Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5449 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24882-2018 proposto da:

D.B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA

481, presso lo studio dell’avvocato CHAMBRY LAURA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FULVIO RUSSO;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE NAPPI;

– controricorrente –

contro

P. GAMES DI P.S. & C. SAS, P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3203/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CAGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1347/2011 del 21-12-2011 il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Marano, accolse la domanda proposta da P.M. e dalla P. Games di P.S. e C. sas al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivati dal sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) in (OMISSIS) (NA), allorchè l’autovettura Lancia Y, condotta dal primo e di proprietà della seconda, era stata urtata frontalmente dall’autovettura Seat Ibiza, condotta da D.B.R. e di proprietà di C.V., assicurata per la rca con la Meie Assicurazioni (poi Unipol Assicurazioni).

Con sentenza n. 3203 del 2017 del 10-7-2017 la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dal D.B. e dal C.; in particolare la Corte territoriale, in relazione al motivo di appello concernente una dedotta insufficiente motivazione da parte del Tribunale sulla istanza di rimessione in termini per l’articolazione dei mezzi istruttori proposta dagli appellanti, ha evidenziato: che, all’udienza dell’8-11-2002, fissata per la trattazione della causa, le parti avevano richiesto rinvio ex art. 183 c.p.c., comma 5, ed il Tribunale aveva così provveduto “Il Giudice autorizza le parti a precisare le domande e le eccezioni assegnando rispettivamente termine di gg. 30 e successivi gg. 30 per le repliche. Rinvia il processo ex art. 184 c.p.c., all’udienza del 30-6-03 con termine fino al 30-3-03 per il deposito di note istruttorie e fino al 30-4-03 per le repliche”; che all’udienza successiva (effettivamente tenutasi poi non il 30-6-03 ma il 26-4-04), la difesa del D.B. e del C., che non aveva depositato alcuna nota istruttoria, aveva chiesto di essere rimessa in termini per formulare i propri mezzi istruttori, ed il Tribunale aveva rigettato detta richiesta in quanto la decadenza in cui era incorso il difensore non era imputabile a fatto proprio incolpevole (non era stato nè allegato nè provato l’impedimento ostativo al deposito delle note istruttorie); che, pertanto, non si era verificata alcuna compressione del diritto alla difesa, essendo stato concesso il termine di legge agli appellanti, che peraltro non avevano neanche sciolto la riserva (formulata nell’atto di costituzione ed intervento) relativa all’indicazione dei testimoni.

Avverso detta sentenza D.B.R. propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni SpA, già denominata FondiariaSai spa, quale incorporante Unipol Ass.ni SpA e Premafin Finanziaria spa).

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata per il giorno 17 ottobre 2019, è stata ritualmente notificata alle parti.

Il ricorrente ha presentato ulteriore memoria, pervenuta via posta in Cancelleria in data 15-10-2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. c.p.c., nn. 3 e 5, – violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5, nella formulazione vigente ante riforma L. n. 263 del 2005, si duole che la Corte territoriale, con una laconica motivazione, abbia ritenuto non essersi verificata alcuna compressione del diritto di difesa degli appellanti, ai quali erano stati concessi i termini di legge per la proposizione di istanze istruttorie; al riguardo evidenzia che, pur avendo chiesto nella prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., comma 5, termine per nuove memorie illustrative, il Tribunale aveva omesso il rinvio all’udienza dell’art. 184 c.p.c.; in tal modo aveva sì anticipato i provvedimenti poi introdotti con la L. n. 263 del 2005, ma aveva stravolto la logica del sistema, atteso che i termini per l’articolazione dei mezzi istruttori erano stati concessi con modalità solo successivamente previste dalla riforma del 2005; evidenzia, inoltre, che i testimoni erano stati indicati dalla propria litisconsorte Meie Assicurazioni (oggi Unipol); la Corte territoriale aveva quindi omesso di motivare circa un punto decisivo, la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5, ante riforma 2005.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5, – violazione degli arti. 2697, 2724, 2054 c.c., nonchè 183 e 184 c.p.c., si duole che la Corte territoriale abbia omesso di motivare su un altro punto decisivo, e cioè l’ammissione della prova testimoniale come articolata dalla Meie.

I motivi sono entrambi inammissibili.

Con gli stessi, infatti, si denuncia in sostanza un vizio di violazione di norme sul procedimento, evocando erroneamente un vizio di motivazione in modo peraltro non conforme alla previsione del nuovo 360 c.p.c., n. 5, (nel primo motivo ci si duole di una “laconica motivazione” e di una omessa motivazione su un punto del giudizio; con il secondo di una omessa motivazione su un punto del giudizio).

I motivi sono comunque inammissibili, in quanto, in violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, (come interpretato da questa S.C. a partire da Cass. 22303 del 2008 e Cass. sez. unite 28547/2008), non riproducono in ricorso (nè direttamente nè indirettamente) gli atti processuali su cui si fondano e non li localizzano come prodotti oppure fanno riferimento (Cass. S.U. 27226/2011) alla loro presenza nel fascicolo d’ufficio di secondo grado, nel quale – in ipotesi – sarebbe acquisito quello di primo grado.

Le doglianze, inoltre, omettono di indicare il requisito di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 2, in punto di decisività dei vizi lamentati (conf. Cass. 22341/2017, secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei “principi regolatori del giusto processo” e cioè delle regole processuali ex art. 360 c.p.c., n. 4, deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia.), senza nemmeno precisare se l’ipotizzata nullità sia stata o meno immediatamente eccepita. L’ulteriore memoria presentata dal ricorrente, pervenuta per posta in Cancelleria, è irrituale, e quindi, come tale, non utilizzabile; la stessa, comunque, nulla avrebbe potuto aggiungere in ordine a quanto su evidenziato.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al

pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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