Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5449 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2017, (ud. 25/10/2016, dep.03/03/2017),  n. 5449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 21340/2011 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CLIULO, ANTONINO SGROI,, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M. & C. S.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 452/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/04/2011 r.g.n. 1103/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per: cassazione con rinvio, con

applicazione ius superveniens.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con sentenza n. 452/2011, la Corte d’Appello di Torino respingeva l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza con cui il giudice di primo grado lo aveva condannato a pagare a M.M. & C. S.n.c. la somma di Euro 13.327,04 pari al 90% dei contributi indebitamente versati in eccedenza nel quadriennio 1994-1997, in quanto impresa danneggiata dagli eventi alluvionali del 1994 ed in ossequio alla L. n. 350 del 2003, art.4, comma 90.

che il ricorso è stato notificato a M.M. & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante presso la Cancelleria della Corte d’appello di Torino, presso la quale il suo difensore risultava ex lege domiciliatario in quanto procuratore extra districtum;

che M.M. & C. S.n.c. è rimasta intimata e non ha svolto in questa sede alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che questa Corte, in passato, ha avuto modo di ritenere che, qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l’autorità procedente, con conseguente fissazione di domicilio presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente R.D. n. 37 del 1934, ex art. 37, la notifica dell’atto di impugnazione può alternativamente essere compiuta nei confronti della parte personalmente, ex art. 137 c.p.c., ovvero del procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d’appello, ma non anche nei confronti della parte presso detta cancelleria, giungendo per conseguenza a dichiarare inesistente e insuscettibile di rinnovazione la notificazione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria siccome priva di qualsiasi collegamento con il destinatario della notifica stessa, dal momento che l’elezione di domicilio ex lege di cui al R.D. n. 37 del 1934, art. 82 cit., vale solo per il procuratore costituito e non anche per la parte che ne è difesa (Cass. n. 18237 del 2015);

che tale orientamento deve ritenersi superato a seguito della riconfigurazione del rapporto tra nullità e inesistenza della notifica compiuta da Cass. S.U. n. 14916 del 2016, secondo la quale il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto e i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.;

che nel caso di notifica nulla non può ritenersi configurabile alcun obbligo del notificante di riattivare il processo notificatorio entro la metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., giacchè detto obbligo sussiste solo in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante (Cass. S.U. n. 14594 del 2016), ossia in un’ipotesi che, essendo strutturalmente accostabile al caso in cui la notifica deve ritenersi meramente tentata ma non compiuta, ricadrebbe altrimenti nell’area – ormai residuale – dell’inesistenza della notifica stessa (arg. ex Cass. S.U. n. 14916 del 2016, cit.), per la quale sola può configurarsi la sanzione dell’inammissibilità del ricorso per avvenuta consumazione della facoltà d’impugnare; che la diversa opinione espressa al riguardo da Cass. n. 13972 del 2014, secondo la quale la rinnovazione di una notifica nulla, eventualmente anche a distanza di anni dal deposito del ricorso, contrasterebbe con il principio di ragionevole durata del processo, onde alla mancata spontanea rinnovazione ad opera della parte (ed in mancanza di costituzione dell’intimato) dovrebbe seguire la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, è stata disattesa dalla giurisprudenza successiva di questa Corte, che ha obiettato non soltanto che all’esigenza di conformare anche l’istituto della rinnovazione della notificazione al principio della ragionevole durata del processo è finalizzata la previsione di cui all’art. 375 c.p.c., n. 2, a norma del quale la Corte pronuncia in Camera di consiglio quando riconosce di dovere “ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione ai norma dell’art. 331, ovvero che sia rinnovata”, ma soprattutto che la rapida trattazione di alcune tipologie di ricorsi in adunanza camerale costituisce la principale finalità della istituzione della sesta sezione civile presso questa Corte, alla quale tutti i ricorsi iscritti al ruolo generale vengono trasmessi sia per adottare i necessari provvedimenti ordinatori, sia per la decisione nelle altre ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., onde non può certo imputarsi alla parte la mancata rilevazione della specifica ipotesi di trattazione del ricorso in camera di consiglio al fine di disporre la rinnovazione della notificazione (così Cass. n. 22079 del 2014, il cui dictum è stato ribadito da Cass. S.U. n. 608 del 2015);

che pertanto, in adesione ai principi espressi da Cass. S.U. n. 14916 del 2016, cit., la notifica compiuta alla parte personalmente presso la cancelleria dove sia stato domiciliato ex lege il suo procuratore esercente extra districtum va ritenuta nulla, con conseguente necessità di disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ex art. 291 c.p.c.;

che, anche a voler considerare il precedente arresto giurisprudenziale in tema di notifica alla parte presso la cancelleria quale espressione del principio consolidato secondo cui il difetto di collegamento tra il luogo di notificazione e la parte dava luogo ad inesistenza e non a nullità della notificazione, difettano in specie in radice i presupposti per poter dare ingresso ai principi consolidati in materia di c.d. prospective overruling, non essendo ricollegabile al presente provvedimento alcun effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte (nel senso chiarito, tra le altre, da Cass. S.U. n. 17402 del 2012 e Cass. n. 5962 del 2013).

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che l’INPS provveda alla notifica del ricorso per cassazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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