Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5454 del 10/03/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5454 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE
ORDINANZA
sul ricorso 24312-2011 proposto da:
MENEGHINI ANGELO MNGNGL40E09F515A, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo
studio dell’avvocato MILLI MARINA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MORGIA GIUSEPPE giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INTESA SAN PAOLO SPA, (nuova denominazione di BANCA
INTESA), in persona del Procuratore dell’ITALFONDIARIO SPA,
(incorporante di CASTELLO GESTIONE CREDITI SRL),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI,
15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCI ANTONIO
giusta procura a margine del controricorso;
(Th
Data pubblicazione: 10/03/2014
- controricorrente nonché contro
PILLITU STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato GENTILE
LoRETTA CECCHIN giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONI
TRIBUTI – CONCESSIONARIO DELLA PROVINCIA DI
VICENZA, BERATELLI LORENZO, BANCA ANTONIANA
POPOLARE VENETA SPA;
– intimati avverso la sentenza n. 2121/2010 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 30/04/2010, depositata il 27/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato Loredana Gombia (delega avvocato Bruno Gentile)
difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’avvocato Catalano Roberto (delega avvocato Benedetto
Gargani) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.
Ric. 2011 n. 24312 sez. M3 – ud. 26-02-2014
-2-
BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
R.g.n. 24312-11 (c.c. 26.2.2014)
Ritenuto quanto segue:
§1. Angelo Meneghini ha proposto ricorso per cassazione contro la Banca Antoniana
Popolare Veneta s.p.a., la Intesa San Paolo s.p.a. (in persona della sua procuratrice
Italfondiario s.p.a. quale incorporante della Castello Gestione Crediti s.r.1.), la Castello
Finance s.r.l. (rappresentata anch’essa dalla Italfondiario), l’Avvocato Stefano Pillitu,
Lorenzo Berantelli ed il Servizio Riscossioni Tributi (concessionario per la Provincia di
Vicenza), avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Venezia il 27 ottobre 2010 in
grado appello su una controversia ai sensi dell’art. 512 c.p.c.
§1.1. Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi la Intesa San Paolo tramite
la sua procuratrice e l’Avvocato Pillitu, mentre non hanno svolto attività difensiva gli alri
intimati.
§2. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-bis
c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata comunicata agli avvocati
delle parti costituite.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:
‹<[...] §2. Il ricorso può essere deciso con il procedimento di cui all'art. 380-bis
c.p.c., in quanto appare inammissibile per tardività.
Invero, poiché la controversia ha ad oggetto una controversia ai sensi dell'art. 512
c.p.c., non trovava applicazione la disciplina della sospensione dei termini per il periodo
feriale, giusta il principio di diritto al riguardo (consolidato) enunciato da Cass. sez. un. n.
10617 del 2010, siccome, del resto, rilevato condivisibilmene dalla resistente Intesa San
Paolo. Poiché lo stesso ricorrente ha allegato e documentato tramite la copia autentica della
sentenza impugnata che essa gli venne notificata ad istanza della Banca Antoniana in data
27 giugno 2011, il termine c.d. breve per l'esercizio del diritto di impugnazione decorrente
da quella data venne a scadere, per l'inoperatività della sospensione dei termini nel periodo
feriale dal 1° agosto 2011 al 15 settembre 2011, il giorno 26 agosto 2011, mentre il ricorso
è stato presentato per la notificazione ben dopo. D'altro canto la resistente Intesa San Paolo
ha documentato che essa stessa e la Castello Finance ebbero a loro volta a notificare in
cancelleria la sentenza il 10 marzo 2011, in quanto il difensore del qui ricorrente aveva
eletto il domicilio in essa, onde il termine breve decorse addirittura da quella data.
La causa aveva natura litisconsortile necessaria e, pertanto, il termine decorse nei
confronti di tutte le controparti del ricorrente.
Il ricorso dovrebbe, dunque, dichiararsi inammissibile perché tardivo.
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Est. Cons. ffaele Frasca R.g.n. 24312-11 (c.c. 26.2.2014) L'inammissibilità rende irrilevante rilevare che il ricorso risulta notificato a taluni
soggetti che non sono indicati nella intestazione della sentenza impugnata.>>.
§2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alla
quale, del resto, non sono stati mossi rilievi.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
§3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano, a
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione a
ciascuna delle due parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore
di ognuna in euro cinquemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per
legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 26
febbraio 2014.
favore di ciascuna delle parti resistenti, ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.