Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5453 del 10/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5453 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

Data pubblicazione: 10/03/2014

ORDINANZA
sul ricorso 4464-2011 proposto da:
NOVERCA SRL 04124061005 già E-Seed Telecommunications SpA
in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo studio
dell’avvocato GALOPPI GIOVANNI, che la rappresenta e difende,
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente (

contro
VALUE CREATION TEAM SRL 06100721007 in persona
dell’amministratore unico e legale rappresentante pro-temprore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32,
presso lo studio dell’avvocato MUNGARI MATTEO, che la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e
ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro
INTEGRATED TECHNOLOGY SERVICES SPA – ITS SPA IN
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA (già SCC SPA, già Allium Italia

– intimata –

– ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 2997/2010 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 19.10.2010, depositata 1’8/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Simona Torrini (per delega avv.
Giovanni Galoppi) che si riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 04464 sez. M3 – ud. 26-02-2014
-2-

SPA 09462710154,

R.g.n. 4464-11 (c.c. 26.2.2014)

Ritenuto quanto segue:
§1. La s.r.l. Noverca ha proposto ricorso per cassazione contro la ITS s.p.a. in
liquidazione, già SCC s.p.a., già Allium Italia s.p.a., e contro la s.r.l. Value Creation Team
avverso la sentenza dell’8 novembre 2010, con la quale la Corte d’Appello di Milano ha
parzialmente riformato la sentenza resa in primo grado nella controversia inter partes dal
Tribunale di Milano.
Al ricorso ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale

condizionato, la s.r.l. Value Creation Team, mentre non ha svolto attività difensiva la ITS
s.p.a.
§2. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-bis
c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata comunicata agli avvocati
delle parti costituite.
§3. Pare ricorrente ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:
«[…]§2. Il ricorso può essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-bis
c.p.c., in quanto appare inammissibile.
Queste le ragioni.
§2.1. Il primo motivo deduce “nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. (in
relazione all’art. 112 c.p.c.).
Vi si deduce che la Corte territoriale <> (Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi).
§2.2. Anche il secondo motivo — dedotto ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. — appare
inammissibile.
Nuovamente esso si fonda su documenti di cui non riproduce il contenuto, cioè oltre
che ancora sulla scrittura del 27 febbraio 2002, sul contenuto di una comunicazione del 23
gennaio 2003 e su quello di due fatture del 5 marzo 2002, ma anche in questo caso omette
di riprodurne il contenuto per la parte rilevante nei sensi in precedenza indicati e, quindi, in
violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
Non solo: il motivo appare gradatamente inammissibile, in quanto prospetta una
questione — quella della [ricezione della]correlazione fra la scrittura del 27 febbraio 2002 e
la comunicazione del 23 gennaio 2003 – che non risulta in alcun modo esaminata dalla
Corte territoriale e riguardo alla quale non si dice neppure perché quella Corte avrebbe
dovuto tenerne conto all’esito del dibattito processuale.
Sicché la questione proposta dal motivo risulta inammissibile alla stregua del
principio di diritto secondo cui <> (ex multis, Cass. n. 20518 del 2008).
5
Est. Cons. affaele Frasca

R.g.n. 4464-11 (c.c. 26.2.2014)

§2.3. Il terzo motivo deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex
art. 360 n. 3 c.p.c. (in relazione agli artt. 1328, 1334, 1406 e 1408 c.c.)”.
Si tratta di motivo con cui si sostiene che la revoca di cui alla scrittura del 27
febbraio 2002 avrebbe dovuto essere inoltrata anche alla E-See, cioè alla ricorrente, mentre
tale circostanza non si sarebbe verificata. Il motivo appare sempre inammissibile ai sensi
del’ art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto evoca anch’esso il detto documento senza farne la
riproduzione nei termini indicati ed ancora una volta prospetta una questione che ha un

