Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5450 del 05/03/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 5450 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: FALASCHI MILENA

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4841/2012) proposto da:
D’AIIVERSA CORRADO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del
ricorso, dall’Avv.to Ferdinando Emilio Abbate del foro di Roma ed elettivamente domiciliate
presso il suo studio in Roma, via Andrea Doria n. 48;

ricorrente

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex
lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliato per legge, via
dei Portoghesi n. 12;

controricorrente

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 450 depositato il 29 giugno 2011.

Data pubblicazione: 05/03/2013

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22 novembre 2012 dal
Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito l’Avv.to Ranieri Roda (con delega dell’Avv.to Ferdinando Emilio Abbate), per parte
ricorrente;

Fucci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 maggio 2010 presso la Corte di appello di Perugia Corrado
D’AIIIVERSA proponeva, ai sensi della legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del
danno patrimoniale e non sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa
riparazione introdotto dinnanzi alla Corte di appello di Roma con ricorso depositato nel mese di
giugno 2005, concluso con decreto di accoglimento parziale della domanda e depositato nel
mese di maggio 2006 e definito, a seguito di ricorso per cassazione notificato nel mese di luglio
2007, con sentenza depositata nel novembre 2009, per cui esso era complessivamente durato,
per due gradi di giudizio, dal mese di giugno 2005 al mese di novembre 2009 e quindi in tempi
superiori alla ragionevolezza prevista dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo
e delle Libertà fondamentali (art. 6).
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dell’Amministrazione convenuta, la quale concludeva
per la inammissibilità e/o infondatezza del ricorso, la Corte adita dichiarava l’inammissibilità della
domanda.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava, sulla scorta dei principi
interpretativi tratti sui due livelli normativi, facendo l’art. 2 della legge Pinto diretto riferimento
all’art. 6 della Convenzione, che la normativa nazionale era per sua natura servente e destinata
ad operare nel momento logico successivo all’inquadramento della fattispecie astratta prevista

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Costantino

nella norma-precetto, venendo, per ciò, a costituire una norma-sanzione rispetto al precetto di cui
all’art. 6 par. 1 della Convenzione EDU, con la conseguenza che i giudizi ex lege n. 8912001,
previsti solo nella norma-sanzione, diretta ad apprestare il mezzo di tutela per la violazione della

ritenersi esaurito il rimedio interno con la Pinto. In tal senso era di conforto la giurisprudenza della
Corte di Strasburgo, per la quale la legge n. 89/2001 costituiva la via interna di ricorso che la
vittima della violazione doveva adire prima di potersi rivolgere alla CEDU per chiedere la equa
soddisfazione prevista dall’art. 41 della Convenzione. Dunque meccanismo di attuazione della
CEDU e di rispetto del principio di sussidiarietà dell’intervento della Corte Europea di Strasburgo,
che era stato considerato insussistente solo allorchè le conseguenze dell’accertata violazione
della CEDU non venivano riparate dal diritto interno ovvero lo erano state in modo incompleto, in
altri termini, per inadeguatezza della tutela offerta dal diritto interno, non anche quando la
doglianza investiva il ritardo con il quale l’indennizzo era stato liquidato e/o versato.
Avverso il predetto provvedimento ha presentato ricorso per cessazione il D’AIIIVERSA, articolato
su un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, l’Amministrazione intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n.
89 del 2001 e degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonché dell’art. 111 Cost., richiamando numerosi
decreti coevi emessi dalla stessa Corte di appello di Perugia con i quali è stata ritenuta
l’ammissibilità delle domande, nonostante l’eccezione di inammissibilità del rimedio ex lege n.
89/2001 in relazione a procedimenti introdotti ai sensi della medesima legge, sollevata
dall’Amministrazione resistente, rilevandosi che la citata legge non consente in alcun modo di
distinguere i procedimenti di equa riparazione da quelli ai quali la medesima legge si applica e di
sottrarli quindi al regime di ragionevole durata, che discende direttamente dalla Convenzione
europea e dalla Costituzione italiana.

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norma-precetto non potevano fondare una richiesta di indennizzo ex lege n. 89/2001, dovendo

Del resto l’art. 2 della legge n. 89/2001 consente di adire il giudice nazionale in ogni caso in cui si
lamenti un danno patrimoniale e non per effetto della violazione della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sotto il profilo del mancato rispetto

una equa riparazione; il principio risulta affermato nei termini recepiti dalla legge Pinto dal citato
art. 6 (che ha la valenza di un principio generale comunitario) e dall’art. 111 Cost . Aggiunge il
ricorrente che la mancanza di un ‘ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale’, che
conseguirebbe alla declaratoria di inammissibilità delle domande che deducano la violazione del
termine di durata ragionevole in precedenti procedimenti di equa riparazione, sarebbe anche in
evidente contrasto con l’art. 13 della CEDU, in quanto negherebbe del tutto una giustizia
domestica ed effettiva ai diritti fondamentali di natura comunitaria, direttamente applicabili nel
nostro ordinamento.
La doglianza è fondata.
Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte in ordine alla applicabilità del procedimento
disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti sulla base della legge stessa, per
i quali deve ritenersi predicabile l’operatività del termine ragionevole di durata e del conseguente
regime indennitario in caso di sua violazione.
Come affermato di recente (Cass. n. 5924 del 2012 e altre conformi), il giudizio di equa
riparazione, che si svolge presso le Corti di appello ed eventualmente, in sede di impugnazione,
dinnanzi a questa Corte, è un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla
esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale
tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto
fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sè una condizione di
sofferenza e un paterna d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i
procedimenti ex lege n. 89 del 2001. Nè appare condivisibile l’assunto che il giudizio dinnanzi alla

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del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, accordando il diritto ad

Corte di appello, previsto solo dalla norma-sanzione, diretta ad apprestare il mezzo di tutela per la
violazione della norma-precetto (di cui all’art. 6 par. 1 della CEDU), costituisca il rimedio unico,
atteso che il procedimento interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace, sempre

Del resto in tal senso si è espressa la stessa CEDU, da ultimo con la sentenza 6 marzo 2012,
pronunciata nel ric. n.23563/07 – Gagliano Giorgi c. Italia, che richiamati i suoi precedenti

(Belperio e Ciarmoli c. Italia, n. 7932/04, § 42, 21 dicembre 2010; Vaney c. Francia, n. 53946/00,
§ 53, 30 novembre 2004; Riccardi Pizzati c. Italia, n. 62361/00, § 98, 29 marzo 2006; Giuseppe

Mostacciuolo c. Italia (n. 2), n. 65102/01, § 97, 29 marzo 2006 ed altre), ha affermato il principio
secondo il quale “per soddisfare le esigenze del «termine ragionevole» ai sensi dell’articolo 6 § 1
della Convenzione, la durata di un procedimento «Pinto» dinanzi alla corte di appello competente
e alla corte di cassazione, compresa la fase di esecuzione della decisione, non dovrebbe, in linea
di principio e salvo circostanze eccezionali, essere superiore a due anni e sei mesi”, con ciò
implicitamente ribadendo l’ammissibilità del rimedio previsto dalla legge n. 89 del 2001 con
riferimento ai giudizi sulla irragionevole durata dei procedimenti presupposti.
Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un procedimento di equa riparazione,
nelle numerose sentenze emesse nel 2012 (vedi, segnatamente, la n. 5924, cit.), questa Corte ha
ritenuto che ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio “Pinto” svoltosi anche
dinnanzi alla corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta
ragionevole ove non ecceda il termine di due anni (da compararsi con il termine di due anni e sei
mesi della CEDU, comprensivo della fase della esecuzione).
Il ricorso deve quindi essere accolto, essendo erronea la decisione della corte territoriale che ha
ritenuto inammissibile il procedimento di equa riparazione per la irragionevole durata di un
procedimento di equa riparazione relativamente a giudizio presupposto di altra natura.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.

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che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di una ragionevole durata.

Nel caso di specie, infatti, dallo stesso provvedimento impugnato emerge che il ricorso è stato
depositato presso la Corte d’appello di Roma nel mese di giugno 2005; che l’unico grado di
giudizio di merito si è concluso con decreto depositato nel mese di maggio 2006; che il giudizio di

depositata nel mese di novembre 2009. La durata complessiva del procedimento di equa
riparazione è stata dunque di circa quattro anni e cinque mesi. Detratto il termine ragionevole,
stimato in due anni, nonché il termine di un anno intercorso tra il deposito del decreto e la
proposizione della impugnazione, ulteriore rispetto al termine breve previsto per il ricorso per
cassazione, la durata non ragionevole risulta essere stata di circa un anno e cinque mesi.
Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio, al ricorrente spetta un indennizzo che va
liquidato sulla base di E. 750,00 per anno, e quindi in complessivi E. 1.062,50, oltre interessi legali
dalla data della domanda al saldo. Al ricorrente compete altresì il rimborso delle spese dell’intero
giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del
ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il
Ministero della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di E. 1.062,50, oltre
interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna il Ministero alla rifusione delle spese dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di
merito, in E. 775,00, di cui E. 50,00 per esborsi, E. 280,00 per diritti ed E. 445,00 per onorari, e,
per il giudizio di cassazione, in E. 525,00, di cui E. 425,00 per onorario, oltre alle spese generali e
agli accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 22 novembre 2012.

cassazione è stato introdotto con ricorso notificato nel luglio 2007 ed è terminato con sentenza

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