Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5448 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5448 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: SESTINI DANILO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4760-2017 proposto da:
LA TORRE FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DARIO
SEMINARA;
– ricorrente contro

CIPRIANO DOMENICO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1892/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 02/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 13/12/2017 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI.

Data pubblicazione: 07/03/2018

Rilevato che:
Francesca La Torre, unitamente alla figlia Maria Pia Scuto,
concesse in locazione e Domenico Cipriano un immobile con
circostante terreno alberato;
a fronte del mancato pagamento dei canoni dovuti per il

Cipriano sfratto per morosità;
il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Agraria (cui
la causa era stata rimessa dalla Sezione Dist. di Mascalucia a
seguito di eccezione di incompetenza sollevata dal Cipriano)
accolse la domanda della La Torre, dichiarando la risoluzione
del contratto per grave inadempimento del conduttore e
ordinando il rilascio del compendio;
in accoglimento del gravame del Cipriano, la Corte di
Appello di Catania, Sez. Specializzata Agraria ha rimesso la
causa al giudice di primo grado ritenendo sussistente un difetto
di integrità del contraddittorio per mancata partecipazione al
giudizio degli eredi dell’altra parte concedente (Maria Pia
Scuto);
la La Torre ha proposto ha proposto ricorso per
cassazione, affidato ad un solo motivo, con cui ha denunciato
la violazione o falsa applicazione dell’art. 102 cod. proc. civ.;
l’intimato non ha svolto attività difensiva;
è stata depositata in Cancelleria proposta ex art. 380 bis
cod. proc. civ., nel senso della manifesta fondatezza del
ricorso; la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
il ricorso sottopone alla Corte la questione della necessità
o meno dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di
tutte le parti locatrici nel caso di azione contro il conduttore
promossa da una sola di esse, e ciò anche in relazione alla
Ric. 2017 n. 04760 sez. M3 – ud. 13-12-2017
-2-

periodo successivo al 1° marzo 2011, la La Torre intimò al

possibilità di ritenere sussistente il consenso presunto nel caso
di locatori minori sottoposti a tutela;
all’esito della discussione in camera di consiglio, è emersa
l’opportunità, in ragione delle questioni giuridiche sottese al
ricorso, di rimettere il fascicolo alla trattazione in pubblica

P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Terza
Sezione Civile.
Roma, 13.12.2017

udienza.

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