presupposto di fatto e non risulta esaminata dalla sentenza impugnata.
§3. Il ricorso incidentale, in quanto condizionato, dovrebbe restare assorbito.
§4. Parte ricorrente, peraltro, non ha allegato né documentato le ragioni per cui la
ITS sarebbe subentrata alla SCC s.p.a., contro la quale è stata pronunciata la sentenza
impugnata.
Ove il Collegio non condividesse la valutazione di inammissibilità sopra prospettata
quanto al ricorso principale, sarà necessario farsi carico della questione della mancata
dimostrazione della proposizione e notificazione al soggetto formalmente contemplato
dalla sentenza impugnata, dovendosi valutare se la fattispecie sia riconducibile, come pare
all’art. 331 c.p.c.>>.
§2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione e rileva
che nella memoria parte ricorrente non se ne fa carico, dato che non si preoccupa di
evidenziare come e perché la giurisprudenza richiamata dalla relazione riguardo alle
valutazioni espresse sui motivi non sarebbe pertinente.
I principi di diritto di cui a detta giurisprudenza non solo non sono considerati
direttamente, attraverso argomentazioni che con riguardo alle valutazioni della relazione si
preoccupino di dimostrare che esse non sarebbero da essi sorrette, ma nemmeno sono
considerati indirettamente.
In particolare:
a) per quanto concerne il primo motivo si postula nella memoria, in modo del tutto
contrastante con quanto è compreso nel requisito della indicazione specifica di cui all’art.
366 n. 6 c.p.c., che la Corte dovrebbe procedere alle lettura dell’atto di appello per
percepire la violazione dell’art. 112 c.p.c., senza, però, che si fosse precisato quale sia il
tenore di esso dal quale si evincerebbe il vizio: in tal modo dovrebbe essere la Corte a
ricercare nell’atto di appello quanto in ipotesi potrebbe confermare la violazione, così
esentando parte ricorrente da quelli che sono i suoi oneri di articolazione del motivo di
ricorso per cassazione anche per quanto attiene alla individuazione di quanto lo sorregga
6
Est. Cons. Raffaele Frasca

R.g.n. 4464-11 (c.c. 26.2.2014)

nell’atto su cui lo si dice fondato e con il rischio conseguente di non “leggere” l’atto nel
modo corrispondente a quanto opinato dal ricorrente e rimasto, però, da lui inespresso;
b) si omette, poi, qualsivoglia riferimento al fondarsi del motivo anche su documenti,
nonché alle due ulteriori valutazioni di inammissibilità;
c) in ordine al secondo motivo si asserisce apoditticamente ed in manifesto contrasto
con la lettura dell’art. 366 n. 6 espressa, ex multis, da Cass. n. 7455 del 2013, che non
sarebbe stato necessario riprodurre il contenuto dei documenti, nuovamente supponendo

che esso si sarebbe dovuto individuare dalla Corte;
d) riguardo alla valutazione di inammissibilità del secondo motivo perché prospetta
una questione non esaminata, si sostiene apoditticamente, senza spiegarlo, che sarebbe
vero il contrario, assumendo che l’esame della questione «risulta dal passaggio della
sentenza che è stato trascritto nel ricorso (cfr. pag.9, ultimo paragrafo)>>, nel quale, però,
tra l’altro ci si riferisce solo all’atto del 27 febbraio 2002, ma non alla correlazione con la
comunicazione del 23 gennaio 2003;
e) quanto alla valutazione di inammissibilità del terzo motivo si sostiene che
l’allegazione al ricorso come documento 4.6. della lettera del 27 febbraio 2002 sarebbe
stata sufficiente ai fini del rispetto del requisito dell’art. 366 n. 6 c.p.c., ma l’assunto è
contrario alla giurisprudenza evocata dalla relazione.
§3. 11 ricorso principale dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.
Il ricorso incidentale resta assorbito.
§4. L’inammissibilità del ricorso rende superflua la questione di cui all’ultimo
paragrafo della relazione, al di là del chiarimento che parte ricorrente sostiene di aver
fornito con la memoria.
§5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nei confronti della
parte resistente, alla quale essa è da riferire, stante la natura del ricorso incidentale. Esse si
liquidano ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito l’incidentale
condizionato. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in euro duemilaquattrocento, di cui duecento per esborsi, oltre
accessori come per legge.

7
Est. Cons. Rffae1e Frasca

R.g.n. 4464-11 (c.c. 26.2.2014)

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 26

febbraio 2014.

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