Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5445 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 08/03/2011), n.5445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – rel. Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16978/2007 proposto da:

F.F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI Domenico, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’AMATI NICOLETTA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.A.I. – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 441, presso lo studio dell’avvocato MARINI Paolo, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3956/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/06/2006 r.g.n. 8551/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/12/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato D’AMATO DOMENICO;

udito l’Avvocato MARINI PAOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 22925/03, il Tribunale di Roma dichiarava improponibile la domanda avanzata da F.F.C. nei confronti della RAI, propria datrice di lavoro, volta ad ottenere il riconoscimento della illegittimità della sospensione cautelare del 7.8.01 e del recesso intimato il 12.10.01 per giusta causa, nonchè la reintegra nel posto di lavoro, con condanna della società al pagamento della retribuzione sino alla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento dei danni.

Avverso tale decisione proponeva appello il lavoratore, deducendo che erroneamente era stata ritenuta improponibile la domanda per non essere stato impugnato il precedente licenziamento per giusta causa, sorretto dagli stessi addebiti.

La RAI si costituiva, resistendo al gravame.

Con sentenza del 10 maggio-I5 giugno 2006, l’adita Corte di Appello di Roma, rigettava l’impugnazione, osservando che il precedente licenziamento, pur avendo formato oggetto di un precedente giudizio, era stato considerato in modo meramente incidentale in detto giudizio, senza per ciò stesso essere espunto dal mondo giuridico, sicchè, non essendovi stata rinuncia al provvedimento da parte della società, questo doveva essere ritualmente impugnato dal lavoratore;

pertanto, poichè l’impugnativa non vi era stata, doveva ritenersi corretta la pronuncia del primo Giudice.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il F. con cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste la RAI con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente puntualizzato, per una più agevole esposizione dei termini della controversia e delle ragioni poste a fondamento del ricorso in esame, che la controversia è interessata da tre provvedimenti di licenziamento disciplinare in tronco, disposti dalla RAI nei confronti del proprio dipendente, F.F.C., giornalista professionista: a) il primo del 23.10.96 per attività promozionali illecite, il cui giudizio si è concluso in appello con sentenza del 19 luglio 2001-7 ottobre 2002 di reintegra nel posto di lavoro, impugnata in Cassazione e definito con sentenza 5125/06, che ha rigettato il ricorso della RAI e dichiarato assorbito quello incidentale del lavoratore; b) il secondo del 7 febbraio 1997, comunicato in pendenza del giudizio di impugnazione del primo provvedimento, motivato per irregolarità nelle note spese; c) il terzo del 12 ottobre 2001, fondato sugli stessi addebiti posti a base del secondo licenziamento, e contestato giudiziariamente con il ricorso definito dal Tribunale con la sentenza impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Roma ed oggetto del ricorso in esame. Accogliendo specifica eccezione della RAI, il primo Giudice ha ritenuto improponibile la domanda a) per risultare il secondo licenziamento impugnato solo stragiudizialmente; b) per essere detto secondo licenziamento estraneo al presente e secondo giudizio, avente ad oggetto esclusivamente il terzo provvedimento espulsivo; c) per non essere fondata la tesi, esposta dal ricorrente nelle note finali, secondo cui con l’adozione del terzo atto espulsivo la Rai aveva rinunciato a far valere il secondo recesso.

Con la sentenza impugnata con il ricorso in esame, la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione del F., osservando che il precedente licenziamento, pur avendo formato oggetto di un precedente giudizio, era stato esaminato in quella sede solo incidentalmente, senza alcuna pronuncia suscettibile di passare in giudicato. Pertanto, non essendovi stata rinuncia alcuna della società a farlo valere, detto licenziamento si sarebbe dovuto ritualmente impugnare; mancando tale impugnativa, rettamente il primo Giudice aveva dichiarato la improponibilità della domanda di annullamento del terzo licenziamento, basato sulle stesse mancanze contestate con il secondo.

