Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5448 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7552-2018 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GAETANO MIMOLA;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI SPA, M.C., C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14745/2017 della CORTE D’APPELLO de L’AQUILA,

depositata il 04/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

S.D., C.C. e C.M. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo M.C. e la Milano Assicurazioni SpA per sentir dichiarare il primo esclusivo responsabile del sinistro verificatosi il (OMISSIS), in cui aveva perso la vita la nonna materna D.R.C. (investita dall’auto del M., assicurata per la r.c. auto con la detta Compagnia, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, e morta in Ospedale dopo sei gg di coma), e, per l’effetto, condannare entrambi in solido al risarcimento dei danni.

Con sentenza 876/2016 l’adito Tribunale dichiarò il M. esclusivo responsabile del detto sinistro e condannò i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 79.002,00, a titolo di risarcimento del danno parentale (perdita della nonna, non convivente ma legata da profondo legame affettivo) subito in proprio dalle attrici; rigettò, invece, la domanda di risarcimento del danno c.d. tanatologico subito in proprio dalla nonna, formulata dalle attrici iure successionis, atteso che la vittima, in stato di coma dopo l’incidente, non era stata in condizione di percepire il suo stato.

Con sentenza 1475/2017 la Corte d’Appello de L’aquila, decidendo sul gravame proposto dalla sola S.D. e in parziale accoglimento dello stesso, ha condannato in solido M.C. e la Milano Assicurazioni SpA, al pagamento, in favore dell’appellante, dell’ulteriore somma di Euro 6.000,00 (oltre interessi), a titolo di “danno biologico terminale” subito dalla vittima nei sei giorni di vita seguiti all’incidente, trasmissibile iure hereditatis; danno liquidato in base ai valori tabellari a punto per ogni giorno di invalidità, personalizzati in ragione della peculiarità del caso concreto (la lesione della salute in tale periodo di sei giorni era stata massima ed intensa, tanto da dar luogo alla morte).

Avverso detta sentenza S.D. propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.

La UnipolSai (già Milano Assicurazioni SpA) e M.C. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., in combinato disposto con gli artt. 185 e 133 c.p., si duole che la Corte territoriale, nel decidere unicamente sulla risarcibilità del danno cosiddetto biologico-terminale, abbia omesso di pronunciarsi sulla formulata richiesta di condanna di UnipolSai e M.C. al risarcimento del danno morale che sarebbe spettato alla nonna per essere stata vittima di un reato in esito al quale la stessa aveva perso il bene vita; obbligo risarcitorio che costituiva ex art. 185 c.p., sanzione civilistica, da commisurarsi alla gravità del pregiudizio arrecato alla vittima ed alla gravità del comportamento del reo e da quantificarsi ai sensi dell’art. 133 c.p., e che si doveva estendere anche alle sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in stato di incoscienza.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, invero, pur non pronunciandosi espressamente su detta richiesta, ha comunque proceduto ad una corretta valutazione del danno non patrimoniale subito da D.R.C. per effetto del comportamento del responsabile dell’incidente; danno richiesto, in qualità di erede, dalla odierna ricorrente.

Al riguardo, in particolare, va innanzitutto premesso che le espressioni “danno biologico terminale”, “danno tanatologico”, “danno catastrofale” non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e cioè possono essere utilizzate come “mera sintesi descrittiva” (conf. Cass. 18056/2019 e Cass. S.U. 15350/2015).

Va, inoltre, ribadita l’irrilevanza della qualificazione dell’obbligo risarcitorio quale sanzione civilistica per il reato, atteso la progressiva autonomia della disciplina della responsabilità civile dalla responsabilità penale e la “obliterazione della funzione sanzionatoria e di deterrenza… e l’affermarsi della funzione reintegratoria e riparatoria (oltrechè consolatoria)” (Cass. S.U. 15350/2015).

Va, quindi, precisato che la perdita della vita, di per sè non risarcibile quale danno subito in proprio dalla persona deceduta in caso di decesso immediato o dopo pochissimo tempo dalle lesioni riportate (Cass. S.U. 15350/2015, v. anche Cass. 14940/2016), va risarcita, nel caso di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni (ipotesi in questione), sotto il duplice profilo del danno biologico c.d. terminale e del danno morale terminale.

Il danno biologico c.d. terminale, e cioè il danno biologico “stricto sensu” (ovvero danno al bene “salute”) subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, è, invero, configurabile, e trasmissibile “iure successionis”, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell’apprezzabilità dell’invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (conf., da ultimo, la già cit. Cass. 1856/2019);

siffatto danno, infatti, proprio perchè consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza, e la sua liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, da personalizzare in relazione al caso concreto (conf., da ultimo, Cass. 16592/2019).

Nell’unitarietà del “genus” del danno non patrimoniale, tuttavia, può talora aggiungersi a siffatto “danno biologico terminale” anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire (c.d. “danno morale terminale” o “danno da lucida agonia” o “danno catastrofale o catastrofico”).

Detto “danno morale terminale”, si risolve nella “paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali” ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicchè, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l’esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (conf. Cass. 13547/2014); in tal caso, infatti, il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, sicchè, al contrario del danno alla salute, l’esistenza stessa del pregiudizio in esame presuppone che la vittima sia cosciente, atteso che se la vittima non è consapevole della fine imminente non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela ed addolorarsi per essa.

Nella specie, la Corte di merito, in corretta applicazione degli esposti principi, ha, in primo luogo, liquidato in via equitativa il “danno biologico terminale” (non riconosciuto, invece, dal Tribunale) subito da D.R.C. per i sei giorni in cui è rimasta in stato di coma prima di morire, parametrandolo ai valori base concenenti l’invalidità temporanea e personalizzando tali valori in base al caso concreto; nello specifico tenendo conto che in tal caso il danno alla salute, pur temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da dar luogo alla morte, atteso che la salute in tale periodo non solo non migliora o non si stabilizza, ma “degrada” verso la morte; altrettanto correttamente, poi, per mancanza di consapevolezza, non ha invece liquidato il danno morale terminale, atteso che costituiva circostanza pacifica che D.R.C. era rimasta in stato di coma per sei giorni e non era quindi nella richiesta condizione di lucidità necessaria per rappresentarsi la fine imminente ed addolorarsi per essa.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese, non avendo la UnipolSai (già Milano Assicurazioni SpA) e M.C. svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA