Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5445 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15855-2020 proposto da:

G.S., rappresentato e difeso in proprio e domiciliato

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA,

depositata il 09/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2022 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta accoglieva l’opposizione proposta da G.S. avverso il provvedimento di liquidazione del compenso spettantegli in relazione all’attività dal medesimo prestata in favore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, compensando le spese del giudizio di opposizione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.S., affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero, intimato, ha depositato memoria di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..

ACCOGLIMENTO del ricorso.

Con l’unico motivo di ricorso G.S. invoca la cassazione dell’ordinanza della Corte di Appello di Caltanissetta depositata il 9.12.2019, con la quale è stata accolta l’opposizione presentata dal predetto ricorrente avverso il provvedimento di liquidazione delle competenze dovute in relazione all’assistenza prestata, in un giudizio penale, in favore di un soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il G. lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché la Corte di Appello, pur avendo accolto l’opposizione, ha compensato le spese del relativo giudizio sul solo presupposto della mancata opposizione del Ministero, rimasto contumace.

Il motivo è fondato, alla luce del principio per cui “In tema di spese giudiziali, in forza dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis) può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla “natura dell’impugnazione”, o alla “riduzione della domanda in sede decisoria”, ovvero alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza del n. 7292 del 23/03/2018, non massimata)”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Caltanissetta, in differente composizione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Caltanissetta, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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