Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5447 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 08/03/2011), n.5447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9982/2007 proposto da:

S.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CADEO Fausto, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, Via L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato MARESCA Arturo, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ROMEI ROBERTO, BOCCIA FRANCO RAIMONDO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 303/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/08/2006 R.G.N. 369/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato CARBONELLI ANTONIO per delega CADEO FAUSTO;

udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega MARESCA ARTURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21 marzo 2005, il Tribunale di Brescia rigettava la domanda di S.G., volta a conseguire la condanna della Telecom Italia spa, propria datrice di lavoro, alla corresponsione del saldo dell’indennità di trasferimento, di cui all’accordo sindacale del 28 marzo 2000, e al risarcimento dei danni da demansionamento.

Avverso tale decisione proponeva appello il S., lamentando l’erroneo apprezzamento degli elementi di causa.

Resisteva la società appellata, chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza dell’8 giugno-25 agosto 2006, l’adita Corte d’appello di Brescia, ritenuto, sulla base del materiale probatorio acquisito che “l’assegnazione dalla sede di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS)”, non concretava un trasferimento in senso tecnico, e che nessun danno era stato provato in dipendenza del lamentato demansionamento, rigettava l’impugnazione.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il S. con due motivi.

Resiste Telecom Italia spa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie, ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il S., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), lamenta che la Corte territoriale, “sul rilievo, espresso anche dal Tribunale, che l’assegnazione dalla sede di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS) non concretava un trasferimento in senso tecnico, siccome non comportante un cambiamento definitivo della sede di lavoro”, abbia rigettato la domanda, tesa ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di trasferimento prevista dall’accordo sindacale del 28 marzo 2000 nella misura prevista da tale accordo.

Si dilunga, quindi, ad evidenziare le differenze tra “trasferimento” e “trasferta”, richiamando, in proposito la giurisprudenza di questa Corte e traducendo tale differenziazione nel relativo quesito di diritto.

In realtà, – come emerge anche dal ricorso in esame – la pretesa del ricorrente si fonda sulla previsione contenuta nell’Accordo sindacale del 28 marzo 2000, il quale, con riferimento ai trasferimenti per esigenze di servizio, stabilisce che “al personale interessato, in aggiunta ai trattamenti previsti dalle norme in atto, verrà riconosciuto un trattamento integrativo corrispondente ad un importo compreso … tra 5 e 18 mensilità per trasferimenti tra province diverse”.

Nella lettera di trasferimento del 25.2.02 venne comunicata al ricorrente – come precisato nello stesso ricorso – la corresponsione della prima parte dell’indennità nella busta paga di marzo 2002 con la espressa specificazione che “nel solo caso di una definitiva conferma del trasferimento in oggetto, da valutarsi entro il mese di ottobre 2002, tale importo verrà integrato fino a concorrenza del trattamento onnicomprensivo previsto dall’Accordo sindacale sopra citato”.

Orbene, proprio argomentando dalla natura non definitiva del provvedimento di trasferimento, emerge la correttezza della sentenza impugnata laddove ha evidenziato come la corresponsione dell’intero ammontare della indennità, prevista dall’accordo del 2000 fosse subordinata alla conferma della stabilità dell’assegnazione, condizione che poi invece non si è verificata.

Inoltre, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, il ricorrente non ha mai accettato il trasferimento per motivi familiari, come dallo stesso comunicato, appena due giorni dopo la consegna della lettera di trasferimento.

Successivamente, il ricorrente reiterava la sua richiesta di rapido rientro alla sede di (OMISSIS) e nel giugno 2002 chiedeva la convocazione della Commissione di conciliazione in ordine alla sua richiesta di rientro a (OMISSIS), cosicchè la società, rivista la sua posizione, lo riassegnava a (OMISSIS).

Pertanto, come rilevato anche nella sentenza impugnata, non solo il trasferimento del ricorrente non è mai stato accettato dallo stesso, ma fin dal momento iniziale il trasferimento ha assunto connotati di precarietà che si sono conclusi, infatti, con il rientro a (OMISSIS) del ricorrente.

In tale corretta prospettiva, la questione si sposta sulla interpretazione del richiamato Accordo collettivo, che prevede un trattamento economico integrativo ed accessorio finalizzato – all’evidenza – a compensare il disagio del lavoratore determinatosi a seguito del mutamento definitivo della sede di lavoro.

Ma in ordine alla interpretazione di tale Accordo, tenuto presente dalla Corte di merito, nel negare il diritto dal S. alla “integrazione” dell’indennità in ragione della esposta situazione di “precarietà”, nulla argomenta il ricorrente , che – come chiarito – si limita a mettere a raffronto i concetti di “trasferimento” senza considerare che la soluzione adottata dal Giudice di merito è stata conseguente alla interpretazione della clausola dell’Accordo, ritenuta non applicabile al caso concreto.

Il motivo, pertanto, non può trovare accoglimento.

Con il secondo mezzo d’impugnazione il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 115 e 141 c.p.c. in relazione agli artt. 1226, 2103, 2043, 2056, 2697, 2729 c.c., ed omessa o insufficiente motivazione, lamenta che erroneamente la Corte d’appello abbia rigettato la domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del danno da demansionamento professionale, sul rilievo che il lavoratore non aveva fornito alcuna prova del danno subito sia con riguardo al danno non patrimoniale concretantesi nella sindrome ansioso-depressiva che lo avrebbe colpito, sia in relazione al danno patrimoniale consistente nella perdita di conoscenze e nozioni precedentemente acquisite, in un impoverimento del patrimonio professionale o nel non aver potuto accrescere il patrimonio stesso, perdendo così ulteriori possibilità di guadagno.

Il motivo è infondato, avendo il Giudice a qua osservato sul punto che, anche a volere ammettere l’avvenuto demansionamento, egualmente la domanda non poteva trovare accoglimento; ciò in quanto occorreva considerare che il S. era già in pensione dall’ottobre 2003, sicchè l’avvenuto demansionamento rilevava solo a fini meramente risarcitori, senza, tuttavia, che si ravvisassero in atti elementi di riscontro a tale domanda, nè ulteriori chiarimenti e precisazioni svolte in atto di appello.

E, ciò, non solo per la inconfigurabilità, nella fattispecie, di un qualche tipo di danno, ma anche perchè in sede istruttoria era emerso che negli anni in questione (dal 1999 in poi) la Telecom stava attuando un piano di ristrutturazione e ammodernamento, che comportò la sostituzione delle centrali analogiche con quelle numeriche. Di conseguenza il bagaglio di conoscenze ed esperienze professionali del S. divenne per ciò stesso superato e la necessaria assegnazione delle nuove mansioni non poteva esser considerata per lui produttiva di alcun danno, nè sotto il profilo dell’impoverimento della sua professionalità, nè sotto quello della perdita del potenziale sfruttamento ditale professionalità, per fini di carriera o per possibilità di ulteriori guadagni.

Non ravvisandosi nella motivazione posta a base della impugnata pronuncia le violazioni ed i vizi denunciati, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 21,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA