Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5454 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24442/2008 proposto da:

COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14/4, presso lo studio dell’avvocato

PAFUNDI Gabriele, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ODONE EDDA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COCFER DI GIUSEPPE MACCIO & C. SAS, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DEI PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA

Francesco, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

LUIGI ODINO, GIANNI MARONGIU, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA del 9/01/08, depositata il 12/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La C.T.R. della Liguria con sentenza n. 6 del 2008 della sezione ottava ha rigettato l’appello del Comune di Genova nei confronti della Co.C.fer di Giuseppe Macciò e C. s.a.s. confermando l’annullamento di un avviso di accertamento per TARSU. In motivazione riteneva “Questo collegio riesaminali gli atti e la documentazione prodotta, osserva che l’iter logico adottato dai primi giudici merita piena conferma perchè fondato su elementi di legittimità e di merito ed appare pertanto pienamente condivisibile.

Propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi il Comune, la contribuente, resiste con controricorso.

Con il primo motivo, formulando idoneo quesito, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata perchè priva di effettiva motivazione non essendo tale quella che contenga una mera adesione alla sentenza di primo grado.

La censura è fondata. Ha ritenuto costantemente questa Corte la nullità delle sentenze che contengano soltanto una mera adesione alla motivazione di primo grado: E’ legittima la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulala in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Tra le tante da ultimo Cass. n. 6912 del 2009.

Gli altri motivi sono assorbiti”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria; allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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