Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5451 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5451 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16574-2017 proposto da:
PEZZOTTA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA APPIA NUOVA 439, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE
RAINONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GABRIELE FORCELLA;

– ricorrente contro
ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA;

– intimato avverso la sentenza n. 409/2016 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
Rilevato:

Data pubblicazione: 07/03/2018

1. che il ricorso risulta notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato
anziché all’Avvocatura generale dello Stato;
2. che secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso per
cassazione proposto nei confronti della P.A., la nullità della
notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso

soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del
tetniine dell’art. 370 c.p.c., dell’Amministrazione medesima
rappresentata dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione
della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché
posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il
ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine
contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale
ordine (Cass. S.U. n. 608 del 15/01/2015 , Cass. 27 aprile 2011
n. 9411 e Cass. 4 ottobre 2013 n. 22767);
3.

che le

Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto

n. 608 del 15/01/2015 sopra richiamato hanno osservato che diversa
soluzione si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevole
durata del processo;
4. che pertanto va ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso
all’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana presso l’Avvocatura
generale dello Stato, entro il tetmine di sessanta giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza;
5. che conseguentemente la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina la rinnovazione della notifica del
ricorso all’Ente strumentale alla Croce rossa italiana presso
l’Avvocatura generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla
comunicazione della presente ordinanza.
Ric. 2017 n. 16574 sez. ML – ud. 11-01-2018
-2-

l’Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto ex tunc, non

Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio del 11.1.2018 e del
7.2.2018.

Pietro C zio, Presidente

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