Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5454 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 26/02/2021), n.5454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22042-2019 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI,

189, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MELE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, P.G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1114/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. T.F. convenne in giudizio, dinanzi al giudice di Pace di Roma, P.G.M. e la compagnia assicurativa Generali Italia S.p.A. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso nel novembre del 2011.

In particolare dedusse l’attore che mentre era alla guida della propria autovettura, giunto in prossimità di un’intersezione stradale, venne tamponato dal veicolo di proprietà del P. che non aveva rispettato l’obbligo di concedere la precedenza, finendo per collidere con un’altra auto in sosta.

Su istanza dell’attore, venne disposta l’apertura della procedura stragiudiziale di risarcimento, all’esito della quale la Generali Assicurazioni S.p.A. presentò un’offerta risarcitoria pari ad Euro 10.000 che venne trattenuta in acconto dall’attore sul maggior avere.

Si costituì in giudizio P.G.M. chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea, stante l’esclusiva responsabilità del T. nella causazione del sinistro, ed in via subordinata, di essere manlevato da Generali Assicurazioni S.p.A. Quest’ultima si costituì contestando la domanda attorea sul presupposto che il sinistro si fosse verificato in ragione del concorso di colpa del T. ex art. 2054, confermato dalla sanzione inflittagli dalla Polizia Municipale per violazione dell’art. 145 C.d.S., comma 1, e che per tale ragione era già stato risarcito ante causam della somma di Euro 10.000.

Il T., con riferimento all’eccepita violazione dell’art. 145 C.d.S., dichiarò essere pendente dinanzi al Giudice di Pace di Roma, un giudizio di opposizione avverso il verbale della Polizia Municipale, depositandone la relativa certificazione.

Disposta la CTU, il Giudice di Pace, con sentenza n. 6682/2016 accolse la domanda attrice condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 14.000, detratte le somme versate, con condanna alle spese di lite in Euro 1.800.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello T.F. lamentando che il Giudice di prime cure, pur avendo escluso la sua responsabilità per il sinistro, aveva omesso di pronunciarsi in merito alle richieste di parte attrice inerenti il risarcimento delle spese di noleggio del veicolo sostituivo, il fermo tecnico, interessi e rivalutazione.

Generali Italia S.p.A. ha proposto appello incidentale chiedendo che fosse accertata in via principale la responsabilità esclusiva, ed in via subordinata quella concorrente del T. rispetto alla causazione del danno, contestandone la quantificazione.

P.G.M. è rimasto contumace.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1114/2019 pubblicata il 16 gennaio 2019, ha accolto l’appello incidentale dichiarando la paritaria responsabilità di entrambi i conducenti rimasti coinvolti nel sinistro in ragione, da un lato, del mancato rispetto della segnaletica da parte del P., dall’altro, della eccessiva velocità tenuta dal T. in prossimità dell’incrocio. Per l’effetto, ha dichiarato congrua la liquidazione ante causam della somma di Euro 10.000 in favore del T., ingiungedogli di restituire a Generali S.p.A. la somma di Euro 14.000 per sorte, nonchè la somma di Euro 1.800,00 oltre accessori per le spese legali del primo grado di giudizio.

3. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione T.F. sulla base di cinque motivi. Ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2054 c.c.. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle risultanze della CTU la quale aveva ritenuto che i danni conseguenti al sinistro erano compatibili con la dinamica rappresentata nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado che attribuiva la responsabilità esclusivamente alla condotta di guida del P..

4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 115 c.p.c. nonchè dell’art. 2054 c.c.. Il Tribunale avrebbe dichiarato la responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro nonostante fosse presente in atti prova contraria. In particolare il giudice avrebbe omesso di considerare la sentenza n. 75024/2013 del Giudice di Pace di Roma la quale ha accolto l’opposizione del T. al verbale emesso dalla polizia per violazione dell’art. 145 C.d.S., comma 1 ritenendo che i fatti di causa non permettessero di rinvenire una imprudenza nella guida del T..

Il primo e secondo motivo, congiuntamente esaminati in quanto relativi alla medesima denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c., sono inammissibili perchè denunciano in modo irrituale la violazione di tale norma.

In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. S.U. n. 20867/2020), ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016). Ebbene quanto al primo motivo la doglianza della mancata valorizzazione di un passaggio della CTU si limita, in realtà, a rilevare un’astratta compatibilità del danno alla dinamica indicata in citazione. Quanto al secondo motivo, premesso che la sentenza resa nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione non può avere efficacia di giudicato nel presente giudizio, il ricorrente in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 omette di indicare se e quando tale motivazione sia stata prodotta nel presente giudizio.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per aver il Tribunale erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, da un lato trascurando del tutto le risultanze della CTU e la sentenza n. 75024/13 del Giudice di pace e dall’altro attribuendo al verbale della polizia municipale “un significato completamente diverso”.

Anche tale motivo è inammissibile.

Il ricorrente afferma, sulla base della sentenza di questa Corte n. 11892/2016 che l’erronea ricostruzione del fatto determina un’erronea interpretazione della legge con la conseguenza che sarebbe indispensabile impugnare il giudizio di fatto che rappresenta il necessario presupposto per una corretta interpretazione del diritto.

Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza della Corte n. 11892/2016 che utilizza, ma in modo distorto, al fine di rafforzare la sua tesi.

Infatti il principio di diritto enunciato da Cass. 11892/2016 sulla violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) afferma che è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime”) e la censura non rispetta tale modalità di rituale denuncia di violazione del 116 c.p.c.. Si tratta di un mero argomento adoperato in motivazione che, al fondo, va inteso nel senso che non si può fare una censura in diritto sulla base di presupposti di fatto non accertati dal giudice di merito e che se si intende censurare in diritto sulla base di quei presupposti di fatto si deve passare prima per la rituale impugnazione del giudizio di fatto mediante il vizio motivazionale, per poi ottenere un conforme giudizio di diritto.

4.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. In particolare la sentenza si presenterebbe carente in punto di motivazione per aver trascurato quanto emerso in sede istruttoria, omettendo di fornire una adeguata spiegazione delle ragioni a fondamento di tale decisione.

Anche tale motivo è inammissibile.

Infatti è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. SU n. 8053/2014), mentre nella censura si fa riferimento alla CTU ed al dispositivo della sentenza del GdP.

4.5. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Il Tribunale, avrebbe pretermesso la valutazione di due fatti decisivi ai fini del giudizio consistenti nelle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio circa la corrispondenza dei fatti alla ricostruzione offerta dal ricorrente, e nella Sentenza del Giudice di Pace n. 75024/13, in merito all’annullamento del verbale di violazione del C.d.S..

Il motivo è inammissibile sia per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 in quanto non risulta specificatamente indicato se e quando la motivazione della sentenza sia stata prodotta nel presente giudizio sia perchè il motivo è fuori dai parametri fissati da Cass. S.U. n. 8053-8054/2014. Infatti l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti ed il fatto storico, nel caso di specie la dinamica del sinistro, è stato preso in considerazione dal giudice.

Nel caso di specie il Tribunale ha fornito una motivazione chiara ed esaustiva delle ragioni che hanno condotto ad affermare il concorso di colpa del T. nella causazione del sinistro. In particolare egli ha ritenuto che ciò fosse desumibile sia dalla descrizione delle risultanze dell’incidente sia dal grafico allegato al relativo verbale della Polizia Municipale: si tratta di una valutazione delle prove che rientra nel giudizio autonomo del giudice, senza che ciò possa essere oggetto di critica in questa sede.

5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

6. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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