Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5452 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 08/03/2011), n.5452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17314/2007 proposto da:

M.M., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI Pier Luigi,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI CIOLLO

FRANCESCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FONDI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio

dell’avvocato PROSPERETTI Giulio, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1805/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/06/2006, r.g.n. 7365/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/02/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato TIZIANA AGOSTINI per delega FRANCESCO DI CIOLLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. M.M. e S.A., dipendenti del Comune di Fondi inquadrati nell’ottava qualifica funzionale apicale, si rivolgevano al Tribunale di Latina esponendo di avere svolto di fatto mansioni dirigenziali e che si erano verificate le condizioni per il formale riconoscimento della qualifica dirigenziale, ai sensi D.P.R. n. 347 del 1983, artt. 2 e 40, dacchè al Comune, a seguito della sua nuova classificazione, era stato riconosciuta la facoltà di dotarsi di personale dirigente; erano stati inquadrati, invece, nella categoria “D” del nuovo c.c.n.l., al pari del personale di settimo livello.

Domandavano perciò la declaratoria del loro diritto ad essere inquadrati come dirigenti e la condanna del Comune al pagamento del relativo trattamento retributivo, ovvero, in subordine, al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori, nonchè al risarcimento del danno da demansionamento. Con sentenza del 1 luglio 2002 il Tribunale respingeva le domande e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Roma, che, con la sentenza qui impugnata, respingeva il gravame proposto dai predetti dipendenti. In particolare, la Corte di merito rilevava che la nuova classificazione non imponeva al Comune un obbligo di munirsi di personale dirigente e, peraltro, l’istituzione di posti di dirigenti rientrava nel potere discrezionale di definizione della pianta organica; l’attribuzione di tali posti, poi, non poteva che conseguire al superamento di apposito concorso, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 28; gli appellanti avevano svolto singoli e temporanei incarichi dirigenziali per i quali avevano percepito adeguate indennità, come eccepito dall’ente comunale con deduzione rimasta incontestata; non si configurava alcuna dequalificazione, a seguito del nuovo inquadramento contrattuale, non essendosi dedotta, d’altra parte, alcuna modificazione in pejus delle pregresse funzioni.

2. Di questa decisione i ricorrenti domandano la cassazione con ricorso articolato in tre motivi, cui il Comune resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si sostiene che l’attribuzione della qualifica ottava apicale, non prevista da norme di legge nè da disposizioni collettive, integri un riconoscimento della qualifica dirigenziale, alla cui assegnazione, d’altra parte, l’ente comunale era vincolato ai sensi del D.P.R. n. 347 del 1983.

2. Con il secondo motivo si lamenta l’omessa configurazione di una de qualificazione professionale conseguente all’inquadramento – a decorrere dall’entrata in vigore del c.c.n.l. 1998-2001 – nella categoria “D”, nella quale erano confluite anche l’ottava qualifica funzionale non apicale e la settima qualifica.

3. Con il terzo motivo si deduce che il mancato pagamento della retribuzione spettante ai dirigenti, in relazione allo svolgimento delle relative mansioni, ha integrato violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e art. 36 Cost., essendo insufficiente la corresponsione delle sole indennità di posizione e di risultato.

4. Il ricorso è infondato in ciascuno dei profili di censura così evidenziati.

4.1. La qualifica apicale prevista, per i diversi tipi di ente, dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, art. 40, costituisce la qualifica funzionale massima che può attribuirsi ai dipendenti dell’ente locale (e non già quella necessariamente spettante, a prescindere dalla qualifica del posto conseguita in seguito alla nomina o ad atto d’avanzamento); e l’avvenuto passaggio dell’ente ad una classe superiore non implica l’attribuzione automatica di nuove qualifiche ai capi degli uffici, nè uno slittamento generale degli inquadramenti degli impiegati ad una qualifica funzionale superiore.

Anche a seguito della contrattazione collettiva, l’inquadramento del personale nei nuovi livelli retributivi funzionali deve avvenire sulla base della valutazione comparativa tra il contenuto funzionale delle qualifiche contemplate negli ordinamenti dell’ente e quello delle qualifiche stabilite dall’accordo collettivo, prescindendo da eventuali o diverse mansioni svolte di fatto o effettuate in forza di atti formali diversi da quelli prescritti dalla legge per i conferimenti della qualifica funzionale. In base a tale principio, che peraltro è consolidato nell’ambito della giurisprudenza amministrativa, deve escludersi che l’attribuzione della qualifica ottava apicale costituisse una implicita assegnazione della qualifica dirigenziale, ovvero che quest’ultima si configurasse come un fatto automatico vincolante per il Comune nell’ambito dei suoi poteri di organizzazione e di definizione della pianta organica del personale.

4.2. L’inquadramento – conseguente alla nuova classificazione introdotta dalla contrattazione collettiva – nella nuova categoria, in cui sono stati inseriti altri dipendenti di qualifica o livello inferiore nell’ambito della precedente classificazione, non integra di per sè la violazione dedotta dai ricorrenti, stante l’accertamento in fatto – compiuto dai giudici di merito – della conservazione delle precedenti mansioni (cfr. Cass., sez. un., n. 25033 del 2006).

4.3. In relazione allo svolgimento di mansioni dirigenziali, su cui i ricorrenti fondano la pretesa di un corrispondente trattamento economico, la sentenza impugnata ha accertato che si era trattato, in realtà, di singoli e temporanei incarichi, sulla cui specifica retribuzione, mediante la corresponsione delle relative indennità, nessuna contestazione era stata avanzata dai dipendenti in ordine alla adeguatezza e proporzionalità. Ne deriva che la censura sollevata in questa sede di legittimità in ordine alla spettanza di un diverso trattamento retributivo si rivela inammissibile, riferendosi ad un accertamento di merito (relativo alla singolarità degli incarichi) e ad una statuizione (relativa alla mancata contestazione della adeguatezza del trattamento corrisposto) non specificamente impugnata; e parimenti inammissibile, in proposito, è la deduzione relativa allo svolgimento di un duplice incarico da parte del S., trattandosi peraltro di deduzione del tutto generica e priva di ogni riscontro in ordine alla sua proposizione nei gradi di merito.

5. In conclusione il ricorso è respinto. I ricorrenti, secondo il criterio della soccombenza, vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, complessivamente, in Euro 10,00 per esborsi e in Euro tremila per onorario.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA