Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5453 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 08/03/2011), n.5453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13274/2007 proposto da:

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI

PROVINCIALI, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE SANZIO 1,

presso lo studio dell’avvocato ROMANO ALBERTO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GALLO CARLO EMANUELE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 265/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/05/2006, r.g.n. 1008/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/02/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Genova, confermando la decisione di primo grado, ha riconosciuto a C. G. la qualifica di segretario generale di classe 1^/B dal 1 febbraio 1999, avendo ella maturato, in tale data, l’anzianità di tre anni nella qualifica di segretario generale e conseguito, perciò, ipso jure, l’iscrizione alla quarta fascia professionale (comprendente i segretari generali di classe 1^/B con meno di tre anni di anzianità) ai sensi della disciplina transitoria di cui al D.P.R. n. 465 del 1997, art. 12, comma 1, lett. d); con la stessa sentenza, inoltre, è stata confermata la statuizione di condanna della convenuta Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali al pagamento in favore della predetta C. delle differenze retributive risultanti, a decorrere dal 1 agosto 2001 (data di collocamento in disponibilità), fra l’importo dello stipendio corrisposto e quello da ultimo percepito presso il Comune di Loano corrispondente al trattamento previsto per enti comunali di classe 1^/B. 2. Contro questa decisione l’Agenzia autonoma ha proposto ricorso con un unico motivo di impugnazione. L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio rileva in via preliminare la inammissibilità del ricorso non risultando depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1. In proposito, le Sezioni unite di questa Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che la produzione di tale atto è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ..

In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (cfr. Cass., sez. un., n. 627 del 2008).

Nella specie, l’avviso di ricevimento non risulta allegato al ricorso, nè prodotto successivamente, e non è stato richiesta alcuna rimessione in termini; ne consegue la declaratoria di inammissibilità, in assenza di costituzione della controparte che valga a comprovare il perfezionamento della notificazione.

2. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio non essendovi state difese dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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