Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5447 del 03/03/2017
Cassazione civile, sez. III, 03/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.03/03/2017), n. 5447
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 15473 del ruolo generale dell’anno
2014, proposto da:
D.G.S., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa,
giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Roberto Madama
(C.F.: MDM RRT 70T08 A345B);
– ricorrente –
nei confronti di:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – B.N.L. S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in
persona dei funzionari delegati Francesco Malpicci e Stefano
Accorinti, quale rappresentante di BNP PARIBAS S.A. (C.F.:
(OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al
controricorso, dall’avvocato Piermichele De Matteis (C.F.: DMT PMC
55R05 A345B);
– controricorrente –
nonchè
P.G.
D.G.G.
D.G.A.
EQUITALIA GERIT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
EQUITALIA GERIT S.p.A. AGENTE della RISCOSSIONE per la PROVINCIA de
L’AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
E.S.;
B.G.;
C.M.C.;
N.M.;
PROMOTER N.M. & C. S.a.s., in persona del legale
rappresentante pro tempore;
CI.Fe.;
CI.Ma.Ch.;
CI.Pa.;
CI.Be.;
– intimati-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di L’Aquila n.
310/2014, depositata in data 1 aprile 2014;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
31 gennaio 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
l’avvocato Attilio Terzino, per delega dell’avvocato Piermichele De
Matteis, per la società controricorrente;
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
dott. SOLDI Annamaria, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
D.G.S. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel corso del procedimento di espropriazione forzata avente ad oggetto immobili di cui è comproprietaria, promosso dalla B.N.L. S.p.A. (e nel corso del quale vi è stato l’intervento di altri creditori), deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione dell’atto di precetto, dell’atto di pignoramento e di tutti i successivi atti di esecuzione.
Il Tribunale di L’Aquila, rilevato che – nelle more del giudizio uno degli altri comproprietari esecutati ha provveduto a soddisfare la banca creditrice procedente, surrogandosi nelle sue ragioni, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ricorre la D.G., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la B.N.L. S.p.A. (quale procuratrice di BNP Paribas S.A., cui frattanto è stato ceduto il credito posto a base dell’esecuzione).
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
La Corte rileva in via preliminare che il contraddittorio non risulta regolarmente instaurato, in quanto non vi è prova della regolare notificazione del ricorso ad alcuni degli intimati, non essendo stato prodotti gli avvisi di ricevimento delle relative notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale.
Si tratta, in particolare, dei seguenti intimati: 1) P.G.; 2) D.G.G.; 3) D.G.A.; 4) B.G.; 5) C.M.C.; 6) N.M.; 7) Promoter N.M. & C. S.a.s..
Si dispone quindi la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo a tali soggetti, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
PQM
La Corte:
dispone rinnovarsi la notificazione del ricorso a P.G., D.G.G., D.G.A., B.G., C.M.C., N.M., Promoter N.M. & C. S.a.s., nel termine di novanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
rinvia a nuovo ruolo, per consentire l’adempimento.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017