Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5447 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7406-2018 proposto da:

F.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI D’AMBRA;

– ricorrente –

contro

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3520/2017 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 24/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

F.M.A. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catania M.A. e la Compagnia Assicuratrice INA Assitalia SpA per sentir dichiarare il primo esclusivo responsabilità del sinistro accaduto in Catania il 21-12-2008, e, per l’effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di Euro 10.467,74 (di cui Euro 9.967,74 per danni al mezzo, soccorso e vettura sostitutiva, ed Euro 500,00 per compenso al perito assicurativo).

A sostegno della domanda espose che l’autovettura Toyota Prius, di sua proprietà e condotta da C.G. (assicurata con INA Assitalia), venne investita, all’incrocio tra via (OMISSIS) e via (OMISSIS), dall’autovettura Volkswagen Passatt, di proprietà del M., (assicurata con SASA Assicurazione e Riassicurazioni), che aveva omesso di concedere la dovuta precedenza a destra.

Con sentenza 4439/11 l’adito Giudice di Pace accertò l’esclusiva responsabilità del M., condannandolo, in solido con INA Assitalia, al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 9.172,54, oltre accessori.

Con sentenza 3520/2017 il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Generali Business Solution S.c.p.A (quale mandataria e rappresentante dell’INA Assitalia SpA), ha condannato l’appellante, in solido con M.A., al pagamento, in favore di F.M.A., della somma di Euro 4.246,27, oltre accessori.

In particolare il Tribunale ha, in primo luogo, affermato, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli antagonisti; al riguardo ha evidenziato che l’accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non escludeva la presunzione di colpa dell’altro, ove(come nell’ipotesi in esame) non fosse stata fornita da quest’ultimo la prova liberatoria, ossia di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale e della comune prudenza; nel caso di specie, invero, poteva essere accertata in concreto (sulla base della dichiarazione della teste R.V.) la colpa del conducente dell’autovettura del M. per avere omesso di dare la precedenza a destra (come invece prescritto dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 145, comma 2), mentre l’attrice non aveva fornito la detta prova liberatoria, non avendo dimostrato di avere usato la massima prudenza nell’approssimarsi ad una intersezione, come invece previsto dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 145, comma 1.

Il Tribunale, inoltre, ha escluso dal risarcimento il danno da c.d. fermo tecnico, per mancanza di concreta allegazione e di prova dello stesso. Avverso detta sentenza F.M.A. propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi e successivamente illustrato.

La Generali Business Solution S.c.p.A. e M.A. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e conseguente “error in procedendo” ex art. 116 c.p.c., nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, si duole che il Tribunale non abbia considerato che il Giudice di Pace aveva affermato l’esclusiva responsabilità del M. sulla base di tutte le risultanze istruttorie, e non solo sulla base della dichiarazione testimoniale della R.; nello specifico contesta al Tribunale di non avere tenuto conto della CTU (che aveva affermato la compatibilità dei danni con la dinamica) e di non avere rilevato, al fine di ritenere provata la velocità moderata della Toyota Prius, che in seguito all’urto non erano state riportate lesioni.

Il motivo è inammissibile.

Il denunciato vizio motivazionale non è, invero, in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie la ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) ad evidenziare la mancata considerazione, da parte del Tribunale, di tutte le risultanze istruttorie, e, tra queste, in particolare, la mancata valutazione del giudizio di compatibilità (espresso dal CTU) tra la dinamica del sinistro ed i danni al mezzo nonchè l’assenza di lesioni alle persone coinvolte; entrambe, peraltro, non decisive ai fini dell’accertamento della massima prudenza tenuta dall’attrice nell’approssimarsi al crocevia in questione. Il denunziato vizio di violazione di legge è inammissibile, in quanto prospettato in esito all’accoglimento del vizio motivazionale.

In ogni modo lo stesso è anche infondato.

Come già precisato da questa S.C., invero, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. 23431/2014); verifica correttamente posta in essere dalla Corte di merito.

Nè sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli arrt. 1223, 1226, 2043, 2054, 2056 e 2697 c.c., si duole che il Tribunale, nonostante l’evidente indisponibilità del mezzo in conseguenza dei danni dallo stesso riportati, abbia rigettato, per mancanza di prova specifica, la richiesta di risarcimento per “danno tecnico”.

Il motivo è infondato.

Non v’è alcuna ragione per discostarsi dal principio, già affermato da questa S.C., secondo cui “il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo” (Cass. 20620/2015).

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le svolte considerazioni non sono in alcun modo incise dalla memoria.

Nulla per le spese, non avendo Generali Business Solution S.c.p.A. e M.A. svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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