Siffato iter argomentativo viene contestato dal F. con cinque motivi, i cui primi quattro, attraverso la denuncia di violazione degli artt. 99, 100, 112 e 34 c.p.c., artt. 2907 e 2909 c.c., art. 12 disp. gen., art. 1324, 1325, 1350 e 2118 c.c., nonchè di vizi di motivazione, sono tutti rivolti a dimostrare, sotto diversi profili, l’erroneità della pronuncia della Corte distrettuale per avere confermato la sentenza del Tribunale di Roma e, per ciò stesso, la pronuncia di improponibilità della domanda di annullamento del licenziamento in data 12.10.2001, per effetto del precedente recesso comunicato il 7.2.1997, in pendenza del giudizio promosso dal ricorrente per l’annullamento del primo licenziamento comunicato il 23.10.1996.

Le censure del ricorrente appaiono fondate nei termini di cui qui di seguito. Deve anzitutto chiarirsi che la sentenza di legittimità n. 5125/2006 ha confermato la pronuncia della Corte d’appello che aveva condannato la RAI a corrispondere al F., come indennità risarcitoria, non solo le cinque mensilità già riconosciute in primo grado, ma anche quelle ulteriori maturate successivamente fino all’effettiva reintegrazione; ciò in quanto il secondo licenziamento non era idoneo ad interrompere il rapporto, come invece ritenuto dal primo Giudice, essendo intervenuto quando il datore di lavoro era privo di ogni potere nei confronti di chi non era ormai che un ex dipendente.

A tale conclusione la suddetta pronuncia di legittimità è pervenuta, osservando, sulla scorta di rinnovato orientamento di questa Corte, che “l’azione diretta ad invalidare il licenziamento perchè privo di giusta causa o giustificato motivo è un’azione di annullamento, ha natura costitutiva e pertanto, fino all’eventuale sentenza di accoglimento e salvi gli effetti retroattivi di questa, il negozio produce regolarmente i suoi effetti; ne consegue che al licenziamento segue la cessazione del rapporto di lavoro e che un ulteriore licenziamento, intimato in corso di causa e prima della sentenza di accoglimento, deve considerarsi privo di ogni effetto per l’impossibilitò di adempiere la sua funzione; nè la sentenza di annullamento fa acquistare allo stesso efficacia, operando la retroattività solo in relazione alla ricostituzione del rapporto e non anche alle manifestazioni di volontà datoriali poste in essere quando il rapporto di lavoro era ormai estinto.” (Cass. civ., 5 aprile 2001, n. 5092; nello stesso senso, 20 settembre 2005, n. 18497).

Dal chiaro testo di detta pronuncia risulta con ogni evidenza che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Roma nella sentenza impugnata, essa non ha mai definito – o, comunque, considerato- “incidentale” l’accertamento in ordine all’efficacia del secondo licenziamento.

L’esclusione della limitazione delle conseguenze risarcitorie alle cinque mensilità sancite dal Giudice di primo grado e la protrazione di tali conseguenze sino al momento della reintegrazione nel posto di lavoro, costituiscono una statuizione, passata in giudicato, che poggia sull’accertata assoluta inoperatività del secondo licenziamento, da considerarsi, alla stregua della richiamata giurisprudenza, privo di esistenza giuridica in quanto intimato da soggetto carente di ogni potere di sciogliere un rapporto già interrotto.

Conseguentemente il F., non potendo subire le conseguenze di un potere inesistente, non era tenuto ad impugnare il secondo provvedimento. Tale provvedimento, infatti, in questa prospettiva, risulta emesso nei confronti di un soggetto ormai estraneo ad ogni collegamento con l’azienda già datrice di lavoro e come tale non tenuto ad impugnare alcunchè.

Pertanto, poichè il terzo licenziamento, del 12 ottobre 2001, oggetto del presente giudizio, risulta ritualmente impugnato con raccomandata del 16 ottobre 2001 e poi con ricorso depositato il 26 luglio 2002, non vi è ragione per ritenere improponibile la domanda di impugnazione.

Il ricorso va, pertanto accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che esaminerà – così come richiesto con il quinto motivo – le questioni non esaminate per effetto della declaratoria di improponibilità, provvedendo anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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