Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5451 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 255-2019 R.G. proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

I.P.;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

PRXID, depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che chiede

dichiararsi la competenza del Tribunale di Prato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A. ha proposto dinanzi al Tribunale di Prato opposizione ex art. 615 c.p.c., a precetto 16-1-2017, con il quale C.C. le aveva intimato il pagamento di Euro 228.475,11 in forza di diversi assegni tratti sulla Banca Popolare dell’Emilia Romagna e protestati in data (OMISSIS).

L’opposto Claudio C. si è costituito con comparsa 15-7-2017 ed ha preliminarmente eccepito l’incompetenza dell’adito Tribunale in favore del Tribunale di Lucca, luogo in cui era stato notificato il precetto.

Con ordinanza 12-11-2018 il Tribunale di Prato ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando quale Giudice competente il Tribunale di Lucca; in particolare ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 27 c.p.c., per le cause di opposizione all’esecuzione forzata ex artt. 615 e 619 c.p.c., è competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salvo quanto disposto dall’art. 480 c.p.c., comma 3; in base a quest’ultima disposizione il precetto deve contenere anche la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione; in mancanza di detta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio l’opposizione a precetto va proposta nel luogo in cui lo stesso è stato notificato; nella fattispecie il creditore C. nel precetto aveva eletto domicilio presso il proprio difensore nel Comune di Prato, luogo in cui non vi erano beni da sottoporre ad esecuzione; di conseguenza, l’elezione di domicilio doveva ritenersi inefficace, con conseguente applicazione del criterio di competenza del luogo in cui il precetto è stato notificato..

Avverso detta ordinanza M.A. ha proposto regolamento di competenza, affidato a tre motivi.

Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Prato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 166 c.p.c., in relazione all’art. 42 c.p.c., si duole che il Tribunale non abbia rilevato la tardività dell’eccezione di incompetenza, sollevata dalla controparte oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c., e non abbia esso stesso proceduto al rilievo ufficioso di detta incompetenza entro il termine di cui all’art. 183 c.p.c..

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., in relazione all’art. 42 c.p.c., si duole che il Tribunale non abbia considerato l’avvenuta elezione di domicilio nel Comune di Prato.

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia l’erronea applicazione dell’art. 38 c.p.c., comma 4, sostenendo che, se il Tribunale di Prato avesse esercitato entro la prima udienza il potere di rilevare la propria incompetenza, avrebbe dovuto stimolare il contraddittorio ed assumere sommarie informazione, senza utilizzare invece elementi non dedotti nè dimostrati nè rispondenti al vero (presenza di beni della M. nel territorio di Prato).

Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri. Come già statuito da questa S.C., nel regime di rilevazione della questione di competenza di cui all’art. 38 c.p.c., nel testo sostituito dalla L. n. 69 del 2009, ove il convenuto abbia sollevato un’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile (quale quella di specie: artt. 27 e 28 c.p.c.), nella comparsa di risposta depositata direttamente all’udienza di prima comparizione, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., anzichè nel termine di cui all’art. 166 c.p.c., (e, dunque, tardivamente), il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione, deve essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in mancanza, la competenza radicata avanti al giudice adito (conf. Cass. 6734/2018; Cass. 3537/2014).

Nella fattispecie in esame il convenuto opposto ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale in questione solo con la comparsa di risposta depositata tardivamente alla prima udienza (v. verbale udienza 16-5-2018), e quindi oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c., e non risulta che il Giudice, nella stessa udienza ex art. 183 c.p.c., abbia esercitato il suo potere ufficioso di rilevare l’incompetenza territoriale.

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza del Tribunale di Prato.

Le spese relative al presente regolamento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Prato; condanna il resistente al pagamento delle spese del presente regolamento, che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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