Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5449 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. III, 05/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8426/2009 proposto da:

P.I.E.F. COSTRUZIONI SRL, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE n.

3, presso lo Studio Legale RAPPAZZO, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAPPAZZO Antonio, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.U., in proprio e nella qualità di ultimo legale

rappresentante della JO.SA S.n.c. di Perazzoni Umbro e Paparelli

Fernanda, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 39,

presso lo studio dell’avvocato PAGLIONE Alfio, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PROIETTI MARCO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.E., P.F., S.P.,

CANCELLIERE DELLA CORTE D’APPELLO DI PERUGIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 56/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, del

17/1/08, depositata il 19/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ impugnata, con ricorso per cassazione, la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Perugia il 17.1.2008 e depositata il 18.1.2008 in materia di adempimento di obbligazioni nascenti da concordato fallimentare e consequenziale restituzione di immobile.

Il ricorso per cassazione è improcedibile.

Con la comparsa di costituzione, nel giudizio di appello, la P.I.E.F. Costruzioni srl, in persona del legale rappresentante, si è costituita eleggendo domicilio in Roma alla via Tomba di Nerone n. 11 presso e nello studio dell’avv. Franco Rucci che lo assiste e difende giusta delega a margine del presente atto e, ai fini di questo, presso l’intestata cancelleria.

Poichè l’avv. Rucci, appartenente al foro di Roma, non ha eletto domicilio in Perugia, dove aveva sede l’autorità giudiziaria presso la quale era in corso il giudizio al cui esito è stata pronunciata la sentenza da notificare, il suo domicilio si intendeva eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria (R.D. n. 37 del 1934, art. 82, comma 2).

Presso la cancelleria della Corte d’Appello di Perugia, in Perugia, p.zza Matteotti, risulta essere stata notificata – in data 14.6.2008 – la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione alla P.I.E.F. Costruzioni srl, in persona del legale rapp.te p.t. a mani del suo procuratore costituito, ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c. e R.D. n. 37 del 1934, art. 82, comma 2, consegnandolo a mani del cancelliere.

La sentenza, quindi, è stata correttamente notificata il 14.6.2008, diversamente da quel che indica la ricorrente che afferma non essere stata, la sentenza impugnata, notificata.

Ma la ricorrente non risulta avere rispettato il disposto di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – che prevede che sia onere del ricorrente – al fine di evitare la sanzione di improcedibilità del ricorso proposto – depositare, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta.

La previsione è, infatti, funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve (S.U. ord. 16.4.2009 n. 9005).

Le Sezioni Unite con l’ordinanza richiamata, nell’enunciare il principio di diritto esposto, hanno affermato che nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito, da parte sua, di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.

Viceversa, nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la Suprema Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata (con la relata) entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c..

In mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità.

Ed è questa ultima ipotesi quella che si è verificata con riferimento al caso in esame.

La ricorrente ha dichiarato che la sentenza non era stata notificata, mentre il resistente ha depositato una copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione avvenuta al procuratore costituito avv. Franco Rucci, domiciliato presso la Corte di appello di Perugia, con la consegna a mani del cancelliere della stessa.

Ora, un tale adempimento, ad opera della parte che non vi era onerata, non vale – per le ragioni esposte – a superare la sanzione di improcedibilità del ricorso, posto che non risulta in atti che l’attuale ricorrente abbia, nei termini prescritti, depositato copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, ma soltanto una copia autentica della stessa senza relata.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato improcedibile”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore dei resistenti, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei resistenti, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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