Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5449 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5449 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11381-2017 proposto da:
CUCCU AGOSTINO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DI VILLA GRAZIOLI 5, presso lo studio dell’avvocato
AMEDEO TONACI-IELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato
\IASSIMO ILLOTTO:
– ricorrente contro
‘‘,11MS . I.ER() DIMI:rCONOML1 I DIiII

t’INAN/r, in

persona del .\Iinistro pro tempore, elettivamente domiciliato in
RDNIA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/03/2018

avverso la sentenza n. 8716/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. CALATO
FERNANDES.

che , con sentenza di questa Corte n. 8716/2016 del 3 maggio 2016, è
stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto da Agostino
Cuccu nei confronti del Minister() dell’Economia e delle Finanze ai sensi
dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., per non avere il ricorrente
assolto all’onere del deposito nel termine di venti giorni dalla notifica
alla controparte stabilito dall’art. 369, primo comma cod. proc. civ.;
che avverso tale sentenza il Cuccu propone ricorso per revocazione
cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso
in cui, preliminarmente, eccepisce l’inammissibilità per tardività del
ricorso per revocazione;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
Ci d. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO
che l’eccezione preliminare di tardività del ricorso è infondata alla
luce del principio secondo cui l’art. .39 l bis co >d. proc. civ. tissava,
.ill’epoca della proposizione del ricorso de yto, in un anno il termine
lungo per impugnare con revocazione ordinaria le pronunce di cluesta
Corte in cluanto dato il suo carattere eccezionale, ex art. 14 preleggi,
non poteva ritenersi inciso dalla modifica apportata dalla I. n. 18
giugno 2009 n. 69, art. 46, comma 17, alla norma generale di cui all’art.
327 cod. proc. civ., primo comma, con la quale è stato dimidiato il
termine lungo per proporre le impugnazioni ordinarie, né è suscettibile
Ric. 2017 n. 11381 sez. ML – ud. 20-12-2017
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RILEVATO

di interpretazione analogica (cfr. in tal senso Cass. 31 marzo 2016, n.
6308) e non potendo trovare applicazione ratione temporis la modifica
dell’art. 391 bis cod. proc. civ. di cui al d.l. 31 agosto 2016 n. 168
conv. in legge 25 ottobre 2016 n. 197 ;

che, diversamente dalla proposta del relatore, non ricorrono i

riguardo al principio secondo cui <> (Cass. n. 21145 del 19/10/21)16; Cass. n. 21145 del
19/10/2016), al contenuto della impugnata sentenza ed alla
circostanza une la notifica del primo ricorso per cassazione non
depositato) era stata effettuata in data 10 aprile 2013, quella del
secondo in data 6 maggio 2013, entro il termine annuale di cui all’art.
327 cod. proc. civ., ( nella formulazione applicabile ratione tempo/)
essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 3 agosto 2012;

P.Q.M.

Ric. 2017 n. 11381 sez. ML – ud. 20-12-2017
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presupposti per poter dichiarare inammissibile la revocazione avuto

La Corte dispone la trasmissione degli atti alla sezione semplice in
pubblica udienza.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella camera di
consiglio del 24 gennaio 2018.
Il Presidente

tro Curzio

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