Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5446 del 03/03/2017
Cassazione civile, sez. III, 03/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.03/03/2017), n. 5446
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – rel. Presidente –
Dott. DE STAFANO Franco – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20239/2014 proposto da:
P.C., P.R., I.E., domiciliati ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dagli avvocati ANGELO TENAGLIA e PAOLA
GIANNANGELI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
D.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
S.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 100/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 25/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/01/2017 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;
udito l’Avvocato PAOLA GIANNANGELI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
p.q.r..
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
D.P.M. conveniva in giudizio P.C. e P.R., in uno a S.G., per la revocatoria di un atto con cui le prime avevano acquistato dal secondo un appartamento sito nel comune di Penne;
si costituivano in giudizio P.C. e R. deducendo di non aver avuto conoscenza della situazione patrimoniale del S., chiedendo il rigetto della domanda;
il tribunale di Pescara, integrato il contraddittorio con I.E., coniuge in regime di comunione legale con P.C., rigettava la domanda;
la Corte di appello di L’Aquila, investita del gravame da parte del D.P., nella contumacia del S., riformava la sentenza di prime cure accogliendo la revocatoria;
contro tale sentenza ricorrono I.E., P.C. e P.R., mentre resiste con controricorso D.P.M..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il ricorso per cassazione non è stato notificato a Giuseppe S.;
secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sussiste litisconsorzio necessario con il debitore alienante per le ipotizzabili conseguenze della pronuncia sulla sua posizione, ferma la valutazione sul possibile interesse del soggetto pretermesso in ragione del coordinamento del principio con quello volto alla tutela della ragionevole durata processuale (cfr. da ultimo Cass. 20/01/2016 n. 895).
PQM
Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.G. con termine di sessanta giorni per la necessaria notifica.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017