Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5451 del 05/03/2010

 

Cassazione civile sez. III, 05/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9979/2009 proposto da:

CO.MASA DI MEDURI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLE IRIS 18,

presso lo studio dell’avvocato DE GIOVANNI FILIPPO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ABENAVOLI Francesco, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

RUBINETTERIE TEOREMA SPA, in persona dell’Amministratore Delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo

studio dell’avvocato MANCA BITTI Daniele, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MINA ANDREA, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 408/2008 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del

17/3/08, depositata il 19/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per la controricorrente l’avvocato Manca Bitti Daniele, che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE, che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Reggio Calabria in data 17.3.2008 e depositata il 19.3.2 008 in materia di opposizione agli atti esecutivi.

Il ricorso per cassazione è inammissibile perchè tardivo.

La sentenza impugnata è stata depositata il 19.3.2008; il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notificazione e notificato il 15.4.2009; decorso, quindi, il termine di un anno dal deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 327 c.p.c..

La sospensione dei termini processuali in periodo feriale, indicata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, infatti, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dalla R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 (ordinamento giudiziario), a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 c.p.c. (Cass. 30.7.2004 n. 14601; Cass. 31.1.2006 n. 2140).

E tale principio deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento (v. anche Cass. 23.5.2005 n. 10874 con riferimento ai termini per proporre ricorso per cassazione), posto che la norma – anche nella parte in cui richiama l’art. 92 ord. giud. – fa riferimento a controversie che abbiano una determinata natura, senza distinzione rispetto alla fase processuale in cui si trovano, al rito ed alla natura del termine.

Nè a diversa conclusione può condurre, nè la circostanza, denunciata dalla ricorrente che, nella specie, essa non aveva inteso proporre alcuna opposizione agli atti esecutivi; nè che, unitamente all’opposizione agli atti esecutivi, essa aveva proposto anche domanda di ripetizione di indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c..

Quanto al primo profilo, infatti, il mezzo di impugnazione (con i relativi termini per la sua proposizione) dipende – indipendentemente dalla sua esattezza – dalla qualificazione che alla domanda abbia dato il giudice del merito (v. anche Cass. 16.11.2005 n. 23084).

Quanto al secondo profilo, l’accessorietà della domanda di ripetizione di indebito rispetto alla domanda principale di opposizione agli atti esecutivi ed il suo fondamento proprio nelle vicende scaturenti dalla procedura esecutiva, impediscono un diverso regime di impugnabilità e di decorrenza dei relativi termini rispetto a quelli che derivano dalla natura esecutiva della controversia.

Conclusivamente, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la resistente è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA