sostegno della domanda la Banca attrice espose, tra l’altro, che la Pu. aveva offerto fideiussione, con atto del (OMISSIS), a garanzia delle obbligazioni assunte dalla s.r.l. CIPE e che, verificatosi l’inadempimento di quest’ultima, essa Banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, nei confronti della Pu., per la somma di lire 743.882.586.

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda. In particolare la Pu., oltre a dedurre la nullità della fideiussione, propose domanda riconvenzionale nei confronti del marito per il risarcimento dei danni, sul rilievo che ella non lo aveva autorizzato all’ampliamento della garanzia.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, rigettò la domanda della Pu. contro il P. e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore della Banca, compensando quelle tra la moglie e il marito.

2. La pronuncia è stata impugnata dal P. in via principale e dalla Pu. in via incidentale, e la Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’11 ottobre 2017, ha rigettato entrambi gli appelli, ha confermato la decisione di primo grado ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado, compensando anche quelle di appello tra i due coniugi.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre P.U. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la Do Bank s.p.a. con controricorso.

Pu.An. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1), sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe accolto la domanda sull’erroneo presupposto dell’anteriorità del credito rispetto all’atto di costituzione del fondo patrimoniale ((OMISSIS)). Ove, invece, quest’ultimo fosse stato correttamente ritenuto anteriore al sorgere del credito, si sarebbe dovuta provare l’esistenza della dolosa preordinazione tra il debitore ed il terzo, nella specie non sussistente e, comunque, non dimostrata. Il decreto ingiuntivo fu notificato alla Pu. in data 20 gennaio 1999, cioè successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale; nè si potrebbe ritenere rilevante l’atto di estensione della garanzia fideiussoria formulata dal P. in data (OMISSIS), trattandosi di circostanza ignota alla Pu., la quale non aveva conoscenza dell’esposizione debitoria della CIPE s.r.l. quando aveva costituito il fondo patrimoniale.

1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Si rileva, innanzitutto, che la doglianza tende in modo evidente ad un riesame del merito.

Tanto premesso, la censura è comunque infondata in iure.

Ed infatti questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali). Ne consegue che, con riguardo alla posizione del fideiussore (i cui atti dispositivi sono senz’altro assoggettabili, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio de quo), l’acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche a quello della scadenza dell’obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, ai fini della necessità o meno della prova della c.d. dolosa preordinazione (così la sentenza 22 gennaio 1999, n. 591, seguita, tra le altre, dalle sentenze 27 giugno 2002, n. 9349, 9 aprile 2009, n. 8680, e 19 gennaio 2016, n. 762).

In tali pronunce, alle quali il Collegio odierno intende dare ulteriore continuità, è stato chiaramente spiegato che, ai fini della distinzione di cui all’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1), il debito del fideiussore insorge nel momento stesso in cui viene prestata l’obbligazione di garanzia e non nel momento, successivo, nella quale il creditore fa valere tale garanzia. Per cui gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all’azione revocatoria in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), senza che sia necessario dimostrare anche la dolosa preordinazione di cui alla seconda parte della citata disposizione.

La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi, ritenendo correttamente che l’esistenza del credito dovesse essere considerata anteriore rispetto all’atto di costituzione del fondo patrimoniale, per cui non sussiste la prospettata violazione di legge.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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