Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5446 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29304-2017 proposto da:

IPAB – PROVVIDENZA SANTA MARIA DEL LUME M.M., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MACHIAVELLI 25, presso lo studio dell’avvocato PIO CENTRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato EGIDIO INCORPORA;

– ricorrente –

contro

P.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1050/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 01/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza 662 del 5-9-2013 il Tribunale di Ragusa rigettò l’opposizione proposta dall’Opera Pia Istituti Femminili Riuniti Provvidenza e S. Maria del Lume avverso il decreto con il quale il Tribunale, su ricorso di P.V., le aveva ingiunto il pagamento, in favore di quest’ultimo, della somma di Euro 159.421,00 (oltre interessi), a titolo di saldo corrispettivo rimasto impagato di fatture emesse in dipendenza delle eseguite prestazioni di progettazione, fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici; in particolare il Tribunale, dopo avere disatteso la domanda dell’Opera Pia di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità penale (in procedimento penale a carico di tal D.L.I. era emerso che il P. aveva rilasciato dichiarazioni liberatorie di avvenuto pagamento a saldo delle somme oggetto di ingiunzione), ha ritenuto che il P. avesse fornito la prova dell’effettuazione completa della prestazione (in relazione alla quale non era stato dedotto alcun vizio), mentre l’Opera Pia (che ne aveva l’onere) non aveva tempestivamente fatto presente di avere pagato la somma oggetto di ingiunzione.

Con sentenza 1050/2017 la Corte d’Appello di Catania ha rigettato il gravame proposto dall’Opera Pia; in particolare la Corte territoriale ha evidenziato che l’Opera non aveva mai (neanche in appello) invocato l’effettuato pagamento delle dette prestazioni; correttamente pertanto il primo Giudice, in mancanza di pregiudizialità, aveva rigettato la richiesta dell’Opera di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità penale; siffatta pregiudizialità, invero, comunque non sussisteva, atteso che D.L.I. era imputato per avere preteso dal P. la sottoscrizione di liberatorie fittizie al fine di fruire di documentazione di comodo da presentare alla Regione Siciliana per ottenere lo svincolo di somme.

Avverso detta sentenza l’IPAB Provvidenza Santa Maria del Lume M.M. (già Istituti Femminili Riuniti Provvidenza e S. Maria del Lume) propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

P.V. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando “violazione dell’art. 112 c.p.c. – violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa motivazione”, si duole che la Corte, a fronte delle censure concernenti il fatto che l’Ente avesse mai formulato eccezione di adempimento e che siffatta eccezione non fosse rilevabile d’ufficio, non avrebbe spiegato, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, le ragioni del rigetto di dette eccezioni; al riguardo ha evidenziato che la richiesta di sospensione del giudizio non costituiva eccezione di pagamento.

Con il secondo motivo, denunziando “violazione dell’art. 295 c.p.c.”, si duole che la Corte territoriale abbia rigettato la richiesta di sospensione; al riguardo sostiene di non essere mai stata posta nelle condizioni di accertare l’eventuale pagamento (i relativi documenti erano stati sequestrati nell’ambito del detto procedimento penale) e che solo all’esito del procedimento penale si poteva avere certezza dell’avvenuto pagamento.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando “violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater” nonchè “omessa motivazione”, si duole che la Corte l’abbia condannata al pagamento delle spese.

I primi due motivi sono inammissibili.

Come già precisato da questa S.C, invero, il motivo di ricorso per Cassazione deve necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo (Cass. 4741/2005; in senso conforme, tra le ultime, Cass. S.U. 7074/2017).

Il primo motivo, al contrario, omette di individuare i termini in cui era stata articolata la doglianza oggetto della denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., e fa, inoltre, riferimento ad emergenze del giudizio di merito non indicate nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6; al riguardo va, in ogni modo, evidenziato che, pur avendo la Corte sostenuto che l’eccezione di pagamento non sia stata mai stata formulata, siffatta ratio, posta dalla Corte a base del rigetto dell’istanza di sospensione, non è stata adeguatamente censurata.

Anche il secondo motivo è proposto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non essendo peraltro chiariti, anche leggendo l’esposizione del fatto, i termini del giudizio penale asseritamente pregiudicante.

Il terzo motivo è infondato, avendo la Corte territoriale regolato le spese processuali in ragione della soccombenza.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese del giudizio di legittimità, non avendo parte resistente svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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