Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5452 del 18/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 14/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5452
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20232-2020 proposto da:
E.M.Y.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONINO PIO, 65, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONLINDO DOMINICI;
– ricorrente –
contro
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA, PREFETTURA DI ASCOLI
PICENO, QUESTURA DI ASCOLI PICENO;
– intimate –
avverso l’ordinanza n. 23/2020 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENO,
depositata il 04/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI
MARZIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – M.E.Y.A. ricorre per due mezzi, nei confronti del Prefetto di Ascoli Piceno, contro il decreto del 4 marzo 2020 con cui il Giudice di pace di Ascoli Piceno ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione amministrativa dal territorio dello Stato disposto mediante accompagnamento alla frontiera.
2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. – Il primo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando il decreto impugnato per il fatto che il Giudice di pace non avrebbe effettuato nessuna valutazione sulla pericolosità sociale attuale del cittadino straniero.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, inesistenza del decreto di espulsione per mancanza di delega del prefetto, violazione della Legge del 1990, legittimità censurando il decreto impugnato per aver ritenuto irrilevante che nessuna delega specifica risultasse posta in calce all’atto espulsivo.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso è inammissibile.
4.1. – Esso esordisce con il richiamo del ricorso spiegato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, ricorso “che qui sia per riprodotto integralmente”: il che val quanto dire che alla lettura del ricorso non risulta alla Corte per quali ragioni esso fosse stato proposto.
Ciò basta alla dichiarazione di inammissibilità per difetto di autosufficienza
del ricorso per cassazione sancito dall’art. 366 c.p.c., n. 6.
4.2. – In ogni caso, il primo motivo è inammissibile, poiché non riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, giacché il ricorrente non menziona alcuno specifico fatto storico che il Giudice di pace non avrebbe valutato, ma censura invece la motivazione addotta nel provvedimento impugnato, senza peraltro neppure indicare in base a quali circostanze il giudice avrebbe dovuto ritenere il ricorrente non pericoloso.
Il secondo mezzo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., giacché è cosa nota che il Prefetto ben può delegare ad altro funzionario la sottoscrizione del decreto di espulsione. Ciò detto, non solo il difetto di indicazione della delega nel corpo del provvedimento non la invalida (ex multis Cass. 29 marzo 2018, n. 7873), ma, anzi, più esattamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nessuna norma impone l’indicazione della delega nel provvedimento (v. per es. Cass. 25271/2010, in motivazione). D’altronde, è chi impugna il provvedimento del Prefetto, deducendone l’illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del Prefetto o del Vice-Prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, che ha l’onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente attestazione da parte dell’Amministrazione, è tenuto a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c., ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. 24 novembre 1989, n. 689, art. 23, comma 6, presso l’Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta. Ne consegue ulteriormente che, se l’opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento non può reputarsi superata (Cass. n. 11283 del 2010, Cass. n. 23073 del 2016, Cass. n. 20972 del 2018, riguardanti l’analogo provvedimento prefettizio di ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria).
5. – Nulla per le spese non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022