Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5447 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al numero 15473 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

D.G.S., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa,

giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Roberto Madama

(C.F.: MDM RRT 70T08 A345B);

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – B.N.L. S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona dei funzionari delegati Francesco Malpicci e Stefano

Accorinti, quale rappresentante di BNP PARIBAS S.A. (C.F.:

(OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al

controricorso, dall’avvocato Piermichele De Matteis (C.F.: DMT PMC

55R05 A345B);

– controricorrente –

nonchè

P.G.

D.G.G.

D.G.A.

EQUITALIA GERIT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

EQUITALIA GERIT S.p.A. AGENTE della RISCOSSIONE per la PROVINCIA de

L’AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

E.S.;

B.G.;

C.M.C.;

N.M.;

PROMOTER N.M. & C. S.a.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

CI.Fe.;

CI.Ma.Ch.;

CI.Pa.;

CI.Be.;

– intimati-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di L’Aquila n.

310/2014, depositata in data 1 aprile 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

31 gennaio 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Attilio Terzino, per delega dell’avvocato Piermichele De

Matteis, per la società controricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. SOLDI Annamaria, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.G.S. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel corso del procedimento di espropriazione forzata avente ad oggetto immobili di cui è comproprietaria, promosso dalla B.N.L. S.p.A. (e nel corso del quale vi è stato l’intervento di altri creditori), deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione dell’atto di precetto, dell’atto di pignoramento e di tutti i successivi atti di esecuzione.

Il Tribunale di L’Aquila, rilevato che – nelle more del giudizio uno degli altri comproprietari esecutati ha provveduto a soddisfare la banca creditrice procedente, surrogandosi nelle sue ragioni, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ricorre la D.G., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la B.N.L. S.p.A. (quale procuratrice di BNP Paribas S.A., cui frattanto è stato ceduto il credito posto a base dell’esecuzione).

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La Corte rileva in via preliminare che il contraddittorio non risulta regolarmente instaurato, in quanto non vi è prova della regolare notificazione del ricorso ad alcuni degli intimati, non essendo stato prodotti gli avvisi di ricevimento delle relative notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale.

Si tratta, in particolare, dei seguenti intimati: 1) P.G.; 2) D.G.G.; 3) D.G.A.; 4) B.G.; 5) C.M.C.; 6) N.M.; 7) Promoter N.M. & C. S.a.s..

Si dispone quindi la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo a tali soggetti, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

PQM

La Corte:

dispone rinnovarsi la notificazione del ricorso a P.G., D.G.G., D.G.A., B.G., C.M.C., N.M., Promoter N.M. & C. S.a.s., nel termine di novanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

rinvia a nuovo ruolo, per consentire l’adempimento.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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