Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5448 del 18/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5448
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5093-2021 proposto da:
I.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RICCI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO MARIA RICCI;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato RODOLFO CUSANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2515/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 08/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/01/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
I.L. ha proposto ricorso, articolato in due motivi (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sugli effetti della inottemperanza all’ordine di deposito della delibera autorizzativa della costituzione del Condominio; violazione e falsa applicazione degli artt. 1130,1131 e 1137 c.c., per l’esclusione della necessità della preventiva delibera autorizzativa del Condominio a costituirsi in giudizio) avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2515/2020 dell’8 luglio 2020.
Resiste con controricorso il (OMISSIS).
La Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame avanzato da I.L. contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata n. 2070/2020, che aveva respinto l’impugnazione ex art. 1137 c.c., della deliberazione assembleare 10 aprile 2010 del (OMISSIS).
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
Le parti hanno presentato memorie.
I due motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, risultano inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.
Il primo motivo di ricorso intende trarre conseguenze dall’inottemperanza dell’ordine di regolarizzazione della rappresentanza dell’amministratore condominiale, ex art. 182 c.p.c., in ordine a giudizio in cui il condominio è stato convenuto per una impugnazione di deliberazione assembleare ed ha agito in riconvenzionale nei confronti del condomino attore per conseguire la condanna a titolo risarcitorio dello stesso in relazione agli oneri di gestione da quello cagionati con le morosità nel versamento dei contributi. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di norme di diritto, avendo la Corte d’appello negato che occorresse l’autorizzazione dell’assemblea.
La decisione impugnata si è conformata al costante insegnamento di questa Corte. Come affermò Cass. Sez. U, 06/08/2010, n. 18331, l’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni, ed essendo però tenuto a dare senza indugio notizia all’assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3, può costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione. Nel ricostruire la portata dell’art. 1131 c.c., comma 2, Cass., sez. un., 6 agosto 2010, n. 18331, ha invero affermato che, ferma la possibilità dell’immediata costituzione in giudizio dell’amministratore convenuto, ovvero della tempestiva impugnazione dell’amministratore soccombente (e ciò nel quadro generale di tutela urgente di quell’interesse comune che è alla base della sua qualifica e della legittimazione passiva di cui è investito), non di meno l’operato dell’amministratore deve poi essere sempre ratificato dall’assemblea, in quanto unica titolare del relativo potere.
E’ certo, peraltro, che trova applicazione al riguardo l’art. 182 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, secondo cui il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, assegna alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione. La regolarizzazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c., in favore dell’amministratore privo della preventiva autorizzazione assembleare, come della ratifica, può operare in qualsiasi fase e grado del giudizio, con effetti “ex tunc” (Cass. Sez. 6 – 2, 16/11/2017, n. 27236; arg. anche da Cass. Sez. U, Sentenza n. 4248 del 04/03/2016).
Tuttavia la necessità dell’autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell’amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3. Nel caso in esame, il giudizio verteva sulla impugnazione di una deliberazione dell’assemblea e sulla domanda riconvenzionale concernente i danni cagionati dall’inadempimento del condomino nel versamento dei contributi dovuti, materie rientranti tra le attribuzioni dell’amministratore ai sensi dell’art. 1130 c.c., nn. 1 e 3, sicché a quest’ultimo spetta sia la legittimazione a promuovere o essere convenuto nelle controversie riguardanti tali materie, sia la facoltà di gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea (Cass. Sez. 2, 23/01/2014, n. 1451; Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260; Cass. Sez. 2, 20/03/2017, n. 7095; Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735; Cass. Sez. 2, 28/04/2021, n. 11200).
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022