Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5445 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5445 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso 19881-2017 proposto da:
JALLOW AMADUO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLE CAVE 42, presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA
LAVIENSI, rappresentato e difeso dall’avvocato AMERIGA MARIA
PETRUCCI;

– ricorrentecontro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato avverso la sentenza n. 75/2017 della CORTE D’APPELLO di
POTENZA, depositata il 13/02/2017;

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Data pubblicazione: 07/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE.
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza

parzialmente accolto l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale
della stessa città, negando al ricorrente il riconoscimento della
protezione sussidiaria e riconoscendogli invece il diritto al permesso di
soggiorno per ragioni umanitarie;
– che la corte del merito, con riguardo alle istanze dell’odierno
ricorrente, cittadino del Senegal, ha negato al medesimo il
riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 19
novembre 2007, n. 251, mentre ha concesso il riconoscimento della
protezione umanitaria, osservando che nella regione di provenienza
dell’appellante non si registra attualmente una situazione di violenza
indiscriminata, essendo in atto un processo di pacificazione, ma
nondimeno permane una situazione di vulnerabilità del richiedente;
– che non svolge difese il Ministero intimato;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis
c.p.c.;
– che il ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO
– che il primo motivo — il quale censura la violazione dell’art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la sentenza una motivazione apparente
ed intrinsecamente contraddittoria, in quanto essa cita rapporti di
segno diverso — è inammissibile, perché è formulato alla stregua della
norma menzionata, la quale, tuttavia, contempla il vizio di omesso
esame di fatto decisivo, dal ricorrente neppure indicato; mentre la
Ric. 2017 n. 19881 sez. M1 – ud. 06-02-2018
-2-

della Corte d’appello di Potenza del 13 febbraio 2017, che ha

corte del merito ha dimostrato di avere consultato molteplici rapporti,
proprio al fine di offrire una motivazione ampia dei fatti accertati,
secondo un compito riservato al giudice del merito;
– che il secondo motivo — il quale censura la violazione degli artt.
14 e 16 d.lgs. n. 251 del 2007 e nuovamente il vizio di cui al n. 5

danno grave al ricorrente — è inammissibile, perché, pur essendo
rubricato come denuncia di violazione di norme di diritto o di omesso
esame, contiene una pura critica di merito, ossia la deduzione che nella
zona di provenienza del ricorrente in realtà continui a sussistere una
situazione di violenza indiscriminata fonte di minaccia di danno grave
per il medesimo;
– che, invero, la riproposizione degli elementi di fatto, indicati nel
ricorso, non è consentita in sede di legittimità;
– che non occorre provvedere sulle spese;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre
2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei
presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2018.
Il Presidente
rancesco Anto ?lo ^novese)
Funzionario Giudiziario

s sa Rossana Ricca rdi
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dell’art. 360 c.p.c., perché la corte del merito ha negato l’esistenza di un

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