Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5448 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. III, 05/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6363/2009 proposto da:

C.A.M. in proprio e quale procuratrice generale della

di lei figlia S.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEL VASCELLO 6, presso lo studio dell’avvocato ROCCHI Pierluigi,

che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso depositato in cancelleria;

– ricorrente –

contro

R.P., EDILCAMP SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 252 71/2 008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 23.9.08, depositata il 16/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – Con ricorso ex art. 287 c.p.c., e segg., e art. 391 bis c.p.c., C.A.M., in proprio e nella qualità di procuratrice generale della figlia S.G., chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 25271/08 in data 16.10.2008, emessa dalla Terza sezione civile della Corte di cassazione, così formulato la Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in favore della Edilcamp s.r.l. in Euro 3.600,00 per onorari oltre Euro 100,00 per spese oltre spese generali ed accessorie come per legge e in Euro 2.600,00 per onorari oltre Euro 100,00 per spese e oltre spese generali e accessorie come per legge.

Il ricorso è fondato.

Invero, nella parte motiva della sentenza così testualmente si afferma risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

E’evidente l’errore – emendabile mediante la procedura della correzione degli errori materiali – in cui è incorsa la Corte nell’omettere, nell’indicazione delle spese di Euro 2.600,00 per onorari oltre Euro 100,00 per spese e oltre spese generali e accessorie come per legge che tali spese erano liquidate in favore della odierna ricorrente.

Il ricorso per cassazione, infatti, era stato proposto dal R. contro C.A.M., in proprio e nella qualità di procuratrice generale della figlia S.G., Edilcamp srl e Ladi Distribuzione srl.

Degli intimati solo i primi due si sono costituiti nel giudizio di cassazione ed, essendo quelle in favore della Edilcamp srl state correttamente indicate e disposte in favore di quest’ultima, è ovvio che le ulteriori liquidate in dispositivo in Euro 2.600,00 per onorari oltre Euro 100,00 per spese e oltre spese generali e accessorie come per legge erano state poste a carico del ricorrente soccombente ed a favore di C.A.M., in proprio e nella qualità di procuratrice generale della figlia S.G. omettendo, per errore materiale, l’indicazione di quest’ultima.

Ne consegue che il dispositivo della sentenza n. 25271/2008 della Terza sezione civile della Corte di cassazione in data 16 ottobre 2008 deve leggersi ed intendersi come segue: La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in favore della Edilcamp s.r.l. in Euro 3.600,00 per onorari oltre Euro 100,00 per spese oltre spese generali ed accessorie come per legge e liquidate in favore di C.A.M., in proprio e nella qualità di procuratrice generale della figlia S.G. in Euro 2.600,00 per onorari oltre Euro 100,00 per spese e oltre spese generali e accessorie come per legge.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso va accolto e va disposto che il dispositivo della sentenza n. 25271/2008 della Terza sezione civile della Corte di cassazione in data 16 ottobre 2008 deve leggersi ed intendersi come segue: La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in favore della Edilcamp s.r.l. in Euro 3.600,00 per onorari oltre Euro 100,00 per spese oltre spese generali ed accessorie come per legge e liquidate in favore di C.A.M., in proprio e nella qualità di procuratrice generale della figlia S.G. in Euro 2.600,00 per onorari oltre Euro 100,00 per spese e oltre spese generali e accessorie come per legge”.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo della sentenza n. 25271/2008 della Terza sezione civile della Corte di cassazione in data 16 ottobre 2008 debba leggersi ed intendersi come segue: La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in favore della Edilcamp s.r.l. in Euro 3.600,00 per onorari oltre Euro 100,00 per spese oltre spese generali ed accessorie come per legge e liquidate in favore di C.A.M., in proprio e nella qualità di procuratrice generale della figlia S.G. in Euro 2.600,00 per onorari oltre Euro 100,00 per spese e oltre spese generali e accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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