Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5447 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5447 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
interlocutoria

Re p .
Ud. 8/2/18

sul ricorso proposto da
Raoul Precht, elettivamente domiciliato in Roma, via Asiago
1, presso lo studio dell’avv. Flavia Bianchi, che lo
rappresenta e difende, per procura speciale a margine del
ricorso, (p.e.c. flavíabianchi@ordineavvocatiroma.org ; fax
1782748603);
– ricorrente nei confronti di
Lee Yih-Nigh, elettivamente domiciliata in Roma, via XX
Settembre 98/G, presso lo studio dell’avv. Giuseppa
Zavaglia,
itOk’

rappresentata

e

difesa

dall’avv.

Fabio

Scatamacchia, per procura allegata al controricorso (p.e.c.

2018 fa bioscata macchia©ordineavvocatiroma .orci;
06/89281423);

fax

Data pubblicazione: 07/03/2018

-controricorren te avverso la sentenza n. 6180/2014 della Corte di appello di
Roma, emessa il 16 luglio 2014 e depositata il 9 ottobre
2014 R.G. n. 2666.13;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

RILEVATO CHE
1. Su istanza di Lee Yih Nigh il Tribunale di Roma ha
emesso decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex coniuge
Raoul Precht per il pagamento di 37.655,48 euro a
titolo di differenze, interessi e rivalutazione monetaria
sull’assegno di mantenimento del figlio Sean e
sull’assegno divorzile previsto dalla sentenza di
divorzio n. 11307/2000 del Tribunale di Roma. La
ricorrente ha richiesto il decreto in seguito alla
decurtazione da parte del Precht dém,predetti assegni
delle somme percepite direttamente dalla Lee

dal

Parlamento Europeo datore di lavoro del Precht, a
titolo di assegni di famiglia ed altre indennità.
2. Raoul Precht ha proposto opposizione al decreto
eccependo la prescrizione del credito ingiunto e nel
merito la non cumulabilità degli assegni, divorzile e di
mantenimento, con le somme erogate dal Parlamento
Europeo.

Giacinto Bisogni;

3. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e il Precht ha
proposto appello, con il quale ha contestato la
decisione del Tribunale perché in violazione della
normativa comunitaria, in materia di assegni familiari
e indennità spettanti al funzionario coniugato o

e che siano direttamente corrisposti al coniuge o ad
altra persona affidataria dei figli per conto e a nome
i,,L K—ttc._
del funzionario. Ha ritenuto l’appellante che idi somme
destinate al mantenimento del figlio a carico e del
coniuge e che come tali debbono essere defalcate
dall’assegno di mantenimento e divorzile. Inoltre ha
contestato il diritto della Lee a percepire le indennità
di capofamiglia e scolastica in seguito alle sue seconde
nozze e alla nascita di altri figli ) e a tale titolo ha
chiesto comunque detrarsi dalle somme dovute per
assegni di mantenimento l’importo di euro 12.758,68.
Infine ha impugnato l’ultra petizione in cui era incorso
il Tribunale condannandolo al pagamento anche della
rivalutazione monetaria.
4. La Corte di appello di Roma, con sentenza n.
6180/2014, ha respinto l’impugnazione rilevando
l’insussistenza della dedotta violazione della normativa
comunitaria e condividendo l’analogia ritenuta dal
primo giudice (con richiamo della motivazione della
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separato o divorziato che abbia uno o più figli a carico

sentenza di scioglimento del matrimonio) fra la
disciplina degli assegni familiari ex art. 211 della legge
n. 151/1975 e le indennità attribuite dal Parlamento
Europeo al proprio dipendente in funzione del rapporto
di lavoro quale ulteriore riconoscimento rispetto alla

