Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 545 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 22/09/2016, dep.11/01/2017),  n. 545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12331 – 2015 R.G. proposto da:

S.A., – c.f. (OMISSIS) – + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente domicilia;

– controricorrente –

Avverso il decreto dei 28.11.2014/22.1.2015 della corte d’appello di

Potenza, assunto nel procedimento iscritto al n. 380/2014 V.G.;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 22

settembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Francesco Russo, per delega dell’avvocato Antonio

Pasca, per i ricorrenti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla corte d’appello di Potenza S.A., + ALTRI OMESSI

Con decreto n. 457/2014 la corte d’appello di Potenza, in persona del giudice designato, accoglieva parzialmente il ricorso ed ingiungeva al Ministero resistente il pagamento a ciascuno dei ricorrenti, per l’irragionevole durata del giudizio presupposto -, della somma di Euro 1.500,00, oltre interessi e spese del procedimento.

Avverso tale decreto i ricorrenti proponevano opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter; sollecitavano, in rapporto all’irragionevole durata di tre anni ed otto mesi, la liquidazione della maggior somma di Euro 4.000,00 ciascuno, ossia di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, quale liquidata in altro separato procedimento.

Con decreto dei 28.11.2014/22.1.2015 la corte d’appello di Potenza accoglieva parzialmente l’opposizione, revocava il decreto opposto, condannava il Ministero resistente a pagare a ciascuno dei ricorrenti, per l’irragionevole durata del giudizio “presupposto”, la somma di Euro 2.000,00, oltre interessi, e compensava integralmente le spese del procedimento di opposizione.

Esplicitava la corte che, in considerazione dell’irragionevole durata del giudizio “presupposto” – tre anni ed otto mesi, cioè quattro anni – l’indennizzo poteva determinarsi in Euro 500,00 per ciascun anno di ritardo e, dunque, nel complesso, in Euro 2.000,00; che la determinazione dell’indennizzo nella misura indicata doveva reputarsi congrua e adeguata in considerazione dell’oggetto del giudizio “presupposto”, “non involgente interessi primari della parte, bensì emolumenti accessori” (così decreto impugnato, pag. 4); che inoltre, in dipendenza del parziale accoglimento della opposizione, risultava equo procedere alla compensazione delle spese di lite.

Avverso il decreto dei 28.11.2014/22.1.2015 hanno proposto ricorso S.S., + ALTRI OMESSI

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deducono i ricorrenti che la corte di Potenza con riferimento al ricorso n. 315/2014 relativo ad analoga situazione ha liquidato per ciascun anno di irragionevole durata la somma di Euro 1.000,00 e quindi nel complesso Euro 4.000,00; che perciò la corte d’appello ha fatto luogo ad una disparità di trattamento del tutto ingiustificata.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, in violazione della previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 il ricorso non è ancorato all’enunciazione di un ben preciso motivo di censura ascrivibile a taluno dei paradigmi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1.

Ovviamente a tal fine per nulla può soccorrere l’asserita denunciata disparità di trattamento rispetto alla pretesa del tutto analoga vicenda di cui al ricorso (innanzi alla corte d’appello di Potenza) n. 315/2014.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sostanzialmente non ha svolto difese. Nessuna statuizione pertanto va assunta in ordine alle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014. n. 11915).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA