Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5451 del 18/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5451
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7055-2021 proposto da:
S.M., rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO
BONGIORNO;
– ricorrente –
contro
B.G.;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositato il
11/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/01/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
S.M. propone ricorso, articolato in quattro motivi, avverso il decreto reso in data 22 aprile 2021 dalla Corte d’appello di Messina, col quale veniva accolto il reclamo formulato da B.G. contro il decreto n. (OMISSIS) pronunciato in data (OMISSIS) dal Tribunale di Messina. Il Tribunale con tale decreto, su ricorso della S., aveva nominato in via giudiziale un amministratore del Condominio (OMISSIS). Propose reclamo B.G., quale amministratore pro tempore del Condominio (OMISSIS), deducendo l’insussistenza delle condizioni per la nomina giudiziale ex art. 1129 c.c., stante la pendenza di reclamo avverso la revoca giudiziale dello stesso B.. La Corte d’appello di Messina ha accolto il reclamo, mancando il presupposto ex art. 1129 c.c., comma 1, dell’assenza di amministratore nominato dall’assemblea, ed ha condannato S.M. alle spese processuali.
L’intimato B.G. non ha svolto attività difensive.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del quarto motivo, risultando invece inammissibili i primi tre motivi, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili perché deducono errores in iudicando (violazione dell’art. 1129 c.c., comma 1, e dell’art. 1105 c.c., u.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla sussistenza delle condizioni ex art. 1129 c.c., e natura del decreto di nomina dell’amministratore giudiziario) ed errores in procedendo (difetto di procura nell’atto di reclamo) attinenti al decreto impugnato. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di nomina dell’amministratore di condominio, previsto dall’art. 1129 c.c., comma 1, attesa la carenza di attitudine al giudicato di quest’ultimo, non essendo diretto a risolvere un conflitto di interessi ma solo ad assicurare al condominio l’esistenza dell’organo necessario per l’espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge. La mancanza di decisorietà del decreto non viene meno neppure in ragione della dedotta violazione di norme strumentali preordinate alla sua emissione, in quanto il carattere non definitivo di esso si estende necessariamente alla definizione di ogni questione inerente al procedimento nel quale viene reso.
Tale ricorso è invece ammissibile esclusivamente avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, e pertanto dotata dei connotati della decisione giurisdizionale con attitudine al giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede (Cass. Sez. 6-2, 20/01/2022, n. 1799; Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516; Cass. Sez. 2, 11/04/2002, n. 5194; Cass. Sez. 2, 21/02/2001, n. 2517; Cass. Sez. 2, 13/11/1996, n. 9942).
La statuizione sulle spese nel procedimento di nomina giudiziale dell’amministratore di condominio, ex art. 1129 c.c., comma 1, è erronea, non trattandosi di procedimento contenzioso su diritti dalla definizione del quali possa derivare una situazione di soccombenza.
Il ricorso deve essere pertanto accolto nel solo quarto motivo ed il decreto impugnato va cassato limitatamente al punto in cui pone a carico di S.M. il pagamento delle spese processuali. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. In ragione della limitata fondatezza del ricorso e del mancato svolgimento di attività difensive da parte dell’intimato, non vi è diritto della ricorrente a ripetere le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il quarto motivo ricorso, dichiara inammissibili i primi tre motivi, cassa il provvedimento impugnato limitatamente al punto in cui condanna S.M. al pagamento delle spese processuali; nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022