corrisposto in ipotesi di separazione o divorzio al
coniuge del funzionario se affidatario dei figli. Secondo
la Corte di appello, in linea generale, il coniuge
affidatario ha diritto a tali indennità
indipendentemente dall’ammontare del contributo al
mantenimento del figlio giudizialmente stabilito a
carico del genitore non affidatario ma nulla esclude
che si possa diversamente prevedere in sede di
accordi o di sentenze di separazione o divorzio.
Tuttavia se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti
o stabilito dal giudice deve ritenersi che tali indennità
non rientrino nella determinazione degli assegni. Nella
specie la Corte di appello ha ritenuto che chiaramente
la sentenza di separazione e quella di divorzio abbiano
escluso la computabilità delle somme percepite,
direttamente dalla Lee, a titolo di assegni familiari,
nell’ammontare degli assegni fissato in sede giudiziale
e destinato al mantenimento. La Corte distrettuale ha
poi ritenuto che non può valutarsi in questa sede la
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retribuzione connesso ai carichi familiari e quindi

fondatezza della contestazione mossa dal Precht sulla
legittimazione della Lee a percepire le indennità
elargite dal Parlamento Europeo nel periodo
successivo agli intervenuti mutamenti del suo stato di
famiglia (nuove nozze e nascita di figli dal nuovo

corresponsione da parte del Parlamento Europeo
ovvero di mera liberalità. La Corte distrettuale ha
ritenuto infatti che si tratta di rapporti regolabili tra le
parti e l’ente erogatore e non sindacabili dal giudice
della separazione o del divorzio ma solo valutabili ai
fini della decisione come presupposti di fatto. Infine la
Corte di appello ha respinto il motivo attinente alla
rivalutazione monetaria perché esplicitamente
richiesta dalla Lee.
5. Avverso la sentenza della Corte d’appello il ricorrente
propone ricorso per cassazione con due motivi: a)
violazione e falsa applicazione di norme di diritto e
nella specie dell’art. 2941 c.c. comma 1 n. 1 c.c.,
dell’art. 2948 comma 2 c.c., dell’art. 2943 c.c. e
dell’art. 643 ultimo comma c.p.c. alla luce delle recenti
sentenze della Corte di Cassazione in tema di
prescrizione; b) violazione e falsa applicazione di
norme di diritto comunitario e nella specie delle
disposizioni di cui allo Statuto del Parlamento europeo
5

matrimonio), avanzando una ipotesi di erronea

adottato con regolamento CEE n. 31, 11 (C.E.E.A.) del
1 gennaio 1962 e successive modifiche e integrazioni;
violazione dei principi comunitari circa la immediata
applicabilità nello Stato italiano del Regolamento
C.E.E. n. 31/1962; conseguente errata interpretazione

divorzio alla luce della normativa di cui allo Statuto del
Parlamento Europeo.
6. Si difende con controricorso Lee Yih Nigh.
RILEVATO CHE
7. Con il primo motivo di ricorso si fa riferimento alla
recente pronuncia n. 7981/2014 della Corte di
Cassazione secondo cui l’istituto della sospensione
della prescrizione, previsto dall’art. 2941 n. 1 c.c. non
opera tra i coniugi legalmente separati nonché alla
giurisprudenza in tema di overruling (S.U. n. 15144
dell’il luglio 2011).
8. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura
la decisione della Corte di appello che ha ritenuto
applicabile la normativa di cui alla legge n. 151/1975
in materia di assegni familiari mentre doveva
prevalere lo Statuto dei funzionari del Parlamento.
Rileva il ricorrente che la sig.ra Lee ha percepito
assegni e indennità solo per conto e a nome dell’ex
marito che poteva trattenerli per sé a mente degli
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delle statuizioni delle sentenze di separazione e

artt. 1 e 2 comma 7 dello Statuto che inoltre esclude
un autonomo obbligo del Parlamento nei confronti del
soggetto beneficiario se diverso dal funzionario.
RITENUTO CHE
Non sussistono i presupposti per la decisione della

P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della
prima sezione civile.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8
febbraio 2018.
Il Presidente

presente controversia in camera di consiglio;

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