Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5452 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5452 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16576-2017 proposto da:
FERRI LUCA, PIAZZALUNGA ANGELO, GHILARDI
ANGELO, elettivamente domiciliatI in ROMA, VIA APPIA
NUOVA 439, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE RAINONE,
che II rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE
FORCELLA;

– ricorrenti contro
ENTE STRUMENTALE alla CROCE ROSSA ITALIANA;

– intimato avverso la sentenza n. 403/2016 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

Data pubblicazione: 07/03/2018

Rilevato:
1. che il ricorso risulta notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato
anziché all’Avvocatura generale dello Stato;
2. che secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso per
cassazione proposto nei confronti della P.A., la nullità della

l’Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto ex tunc, non
soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del
termine dell’art. 370 c.p.c., dell’Amministrazione medesima
rappresentata dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione
della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché
posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il
ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine
contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale
ordine (Cass. S.U. n. 608 del 15/01/2015 , Cass. 27 aprile 2011
n. 9411 e Cass. 4 ottobre 2013 n. 22767);
3.

che le

di questa Corte nell’arresto

Sezioni Unite

n. 608 del 15/01/2015 sopra richiamato hanno osservato che diversa
soluzione si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevole
durata del processo;
4. che pertanto va ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso
all’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana presso l’Avvocatura
generale dello Stato, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza;
5. che conseguentemente la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina la rinnovazione della notifica del
ricorso all’Ente strumentale alla Croce rossa italiana presso

Ric. 2017 ti. 16576 sez. ML – ud. 11-01-2018
-2-

notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso

l’Avvocatura generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla
comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio del 11.1.2018 e del
7.2.2018.

Pietro ?ur o, Presidente

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