Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5451 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2017, (ud. 15/11/2016, dep.03/03/2017),  n. 5451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13450/2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

Z.D.G.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 165, presso lo studio

dell’avvocato MARCO SCARPATI, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUIGI PETRONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA BASILICATA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 17/02/2011 R.G.N. 452/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito l’Avvocato DI GIUSEPPE GIUSEPPE per delega Avvocato PETRONE

LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 13.1 – 17.2.2011, la Corte d’appello di Potenza ha respinto l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che aveva annullato la cartella esattoriale emessa a carico di Z.D.G.F., dichiarando non dovuti i contributi con la stessa pretesi.

Nel rigettare l’appello, la Corte territoriale ha osservato che il socio di società commerciale che svolge la propria attività abitualmente in azienda e che ricopre la funzione di amministratore della medesima, percependo apposito compenso, non è obbligato alla doppia iscrizione alla gestione commercianti e a quella separata, non potendo, di conseguenza, essere soggetto ad una doppia contribuzione. In tali casi, ha aggiunto la Corte, l’Inps deve scegliere in quale gestione iscrivere il contribuente in base alla prevalenza dell’attività svolta, ma nella fattispecie era mancata la prova della prevalenza, rispetto all’attività di gestione della società, di un’attività di puro lavoro connotata da una preponderanza dell’impegno personale rispetto agli altri fattori produttivi all’interno dell’impresa.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo. Resiste con controricorso Z.D.G.F.. Rimane solo intimata la società Equitalia Basilicata s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’Inps, nel denunziare con un solo motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203, 207 e 208, parte dal rilievo che Z.D.G.F. è amministratore unico della Incem s.r.l. e che il periodo oggetto di accertamento era quello ottobre 2002 – settembre 2007, per cui sulla base di tali dati aveva provveduto ad iscriverlo alla gestione dei commercianti. La questione è, quindi, secondo l’Inps, quella della compatibilità della contemporanea iscrizione alla gestione commercianti ed alla gestione separata di un socio amministratore di s.r.l. che, nel contempo, svolga attività all’interno della stessa compagine societaria. Sostiene l’Inps che in tal caso la contemporanea iscrizione è possibile, in quanto si basa su due titoli diversi: la percezione di reddito da lavoro autonomo da parte dello Z., quale amministratore di società – nel caso della gestione separata – e la percezione dei redditi da impresa da parte del medesimo, quale socio che partecipa al lavoro aziendale – nel caso della gestione commercianti. Infine, l’ente di previdenza rileva che anche ai fini contributivi ed imponibili tali redditi sono tra loro diversi.

2. Osserva la Corte che il ricorso dell’Inps è infondato, in quanto non risolve il problema di fondo rappresentato dall’affermazione della Corte territoriale secondo la quale il presupposto necessario perchè sorga l’obbligo di una doppia iscrizione è rappresentato dall’espletamento di una vera e propria attività di lavoro svolta in maniera abituale, aggiuntiva e al tempo stesso distinta dalla mera attività amministrativa derivante dalla qualità di amministratore. La Corte di merito ha, infatti, escluso che tale presupposto impositivo sia stato provato nel caso in esame dall’istituto creditore, essendo mancata la prova della prevalenza di un’attività di puro lavoro connotata dalla preponderanza dell’impegno personale rispetto all’attività di gestione della società.

3. A tal riguardo questa Corte ha avuto di recente occasione di chiarire (Cass. Sez. Lav. n. 3835 del 26.2.2016) che “nelle società in accomandita semplice, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore”. Si è, altresì, precisato (Cass. Sez. 6-Lav., ordinanza n. 873 del 19.1.2016) che “l’esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti, di artigiani, ovvero di coltivatori diretti in contemporanea allo svolgimento di attività autonoma, per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, impone, ai fini della doppia iscrizione, l’effettiva “coesistenza” delle due distinte attività (quali il commercio e l’amministrazione societaria), ognuna delle quali dev’essere valutata, ai fini della sussistenza degli obblighi contributivi, secondo gli ordinari criteri, non applicandosi il parametro dell’attività “prevalente” di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208″. Ne consegue che nel presente giudizio non viene in rilievo esclusivamente la questione della unificazione della posizione previdenziale, in relazione alla quale i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 3240 del 2010, sono stati superati dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11 e dal successivo intervento delle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 17076 del 2011. Si discute, infatti, anche dei requisiti che devono ricorrere affinchè sorga l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa per gli esercenti attività commerciale, e, quindi, di una questione logicamente antecedente rispetto a quella della duplicità della contribuzione. Si è, altresì, affermato che, se alla luce della norma interpretativa non opera il criterio della attività prevalente, sicchè vale l’obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti che a quella separata, tuttavia, proprio per la autonomia delle posizioni, è necessario che per ciascuna di esse ricorrano le condizioni richieste dalla legge, cioè che si realizzi una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria (Cass. 1.7.2015 n. 13446 e Cass. 5.3.2013 n. 5444). Quindi, non appare sufficiente, ai fini della dimostrazione della ricorrenza del requisito previsto dalla legge della partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, il fatto, evidenziato dall’Inps, della qualità di amministratore unico di società a responsabilità limitata senza dipendenti propria dello Z., non potendo una tale qualità giustificare di per sè stessa l’obbligo di contemporanea iscrizione alla gestione commercianti, in mancanza di elementi atti a suffragare l’esistenza di un’attività di puro lavoro connotata da una preponderanza dell’impegno personale rispetto agli altri fattori produttivi all’interno dell’impresa.

4. Orbene, è utile ricordare che la L. 27 novembre 1960, n. 1397, con la quale è stata istituita l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale (ai quali è stata poi estesa dalla L. 22 luglio 1966, n. 613, l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia), prevede l’obbligo dell’iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorrano le seguenti condizioni: “a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e semprechè l’imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di Lire; b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione; c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l’esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge…” L’art. 1 è stato poi oggetto di successivi interventi modificativi (L. n. 1088 del 1971, art. 1; L. n. 160 del 1975, art. 29) attraverso i quali l’obbligo dell’iscrizione è stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed è stato affermato a prescindere dall’ammontare del volume di affari dell’impresa commerciale. Quanto al requisito di cui alla lett. c) la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuità, è stato sostituita dalla partecipazione personale “con carattere di abitualità e prevalenza”. Con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l’obbligo dell’iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lett. b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività.

5. Non si può, perciò, sostenere che il requisito di cui alla lett. c) debba necessariamente discendere dalla qualità di amministratore unico, poichè, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l’iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all’interno dell’impresa.” Non a caso nel controricorso la difesa pone l’accento sul fatto che Z.D.G.F. era amministratore unico della società I.N.C.E.M. s.r.l. esercente attività di corsi di formazione professionale, cioè di un’attività che sotto il profilo esecutivo e logistico poteva essere verosimilmente affidata ad altri soggetti.

6. In definitiva, la sentenza impugnata, incentrata su un giudizio di fatto che sfugge ai rilievi di legittimità – quale quello della riscontrata mancanza di prova, da parte dell’Inps, della prevalenza, rispetto all’attività di gestione della società, di un’attività di puro lavoro connotata da una preponderanza dell’impegno personale dell’odierno controricorrente rispetto agli altri fattori produttivi all’interno dell’impresa – non merita alcuna censura perchè conforme al principio di diritto sopra richiamato.

Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo in favore di Z.D.G.F.. Non va adottata, invece, alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio nei confronti della società Equitalia Basilicata s.p.a. poichè quest’ultima è rimasta solo intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2600,00, di cui Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti di Equitalia Basilicata s.p.a..

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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