Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5453 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11424-2018 proposto da:

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI S.A. RAPPRESENTANZA

GENERALE PER L’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO

440, presso lo studio dell’avvocato SARA TASSONI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Z.M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 361/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Z.M.M. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Helvetia Compagnia svizzera di assicurazione, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lui subiti alla vettura Mercedes di sua proprietà in un sinistro stradale nel quale era stato urtato frontalmente da una Volkswagen Polo che percorreva la medesima strada contromano. Diede atto, in citazione, che tale società era assicuratrice del suo autoveicolo (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149), e che aveva già ricevuto la somma di Euro 30.000, ma aggiunse che la riparazione della vettura richiedeva un esborso effettivo pari ad Euro 54.471,04.

La società di assicurazione si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale, ritenuta congrua la somma già liquidata all’attore, rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dal danneggiato e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18 gennaio 2018, ha accolto il gravame, ha condannato la società di assicurazione al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 30.219,88, oltre interessi dalla data di deposito della decisione, ed ha posto a carico dell’appellata le spese dei due gradi di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che l’eccezione di inammissibilità dell’appello avanzata dalla società di assicurazione ai sensi dell’art. 342 c.p.c., era infondata, perchè l’appello aveva censurato la sentenza di primo grado in relazione al profilo della liquidazione del danno. Nel merito, ha ritenuto la Corte di poter accogliere la liquidazione di cui al preventivo prodotto dal danneggiato.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre la Helvetia Compagnia svizzera di assicurazione con atto affidato a due motivi. Z.M.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), violazione del principio del contraddittorio, dell’art. 102 c.p.c., e del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 144 e 149.

La società ricorrente lamenta che nel giudizio non sia stato integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario della vettura Volkswagen Polo, ritenuto responsabile esclusivo del sinistro; aggiunge che il danneggiato Z. aveva agito con l’azione di risarcimento diretto nei confronti del proprio assicuratore, cioè la Helvetia ricorrente, ma che avrebbe dovuto convenire in giudizio anche il proprietario della vettura antagonista, posto che il responsabile civile è litisconsorte necessario.

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha chiarito, con l’ordinanza 20 settembre 2017, n. 21896, alla quale va data oggi continuità, che in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dallo cit. decreto, art. 144, comma 3.

Nel caso in esame, dalla lettura dell’atto di citazione risulta che fu lo stesso Z. ad indicare che la vettura antagonista, ritenuta esclusiva responsabile dell’incidente, era di proprietà di tale D.S.F., che ne era anche la conducente; come pure lo Z. diede conto che l’odierna società ricorrente era assicuratrice del veicolo di sua proprietà, il che dimostra senza possibilità di dubbio che egli si avvalse della procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149. Deriva da tali premesse che egli avrebbe potuto e dovuto convenire in giudizio anche la proprietaria del veicolo responsabile del sinistro, secondo quanto specificato nell’ordinanza n. 21896 del 2017 sopra richiamata.

1.2. La recente giurisprudenza di questa Corte conferma la bontà della decisione.

Va richiamata, in argomento, l’ordinanza 16 marzo 2018, n. 6644, secondo cui, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e si impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 medesimo codice, comma 3.

Analogamente, la sentenza 30 agosto 2018, n. 21381, ha stabilito che nel caso in cui il giudizio di appello sia stato introdotto in violazione dell’art. 331 c.p.c., e la relativa nullità non sia stata rilevata nè dalle parti nè dal giudice, tale violazione può essere fatta valere dalle parti (compresa quella che introdusse l’appello), con ricorso principale o incidentale avverso la sentenza conclusiva del gravame, soltanto qualora la violazione abbia riguardato una situazione di litisconsorzio necessario iniziale (art. 102 c.p.c.), o di litisconsorzio necessario processuale determinata dall’ordine del giudice (art. 107 c.p.c.), atteso che in tali casi, a differenza di ogni altra ipotesi di violazione dell’art. 331 cit., (e, dunque, di litisconsorzio necessario processuale da inscindibilità o da dipendenza), non può operare la regola dell’art. 157 c.p.c., comma 3, trattandosi di violazioni rilevabili d’ufficio dalla Corte di cassazione, circostanza che esclude che la parte abbia perduto il potere di impugnare.

2. Il secondo motivo rimane assorbito.

3. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, davanti al quale la causa ripartirà dal primo grado, come previsto dall’art. 354 codice di rito, comma 1.

Al giudice di rinvio è demandata la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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